Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5165 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 12/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 12.6.2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha provveduto su una richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria del 18.3.2025 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per cinque reati di cui all’art. 73 dello stesso d.P.R.
Il Tribunale premette che Ł stata eccepita l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari limitatamente alla contestazione del reato associativo e che, in subordine, Ł stata richiesta la sostituzione della misura cautelare vigente con quella degli arresti domiciliari. Da altresì atto che il procedimento nasce da un’attività investigativa dei Carabinieri di Locri, da cui Ł emersa l’esistenza nel territorio del Comune di Ciminà di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, la quale si occupa di un esteso commercio di droga di diversa tipologia, che, a partire dalla Locride, si estende sull’intero territorio nazionale.
L’ordinanza, dopo aver passato in rassegna i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle cinque ipotesi di reati-fine contestati a COGNOME, procede a considerare il reato associativo, evidenziando che il gruppo era diretto da NOME COGNOME, soggetto che coordinava anche l’attività degli altri sodali al fine di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. COGNOME era coadiuvato, in primo luogo, dal cugino NOME COGNOME e dallo stesso COGNOME, il quale lo accompagnava nei viaggi finalizzati alla consegna di stupefacenti agli acquirenti e si occupava anche dell’attività propedeutica al trasporto della droga.
Il provvedimento evidenzia anche identità e ruoli degli altri partecipi al sodalizio criminoso, fra i quali NOME COGNOME (corriere), NOME COGNOME (fornitore) e NOME COGNOME (acquirente che condivideva affari con il sodalizio). Di conseguenza, ritiene
sussistenti tutti i presupposti richiesti per la integrazione del reato associativo, cioŁ un numero di associati pari o superiori a tre, una stabile ripartizione dei ruoli, la commissione di una serie indeterminata di delitti e l’utilizzo di una base logistica rappresentata dall’autonoleggio ‘NOME auto’ di NOME COGNOME.
In questo contesto, il Tribunale considera che i reati-fine siano sintomatici della posizione rivestita dal ricorrente nell’associazione. Ritiene, in particolare, che COGNOME era un fidato collaboratore di COGNOME, quale incaricato del confezionamento e dell’occultamento dello stupefacente nelle auto, dell’accompagnamento del capo nelle varie trasferte per la consegna dello stupefacente e dell’incasso del corrispettivo di precedenti cessioni anche fuori dalla Calabria. COGNOME era, altresì, a disposizione per adempimenti vari nonchØ per la definizione delle linee programmatiche del sodalizio, come emerge da alcune conversazioni intercettate.
Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, il ricorrente ha operato almeno da maggio fino a dicembre del 2021, fermo restando che da alcune conversazioni si desume la sua operatività fin da epoca antecedente al maggio del 2021.
Per quello che riguarda le esigenze cautelari, il Tribunale ritiene la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione dei reati, desumibile dalle modalità concrete di svolgimento, da cui Ł risultato che NOME contribuiva in maniera rilevante alla determinazione del programma dell’associazione, fornendo canali di approvvigionamento e mettendosi a disposizione per le esigenze piø varie tra quelle funzionali alla sopravvivenza e al rafforzamento del gruppo. Egli ha dimostrato di avere una spiccata personalità delinquenziale, commettendo una pluralità di reati e dimostrando professionalità criminale, sia esternando proposte e sia fornendo consigli precauzionali.
Peraltro, la sua proclività a delinquere si desume dalla circostanza che, nonostante fosse privo di patente, piø volte veniva individuato come conducente dei veicoli nelle varie consegne di droga, in una occasione, peraltro, essendo deferito all’autorità giudiziaria per rifiuto di indicare la propria identità e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, deve considerarsi che COGNOME teneva contatti anche con due corrieri che si trovavano agli arresti domiciliari.
La sua stretta vicinanza al capo del sodalizio, la sua forte cointeressenza dimostrata a piø riprese e la fitta rete di contatti a cui partecipava, quindi, non consentono di attribuire al dato temporale segnalato dalla difesa alcun rilievo, tenuto conto altresì della contestazione ‘aperta’ del reato associativo. In relazione a tale ultimo aspetto, il Tribunale considera che, oltre al carattere permanente della contestazione associativa, non sia comunque decorso un periodo di tempo considerevole dalla commissione delle condotte, tale da potersi ritenere attenuate le esigenze cautelari e superata la presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen.
Di conseguenza, il Tribunale conferma l’ordinanza impugnata.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso censura l’ordinanza per il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di NOME all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, lamenta che il Tribunale non abbia analizzato l’intero incarto processuale, essendosi limitato a una lettura acritica e parziale del materiale indiziario.
Il ricorso sostiene che i giudici traggono conclusioni apodittiche ed erronee circa la
sussistenza dell’associazione, desumendola dai reati-fine, nonchØ circa la permanenza della stessa e l’esistenza di elementi indiziari a carico del ricorrente.
Dalle attività di indagine, emerge che gli episodi delittuosi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati a COGNOME riguardano un periodo temporale circoscritto ai mesi di ottobre e novembre 2021, mentre l’operatività dell’associazione Ł stata ricondotta al febbraio del 2021. Ma non risulta che nel periodo precedente ad ottobre 2021 sia stato registrato alcun contributo del ricorrente rispetto ai reati-fine.
L’ordinanza Ł carente anche quanto all’individuazione di un’organizzazione che avesse predisposto mezzi finalizzati alla commissione di una serie indeterminata di delitti, dal che ne rimane avvalorata l’ipotesi che si sia in presenza tutt’al piø di condotte di concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari.
A fronte della segnalazione da parte della difesa del decorso del tempo rispetto ai fatti contestati e della circostanza che NOME svolgesse attività lavorativa alle dipendenze di COGNOME, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame con motivazioni inadeguate, oltre che illogiche e contraddittorie.
Il rigetto si fonda sul presupposto che – secondo i giudici del riesame – nel caso di specie sussista una doppia presunzione iuris tantum , da un lato perchØ i fatti risalgono soltanto a quattro anni fa e dunque Ł ancora attuale il pericolo di reiterazione, dall’altro perchØ Ł emersa una spiccata capacità a delinquere di COGNOME al quale sono stati contestati piø reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
In questo modo, però, il Tribunale ha svilito l’elemento del decorso del tempo e non ha tenuto conto che non risulta l’operatività del ricorrente in seno all’associazione da novembre del 2021, sicchØ si deve ritenere che i contatti con il contesto associativo siano stati recisi. NØ ha tenuto conto che l’ambito di operatività della presunzione disciplinata all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł stata fortemente ridimensionata ed Ł divenuta relativa con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Di conseguenza, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, anche nella vigenza del regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e tra le prove contrarie rispetto all’attualità delle esigenze cautelari deve annoverarsi anche l’elemento temporale quando sia di notevole consistenza.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza Ł inadeguata perchØ non chiarisce i motivi per cui la sostanziale incensuratezza dell’indagato e il fattore del tempo trascorso dai fatti non abbiano determinato un affievolimento delle esigenze cautelari che facesse ritenere idonea la misura degli arresti domiciliari.
Con requisitoria scritta trasmessa il 28.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto l’ordinanza impugnata ha motivato in modo adeguato e coerente la sussistenza della gravità indiziaria e, in punto di esigenze cautelari, ha escluso in modo del tutto logico la sussistenza di elementi tali da far ritenere superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della misura della custodia in carcere, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti e ritenendolo irrilevante in considerazione del carattere permanente della contestazione associativa; di contro, il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Quanto al primo motivo relativo alla gravità indiziaria, deve premettersi che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).
Alla luce di questo consolidato orientamento, Ł da ritenersi che il primo motivo di ricorso contenga essenzialmente la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito in modo non manifestamente illogico, nØ contraddittorio.
Si censura genericamente che l’ordinanza non abbia preso in considerazione l’intero materiale indiziario e che abbia tratto in maniera inadeguata dai reati-fine gli elementi per ritenere la sussistenza dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pur senza individuarne l’organizzazione interna, nonchØ la sussistenza della intraneità ad essa dell’odierno ricorrente, pur riguardando i singoli illeciti a lui ascritti un periodo limitato dell’ambito temporale di operatività del sodalizio come individuato nell’imputazione.
Invece, la motivazione dell’ordinanza impugnata individua in modo congruo – sulla base delle risultanze investigative e, in particolare, degli esiti dell’attività di intercettazione – il programma dell’associazione, l’identità degli associati, la ripartizione dei ruoli operativi, le risorse, i singoli reati-fine.
E, quanto ad NOME COGNOME, delinea adeguatamente il suo ruolo nell’associazione, sulla base di significativi dati di fatto essenzialmente indicativi della sua vicinanza alla figura di vertice del sodalizio e della sua stabile messa a disposizione con precisi compiti di tipo operativo. Tali dati di fatto, quindi, trovano puntuale riscontro nelle modalità e nelle circostanze di commissione dei singoli reati-fine, di cui il Tribunale dà conto con completezza.
Anche il rilievo circa il fatto che i suddetti reati-fine non coprano l’intero arco temporale di operatività dell’associazione – oltre che inesatto, in quanto il tempus commissi delicti dei singoli delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 parte da maggio e non da ottobre del 2021 non Ł decisivamente significativo, in quanto la condotta di partecipazione associativa consiste, una volta che il singolo abbia aderito all’associazione e sia stato inserito nella sua struttura, nell’impegno di essere a disposizione del sodalizio con carattere di continuità in ogni circostanza in cui occorra la propria opera: la partecipazione può estrinsecarsi in qualsiasi prestazione, anche di per sØ non costituente altro reato, purchØ utile alla sussistenza e alla operatività dell’associazione.
Pertanto, quando, come nel caso di specie, sussistano a carico del soggetto gravi indizi in ordine alla partecipazione a plurimi reati-fine in un arco temporale nient’affatto
trascurabile, si può del tutto ragionevolmente affermare che tanto costituisca indice certamente significativo del suo apporto tendenzialmente stabile alla permanenza in vita e all’efficienza dell’associazione.
Non Ł essenziale, infatti, che le prestazioni siano continue; piuttosto, Ł essenziale che siano possibili in ogni momento, perchØ l’associazione criminosa Ł lesiva proprio in quanto Ł in grado di disporre dei suoi membri in ogni momento in cui sia necessario. E nel caso di specie, COGNOME avrebbe dato concreta dimostrazione della sua disponibilità, con atti di fattiva e dinamica ‘militanza’.
In definitiva, pertanto, il primo motivo deve essere disatteso, in quanto l’apprezzamento degli elementi indiziari a carico del ricorrente Ł stato espresso nell’ordinanza impugnata con motivazione adeguata e in modo rispondente ai canoni della logica, qui dovendosi arrestare il sindacato del Collegio che non involge la ricostruzione dei fatti.
Quanto al secondo motivo relativo alle esigenze cautelari, deve premettersi che in materia opera il principio secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).
Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Ciò premesso, le doglianze difensive, in proposito, si fondano principalmente sul fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto del decorso del tempo e che NOME non risulti piø operativo in seno all’associazione dal novembre del 2021.
A tal riguardo, Ł stato piø volte affermato da questa Corte che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/1/2021, COGNOME, Rv. 280243 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273435 – 01).
Di conseguenza, tale prognosi postula una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso Ł solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/1/2021, Pmt c/Amato, Rv. 281293 – 01).
Si tratta di una valutazione a cui hanno concretamente proceduto i giudici del riesame, i quali hanno preso in considerazione, in primo luogo, le specifiche modalità dei fatti attribuibili a COGNOME, da cui risulta che costui rivestisse un ruolo significativo nell’associazione e che avesse contribuito in maniera rilevante, sia dal punto di vista operativo che da quello programmatico e organizzativo, al mantenimento in vita e al rafforzamento del sodalizio per il tramite di condotte sintomatiche di una spiccata capacità criminale.
In secondo luogo, il Tribunale ha apprezzato la personalità del ricorrente, pervenendo in modo congruo a una valutazione sfavorevole, che ha desunto anche dalla sussistenza di
una denuncia a suo carico per altri reati nonchØ dalla circostanza che, sebbene sprovvisto di patente di guida, NOME aveva spesso il compito di condurre i veicoli adibiti al trasporto della sostanza stupefacente anche per tragitti di lunga durata.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata ha espressamente tratto da tali elementi la conclusione che la spiccata ingerenza dell’indagato nelle vicende associative, peraltro amplificata dalla sua particolare vicinanza al capo del sodalizio, e la sua consuetudine con condotte di abituale inosservanza della legge non consentissero di attribuire rilievo decisivo ‘al dato temporale eccepito dalla difesa’.
Peraltro, il tempo decorso dalla commissione degli ultimi reati-fine, oltre a non essere ex se particolarmente considerevole, deve essere apprezzato anche alla luce del fatto che NOME risponde di un reato permanente associativo con ‘condotta tuttora perdurante’.
Si tratta di un ulteriore elemento che conferma la correttezza della valutazione effettuata dal Tribunale circa la prova contraria alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, nell’ambito della quale il fattore tempo Ł stato ragionevolmente giudicato come recessivo rispetto alle specifiche modalità del fatto e alla personalità dell’indagato.
La adeguatezza della motivazione Ł vieppiø suscettibile di convalida in questa sede, se si considera che il ricorso stesso, oltre a segnalare nuovamente il decorso del tempo (di per sØ non dirimente), non deduce specifici elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.
Anche il secondo motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso Ł da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
GiacchØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre ex art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove Ł attualmente ristretto NOME COGNOME.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME