Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49201 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49201 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Bozzolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Paola che lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver illecitamente detenuto all’interno di una abitazione di uso esclusivo, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo di grammi 384,10, parzialmente suddivisa in dosi, e varia attrezzatura per il c:onfezionamento, in Amantea il 14 luglio 2022.
La Corte di appello ha rigettato il gravame condividendo le argomentazioni del Tribunale in ordine all’esclusa ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione del dato quantitativo e qualitativo, per la professionalità dimostrata in considerazione dell’utilizzo di un appartamento, il possesso di sostanza da taglio e di quella necessaria per il confezionamento; ha concordato con la quantificazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del reo, smentendo che il denaro in contante rinvenuto potesse essere riconducibile al disinvestirnento operato dalla compagna convivente così confermando la disposta confisca.
Avverso tale decisione il ricorrente propone tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte di appello ha effettuato una lettura superficiale delle emergenze processuali che avrebbe dovuto condurre ad accogliere il dedotto motivo di gravame. Costituisce una mera formula di stile la valorizzata capacità di approvvigionamento della “piazza di spaccio” che poggia su dati presunti e non effettivi.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (compresa la mancata concessione delle attenuanti generiche richieste in sede di discussione) che non risulta motivato là dove i Giudici di merito hanno ritenuto congrua la quantificazione della pena di anni sette e mesi sei di reclusione omettendo di apprezzare le c:ondizioni sociali del ricorrente non inserito in contesti associativi connessi al traffico di sostanza stupefacente come confermato dall’assenza di aggravanti e dall’esclusione della recidiva.
Nessuna motivazione si scorge, inoltre, in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata in sede di discussione all’udienza del 17 aprile 2023.
2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla disposta confisca ex rt. 240-bis cod. pen.
Non corrisponde al vero la circostanza che il ricorrente non avesse giustificato la provenienza del denaro rinvenuto nella stanza da letto tra gli indumenti della moglie, frutto del disinvestimento patrimoniale di alcuni prodotti finanziari liquidati il 15 settembre 2020 e 18 settembre 2020 per un ammontare complessivo di circa 22 mila euro.
Anche a voler ammettere che la somma confiscata fosse provento di spaccio di sostanza stupefacente, non costituisce comunque il profitto del reato contestato
ma, semmai, di altre condotte illecite con conseguente assenza del necessario rapporto di pertinenzialità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
Il primo motivo risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame.
È generico nella parte in cui, pur enunciando inconferenti arresti di questa Corte di legittimità, omette alcun concreto confronto con la decisone impugnata che, proprio in ordine a identica censura formulata in sede di gravame, ha con completezza enunciato quali fossero gli elementi che deponevano per l’esclusione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309.
Ed invero, la fattispecie di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione.
Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l’applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).
Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall’art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l’esistenza dell’associazione costituita per commettere fatti descritti dal cornma 5 dell’art. 73, rende evidente l’inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, COGNOME, Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente c:eduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine
determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076).
Pertinente risulta il passaggio della sentenza COGNOME, nella parte in cui rileva come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell’azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all’indicazione normativa». Proprio ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
Sotto il profilo che interessa, la Corte di merito ha effettuato un corretto apprezzamento del dato ponderale, certamente significativo, e dell’elevato grado di purezza, come già effettuato dal Tribunale (alle pagg. 5 e 6) nella parte in cui aveva valorizzato la quantità del principio attivo superiore al novanta per cento; determinante è risultata la declinazione in via esclusiva di un appartamento, posto accanto a quello effettivamente abitato, quale luogo deputato con professionalità all’attività di taglio e confezionamento dello stupefacente, giudicato come significativo di un rilevante numero di acquirenti (in tal senso l’espressione “esistenza di una sua significativa piazza di spaccio da approvvigionare”).
Manifestamente infondata si rileva la censura in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello condiviso il sensibile allontanamento dal minimo edittale del Tribunale valorizzando, non – come affermato dal ricorrente i soli precedenti penali, ma la concreta gravità della condotta per come sopra evocata, in quanto connotata da accentuata professionalità.
Geneticamente inammissibile risulta la generica censura in ordine alla mancata motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche che, non avendo formato autonomo motivo di gravame, ma solo oggetto di generica richiesta svolta in udienza (come dallo stesso ricorrente evidenziato), non era stata correttamente veicolata all’attenzione della Corte di merito che ha comunque fornito corretta risposta in merito a adeguatezza della pena.
Generico e declinato in fatto risulta, altresì, il terzo motivo con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha confermato la disposta confisca della somma in contante di euro 4.285,00 rinvenuta all’interno dell’abitazione occupata dal ricorrente, dalla compagna e dal figlio di NOME, rinvenuta nascosta tra l’abbigliamento femminile esistente nella stanza che condivideva con la compagna (pag. 9 sentenza del Tribunale).
In sede di appello il ricorso era incentrato, da un canto, sulla censurata sopravvalutazione del rinvenimento della cifra in contante ai fini della ritenuta responsabilità circa per la contestata fattispecie di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre, con specifico riferimento alla censurata confisca, si rappresentava come il ricorrente svolgesse il lavoro di ambulante e che non vi fosse alcuna prova che la stessa fosse provento di precedenti cessioni di sostanza stupefacente.
Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello ha spiegato, in termini niente affatto carenti o illogici, le ragioni ch hanno portato a ritenere non giustificato, quanto a legittima provenienza, il possesso del denaro oggetto di confisca ex art. 240-bis cod. pen..
Il Tribunale, invero, aveva già osservato che i redditi dell’uomo, ma anche della coppia, non giustificasse il possesso di detto importo il c:ui ammontare era stato giudicato sproporzionato alle relative entrate; la Corte di appello, da parte sua, rispondendo alla specifica censura, ha rilevato che neppure la liquidazione di prodotti finanziari della convivente fosse compatibile per il tempo trascorso dal disinvestimento e per l’ammontare dell’importo; i giudici di merito hanno, altresì, osservato come l’accumulo di una somma del genere non si giustificasse logicamente con le specifiche modalità di detenzione all’interno dell’appartamento.
La motivazione, pertanto, in linea con la censura formulata, risulta completa, aderente ai dati probatori e logicamente sviluppata, tale da non consentire la richiesta rivalutazione che i giudici di merito hanno dimostrato di aver sapientemente effettuato.
Non pertinente risulta la dedotta circostanza secondo cui non si sarebbe dimostrato che la somma di denaro fosse profitto del reato in contestazione, addirittura sostenendo l’irrilevanza di una eventuale alternativa provenienza illecita anche riconducibile a differenti e precedenti delitti di spaccio di sostanza stupefacente tenuti conto che, ai fini della legittimità della confisca di cui all’a 240-bis cod. pen., è irrilevante il requisito della “pertinenzialità” dei beni rispett al reato per cui si è proceduto, non esclusa neppure per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli). Una volta accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio (nel caso sottoposto a scrutinio non efficacemente confutata), la cui prova deve essere fornita dalla pubblica accusa, la presunzione “iuris tantum” d’illecita accumulazione patrimoniale può essere superata, specie quando si assuma sussistere confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente
accumulato (Sez. 2 , n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04), prova che nel caso di specie doveva pertanto essere fornita dal ricorrente che in sede di ricorso si limita ad evocare eccentrica giurisprudenza in merito a fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990′ ipotesi eccettuata dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, che rinvia alla previsione di cui all’art. 240-bis cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023.