Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49228 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49228 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Priverno il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa il 19/06/2023 dal Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 19 giugno scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata estorsione pluriaggravata, detenzione e cessione di cocaina e partecipazione con il ruolo di organizzatore ad
un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (rispettivamente, capi 3, 7, 9 e 24 dell’incolpazione provvisoria).
2. Il suo ricorso consta di sette motivi.
2.1. Con il primo si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo, ritenendosi insussistenti i requisiti essenziali: stabilità dell’accordo criminoso, indeterminatezza del relativo programma, struttura organizzativa. Non vi sarebbero continui contatti con gli acquirenti, non è stata individuata una raffineria, non sono stati accertate le fonti di approvvigionamento, mancano gli spacciatori al dettaglio, i trasportatori, i custodi, i luoghi di fornitura e di custodia delle sostanze, quelli d’incontro tra gl associati, non c’è una contabilità. Sono emersi, invece, dei debiti tra gli ipotizzati componenti del gruppo, che devono ritenersi incompatibili con la comunanza d’interessi economici e l’affectio societatis che caratterizzano l’associazione criminale. Inoltre, si è ipotizzata un’associazione in assenza dei ritenuti dirigenti, essendo stati ristretti in carcere sia COGNOME, a dicembre 2019, sia, un mese dopo, COGNOME, il quale, peraltro, da tempo viveva in Spagna. In definitiva, conclude la difesa, il Tribunale ha valorizzato essenzialmente il ripetuto ricambio di schede telefoniche e la reiterazione delle cessioni al dettaglio (quest’ultima, peraltro, protrattasi per soli tre mesi e mezzo), che tuttavia non rappresentano elementi univocamente sintomatici dell’esistenza di un gruppo stabilmente organizzato.
2.2. Il secondo motivo censura la mancata riqualificazione come associazione finalizzata al c.d. “piccolo spaccio” (art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990).
Tutte le cessioni effettuate rientrerebbero nell’ipotesi del comma 5 del citato art. 73; i sequestri di sostanze hanno tutti avuto ad oggetto quantitativi assai modesti; è stato effettuato un solo fermo, con il rinvenimento di poco più d’un grammo; anche i colloqui tra gli indagati riguardavano quantità non elevate; le ragioni degli accessi di vari soggetti presso l’abitazione di COGNOME durante il periodo di osservazione, particolarmente valorizzati dall’ordinanza, non sono state accertate; mancano uno smercio di particolare intensità e frequenza, una vasta clientela, la pluralità di canali di rifornimento, i contatti con organizzazioni criminali più vaste, l’utilizzo di particolari accortezze per penetrare nel mercato e per proteggersi dalle forze di polizia.
2.3. Il terzo motivo denuncia l’inesistenza di riscontri alla chiamata in correità del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, oltre che la vaghezza delle sue dichiarazioni.
2.4. Il quarto lamenta l’insussistenza di un quadro di gravità indiziaria relativamente agli ulteriori reati oggetto d’addebito. Richiamata la recente giurisprudenza di questa Corte in tema di soglie quantitative per la lieve entità ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorso rappresenta, in particolare, che:
la cessione di 30 grammi di cocaina a tale NOME COGNOME (capo 9) non sarebbe dimostrata, in quanto, nella disponibilità di colei alla quale la COGNOME avrebbe subito dopo ceduto quanto appena ricevuto, è stato rinvenuto soltanto poco più di un grammo di sostanza;
quanto al tentativo di estorsione in danno del debitore COGNOME (capo 3), manca qualsiasi evidenza del fatto che COGNOME nell’occasione impugnasse un coltello, né è compatibile con l’accusa la circostanza per cui sia stato COGNOME a recarsi a casa del ricorrente;
riguardo, infine, alla detenzione di 45 grammi di cocaina (capo 7), sarebbe stato violato il principio di determinatezza della fattispecie, ai sensi dell’art. 25 Cost., sotto il profilo sia della intelligibilità del precetto che della verificabilità fatto.
2.5. Il quinto motivo di ricorso riguarda il difetto di motivazione sull’ipotizzata permanenza del reato associativo alla data di emissione della richiesta di misura cautelare (novembre 2022), quando l’ultimo reato ipotizzato a carico del ricorrente risale a dicembre del 2019: profilo, questo, rilevante ai fini cautelari.
2.6. Il sesto denuncia l’inesistenza di attuali esigenze cautelari con riferimento al delitto associativo: tutto – si deduce – è stato sequestrato e le indagini hanno ormai cristallizzato i fatti, né può esservi un pericolo di fuga, essendo il COGNOME ristretto in carcere per altra causa già dal 2019.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe motivato sull’inderogabile necessità della custodia in carcere, omettendo di rispondere alle osservazioni rassegnate dalla difesa a sostegno dell’applicazione di una misura meno afflittiva, in ragione dell’età superiore a settant’anni dell’indagato e delle sue precarie condizioni di salute.
2.7. L’ultimo motivo si sofferma anch’esso sulle esigenze cautelari, deducendo il difetto di motivazione sul punto, con particolare riferimento all’attualità ed alla concretezza delle stesse, nonché lamentando la violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza. Evidenzia, a tal fine, il lungo tempo trascorso tra i fatti ed il provvedimento restrittivo, superiore a tre anni, senza che siano stati accertati ulteriori contatti del ricorrente con i coindagati, lamentando l’assenza di una motivazione più puntuale, invece necessaria in tali casi.
Denuncia, infine, la carenza di motivazione anche sotto il profilo dell’eccezionale rilevanza delle esigenze di cautela, necessaria per la custodia cautelare in carcere di un soggetto, come il ricorrente, ultrasettantenne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il tratto comune dei motivi è la loro assoluta genericità, presentandosi puramente reiterativi di quelli proposti con il riesame, senza il benché minimo confronto critico con le motivazioni rassegnate dal Tribunale. Vengono, infatti, offerte in modo disorganico considerazioni spesso slegate tra loro, più d’una volta con la ripetizione di identici passaggi testuali e con varie incertezze grammaticali e sintattiche, che restituiscono un’esposizione in più punti finanche di difficile comprensione.
Su questi ed altri aspetti, l’ordinanza impugnata si è diffusamente soffermata (pagg. 5-11, 14-16) ed il ricorso neppure prova a spiegare perché la loro valorizzazione dovrebbe reputarsi errata od illogica, limitandosi ad allegare l’inesistenza di altri aspetti, tuttavia non indispensabili per la configurabilità della fattispecie.
Quanto, poi, all’ipotizzabilità di un’associazione dedita al “piccolo spaccio”, correttamente il Tribunale ha rilevato, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che essa presuppone che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così,
tra le molte, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098).
Tanto premesso, non può considerarsi manifestamente illogico, e quindi censurabile in questa sede, il ragionamento del Tribunale, che ha dato rilievo all’ampiezza della clientela (con le già ricordate 1.200 viste di consumatori in pochi mesi), alla consistenza dei crediti vantati dal ricorrente (11.500 euro solo quello verso COGNOME), alla non riconducibilità alla fattispecie del comma 5 delle due condotte di cui ai capi 7) e 9) dell’incolpazione, poiché relative a 45 e 30 grammi di cocaina, nonché alla capacità del sodalizio di riorganizzarsi e di proseguire l’attività pur dopo sequestri ed arresti (pag. 19, ord.).
Con tutti questi aspetti, il ricorso non si misura, limitandosi all’assertiva allegazione di dati di fatto contrari a quelli rappresentati dal Tribunale.
Il terzo motivo censura le affermazioni del “collaborante” NOME, limitandosi ad una sequenza di citazioni di giurisprudenza in materia di valutazione di tal genere di contributi probatori, senza tuttavia neppure lambire i contenuti di quelle dichiarazioni né illustrare le ragioni per cui, in applicazione dei princìpi di diritto richiamati, le stesse dovrebbero reputarsi inattendibili, e dunque senza confutare specificamente la diversa valutazione motivatamente operatane dal Tribunale (pag. 12, ord.).
Il tutto, senza contare che – secondo lo stesso Tribunale (sempre pag. 12) le dichiarazioni di tale soggetto avrebbero valenza marginale nel complessivo compendio investigativo, risultando utili esclusivamente per delineare il dato di contesto ed offrire ulteriore elemento di riscontro a quanto già autonomamente emergente dalle indagini tecniche e sul terreno (intercettazioni, videoriprese, perquisizioni, sequestri)
Il quarto motivo è di genericità prossima alla vaghezza.
4.1. Quanto al capo 9), il ricorso si limita a sostenere che la cessione alla COGNOME non avrebbe avuto ad oggetto 30 grammi bensì un solo grammo, così contestando la ricostruzione in fatto effettuata dal Tribunale, in questa sede, però, non censurabile, non presentandosi manifestamente illogica od arbitraria (vds. pagg. 12 s., ord.).
Riguardo, poi, alla rilevanza del dato quantitativo obiettivo, va osservato che quei giudici non hanno valorizzato esclusivamente lo stesso, bensì anche le circostanze di contesto, con motivazione anche in questo caso plausibile e, perciò, qui non sindacabile.
4.2. Relativamente al tentativo di estorsione, il ricorso non illustra la rag per cui la presenza del coltello, alla cui contestazione si riduce il ricorso, dov avere efficacia decisiva per la ricorrenza di un quadro di gravità indiziaria.
Sul fatto, poi, che sia stata la vittima a recarsi a casa dell’indagato, l’ord spiega perché tale circostanza non sia logicamente incompatibile con la verificazione del reato (pag. 12) ed il ricorso si limita semplicemente a ripropor
4.3. Del tutto eccentrica, vaga e sganciata da ogni riferimento al ca concreto, infine, è l’evocazione del principio costituzionale dì determinatezza d precetto penale in relazione all’addebito di cui al capo 7).
Manifestamente infondati, infine, oltre che generici, sono i motivi dal quint al settimo, che possono essere trattati congiuntamente, poiché, seppur sot diversi profili, attingono tutti le esigenze cautelari e la scelta della misura.
Non pertinente, anzitutto, è l’osservazione difensiva sulla non configurabili dei pericoli di fuga e di cd. “inquinamento” probatorio, dal momento che i Tribunale non li ha ritenuti sussistenti.
Per il resto, non è vero che il Tribunale del riesame non abbia motivat sull’esistenza, la concretezza, l’attualità e l’eccezionale rilevanza del r pericolo di reiterazione criminosa, con la conseguente idoneità esclusiva del custodia in carcere ai fini della relativa elisione. Al contrario, infatti, l’ordi persuasivamente evidenziato come il ricorrente non soltanto vanti un curriculum criminale ultraquarantennale, ma altresì, in vista della sua imminen carcerazione, si sia preoccupato di individuare un suo vicario e di recuperar anche con metodi violenti, i suoi crediti pregressi, persistendo in tale attività durante la detenzione, attraverso la mediazione del proprio figlio: al qua peraltro, ha confidato di voler continuare a delinquere anche una volta scarcerat solamente variando la tipologia della droga da smerciare (“fumo” e non più cocaina). Talché la deduzione del Tribunale circa la sussistenza di un elevatissim concreto ed attuale pericolo di recidiva e dell’inadeguatezza di qualsiasi misu diversa da quella carceraria si rivela logicamente ineccepibile.
Infine, quanto alle condizioni di salute, l’ordinanza rileva specificamente c dalla documentazione prodotta dalla difesa, non risulta alcuna incompatibilità del :t C ,c.3C 4,3 stesse con il regime carcerario; e, anche su questo punto, i2mililm= non replic criticamente, ma si limita a riproporre tal quale la doglianza.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa
d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.