Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42182 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42182 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità dei visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza pronunciata in data 14 Luglio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo, esclusa la recidiva nei confronti di COGNOME NOME, riduceva la pena nei confronti dello stesso in anni quattro di reclusione ed euro 18.200 di multa in relazione al capo 1 ter relativo all’acquisto ai fini di cessione di non modesti quantitativi di stupefacente di varia tipologia e nei confronti dì COGNOME NOME in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione a quattro contestazioni di cessione in concorso di non modesti quantitativi di stupefacente di varia tipologia, ritenuta più grave la ipotesi di cui al capo 1 bis.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di entrambi gli imputati.
2.1 La difesa di COGNOME NOME ha proposto un unico motivo di doglianza, lamentando un deficit motivazionale in relazione alla closimetria della pena e alla valutazione dei motivi di impugnazione in appello.
2.2 La difesa di COGNOME NOME tre motivi di ricorso.
2.2.1 Con il primo, assume violazione di legge e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento alla dedotta nullità del decreto autorizzativo di intercettazioni ambientali emesso in data 7.6.2019 in relazione agli art.125 comma 3 e 267 cod.proc.pen. a carico dell’NOME. In particolare la intercettazione ambientale era stata disposta in assenza di un adeguato ordito motivazionale che indicasse la sopravvenienza dì indizi di reato a carico dell’indagato, se non attraverso un generico richiamo a precedenti captazioni operate nei suoi confronti; in secondo luogo risultava assente la indispensabilità dell’ulteriore strumento captativo se erano ritenuti acclarati indizi di reato in ragione dei precedenti esiti captativi, così che sarebbe stato necessario motivare la ragione per cui fosse necessario autorizzare l’ulteriore supplemento di attività captativa.
2.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si assume difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità in capo al prevenuto laddove, sulla base della interpretazione delle fonti di prova costituite dagli esiti captativi, non sarebbe stato possibile dimostrare l’epoca, le modalità e le quantità dei contestati acquisti di stupefacente, ma semmai il pagamento di debiti pregressi laddove0 .ai riferimenti testuali del materiale intercettivo (risalente al Luglio 2019), mai avrebbero potuto essere provate le transazioni contestate come avvenute in epoca
successiva e comunque dai dialoghi che riguardavano singoli corrispettivi a debito (quali quelli relativi a euro 13.000 e 4.2000) risultava che si trattasse di transazioni perfezionate non nell’attualità ma, al contrario, in epoca pregressa, delle quali era pure incerto l’esito, in quantp risultava controversa la quantità dello stupefacente trattato.
2.2.3 Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.P. 309/90.
Assume che la incertezza sulla data di perfezionamento delle illecite transazioni in uno con l’assenza di certezza dei quantitativi effettivamente trattati, ma desunti dal corrispettivo economico di cui alle interlocuzioni, doveva incrinare il sillogismo basato sui profili ponderali dello stupefacente trattato dai venditori COGNOME, in quanto nessuna certezza era stata raggiunta sui quantitativi ceduti all’NOME; la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 cod.proc.pen. era pertanto compatibile sia con l’acquisto di stupefacenti di diversa tipologia, sia con il riconoscimento del reato dell’ipotesi di minore gravità in capo al concorrente, in relazione ai fatti allo stesso specificamente ascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che i motivi articolati dalla clifesa di COGNOME NOME siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, tanto in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, fondato sulle emergenze processuali ampiamente valorizzate da entrambi i giudici di merito, sia con riferimento alla misura del trattamento sanzional:orio, determiNOME sulla base di criteri edittali improntati al minimo.
Manifestamente infondati risultano altresì i motivi di doglianza articolati dalla difesa di COGNOME NOME.
2.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e privo dei caratteri dell’autosufficienza, che pure si impongono allorquando la parte denunci un error in procedendo. Sul punto l’articolazione è priva di
confronto con quanto argomentato dal giudice alistrettuale. Invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME (sez.5, n.5897 del 3%12/2020, Cossu, Rv.280419-01) non potendosi il ricorrente limitare ad assumere, in termini del tutto generici, l’avvenuta violazione di regole processuali di atti del procedimento, assunti o autorizzati nel corso delle indagini preliminari in un assenza di allegazione ovvero di specifica indicazione o trascrizione degli stessi.
2.2 Sebbene il giudice di legittimità, in quanto giudice anche del fatto a fronte di motivo di ricorso che si risolve neliù denuncia di “error in procedendo”, è autorizzato ad accedere direttamente al fascicolo processuale per risolvere la relativa questione, deve comunque essere riaffermato il principio che risulta inammissibile la impugnazione nella quale sia stato eccepito un errore in procedendo senza peraltro allegare o indicare lo specifico atto da esaminare o sul quale compiere la verifica (sez.6, n.10373 del 16/01/2002, COGNOME, Rv. 221.352; sez.3, n.15828 del 16/04/2015, COGNOME, Rv 263343 in relazione a contestazioni assolutamente analoghe a quelle svolte contro i provvedimenti autorizzativi di intercettazioni telefoniche), con la conseguenza che è onere della parte, che lamenti la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare l’atto affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, se del caso provvedendo a depositarlo in copia nel giudizio di cassazione (cfr. sez.2, n.24925 del 11/04/2013, COGNOME ed altri R.v.256540).
2.3 A parte il fatto che il ricorrente non ha allegato, né richiamato espressamente, il provvedimento di autorizzazione al prosieguo di attività captativa nei confronti dell’indagato COGNOME che oggi si contesta, dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, e dallo stesso tenore del motivo ricorso, appare evidente che non solo il giudice distrettuale ha esamiNOME la questione sollevata dalla difesa dell’Adorno concernente l’inutilizzabilità degli esiti captativi ambientali per diretto di motivazione del relativo decreto autorizzativo del AVV_NOTAIO, ma ha altresì sostenuto, con congrua e non illogica motivazione /che la motivazione del provvedimento non si esauriva nel pedissequo richiamo alle richieste del PM e agli esiti
investigativi del precedente periodo di ascolto, ma indicava espressamente che nell’ultimo periodo di ascolto erano emerse conversazioni telefoniche indizianti in capo all’NOME, quale soggetto interessato a partecipare a illeciti traffici di sostanze stupefacenti in atto, tanto che la intercettazione nei suoi confronti veniva ampliata con l’autorizzazione alla captazione ambientale all’interno del veicolo dell’indagato, riconoscendone la indispensabilità per la prosecuzione delle indagini al fine di meglio lumeggiare il ruolo di quest’ultimo nell’ambil:o dell’attività , criminosa monitorata. Orbene una siffatta motivazione appare assolvere pienamente, come riconosciuto dal giudice distrettuale che ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità sul punto a partire dalla sentenza Primavera a S.U., l’onere motivazionale richiesto per tale tipo di provvedimenti autorizzativi.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato in quanto assume un difetto di motivazione in relazione alla ricorrenza alla prova della colpevolezza del prevenuto, laddove la stessa risulta del tutto adeguatamente valutata dalla Corte di appello, in quanto delineata dalle interlocuzioni telefoniche intercettate, rispetto alle quali la difesa dell’imputato si limita a fornire una diversa interpretazione, ovvero a sostenere che le forniture di sostanza stupefacente erano intervenute in epoca non coperta dalla contestazione e pertanto estranee all’odierno giudizio. A tale proposito vale il principio, ripetutarnente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche 2fbflt di prova della colpevolezza dell’imputato rétSe non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano k a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, COGNOME, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18/06/2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del
26/02/2015, COGNOME, rv. 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138).
3.1 n giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di irragionevolezza nella interpretazione fornita dal giudice, volendo semmai significare che i debiti contratti dall’NOME si riferivano a forniture di stupefacente risalenti nel tempo, laddove al contrario il giudice distrettuale, attingendo a vari passaggi delle conversazioni telefoniche acquisite, ha rappresentato l’attualità delle consegne dello stupefacente con vari riferimenti alle caratteristiche e al peso della sostanza ceduta e su tali argomenti è mancato del tutto il confronto da parte del ricorrente.
Con argomenti del tutto logici è stata esclusa la riconducibilità dei traffici di cui all’imputazione alla fattispecie di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076)-
A tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità”, rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013; da ultimo sez.6, n.45061 del 3/11/2022, COGNOME, Rv.284149-02). Orbene, un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento
tanto al dato quantitativo dello stupefacente, che alle complessive modalità dell’azione valorizzando la pluralità delle transazioni, la diversa natura dello stupefacente movimentato, il numero dei viaggi effettuati dall’NOME per i rifornimenti, nonchè la rilevanza del controvalore economico delle singole transazioni tutte intervenute nell’arco di un mese, di cui una del valore di euro 4.200,00, da cui ha escluso la sussumibilità dei fatti nella ipotesi di minore gravità. Su tali argomenti la difesa del ricorrente ha del tutto omesso di confrontarsi in violazione dei principi desumibili dell’art.581 comma 1 lett. D) cod.proc.pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Prdsiente