Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5519 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a.Napoli il 29/05/1991 COGNOME NOME, nato a Napoli il 06/01/1997 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 11/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha invocato il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME Vittorio e COGNOME NOMECOGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, dell’Il luglio 2024, il Tribunale della Libertà di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME, COGNOME VittorioCOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 30 maggio 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli che aveva loro applicato la misura della custodia cautelare in carcere in quanto ritenuti gravemente indiziati di aver fatto parte di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da NOME COGNOME (capo 2 di provvisoria imputazione) oltre che di vari reati fine, ha confermato l’ordinanza impugnata .
NOME e COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del difensore di fiducia, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione con cui invocano l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Vittorio si affida a due motivi.
Col primo denuncia, in relazione al capo 2 di provvisoria imputazione, nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett b) ed e), per erronea applicazione ed assenza di motivazione con specifico riferimento all’art. 74, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 309/90; ed ex art. 606, comma 1, lett e), per assenza della motivazione con specifico riferimento agli artt. 110 cod pen, 10, 12, 14 I. 497/24 (capi 28 e 61 di imputazione) e 110 cod pen e 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 45, 48, 56 di imputazione).
Assume la difesa che la posizione di COGNOME è confusamente trattata nell’ordinanza.
Col secondo denuncia nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett c) ed e), per .erronea applicazione ed assenza di motivazione con specifico riferimento agli artt. 274, 275 comma 3, cod proc pen.
La difesa aveva evidenziato al Tribunale come il precedente relativo ad una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti fosse risalente all’anno 2008; l’ultimo relativo ad un furto in abitazione del 2012, entrambi datati. La motivazione in ordine alle esigenze cautelari era stata, invece, apparente e generica, senza riguardo alla sua specifica situazione esistenziale.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME si affida a tre motivi.
4.1. Col primo denuncia, in relazione al capo 2 di provvisoria imputazione, nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett b) ed e), per erronea applicazione ed assenza di motivazione con specifico riferimento all’art. 74, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R.n. 309/90.
4.2. Col secondo motivo denuncia, in relazione al capo 44 di imputazione provvisoria, nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett b) e) cod proc pen per erronea applicazione degli artt. 110 cod pen e 73 d.P.R. n. 309/90, nonchè per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La difesa ricostruisce il relativo compendio indiziario vagliato dal Tribunale e censura la solidità ‘probatoria’ nonchè la mancata valutazione delle censure difensive svolte con la memoria.
4.3. Col terzo denuncia nullità dell’ordinanza ex art. 606, comma 1, lett c) ed e), per erronea applicazione ed assenza di motivazione con specifico riferimento agli artt. 274, 275 comma 3, cod proc pen. La difesa aveva evidenziato al Tribunale il ruolo marginale assunto nel contesto associativo, e l’esistenza di un solo reato fine. Rappresentava, anche, la vetustà dei precedenti, per minaccia a pubblico ufficiale,, del 2020, e per reato i tema di stupefacenti, al 2016.
La motivazione in ordine alle esigenze cautelari era stata, invece, apparente e generica, senza riguardo alla sua specifica situazione esistenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In relazione al vizio motivazionale della ordinanza del Tribunale del riesame resa in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, va premesso come questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.
Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale; cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, COGNOME; sez.II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione all impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, 18795 del 02/03/2017 Cc. (dep. 18/04/2017 ) Rv. 269884 – 01 ; sez.V, 8.10.2008 n.46124 COGNOME; sez.VI, 8.3.2012 n.11194).
Si anticipa che ritiene questo Collegio che nel caso di specie il giudice del riesame ha dato conto -con i limiti di cui si dirà- delle ragioni che lo hanno guidato
nel proprio compito, così da porle a fondamento del giudizio di gravità indiziaria previsto dall’art.273, comma 1, cod.proc.pen..
Venendo alla puntuale trattazione dei motivi di ricorso, possono esaminarsi congiuntamente il primo, nell’interesse di Albano ed il primo nell’interesse di COGNOME, relativi alla loro partecipazione associativa.
Col primo motivo la difesa di COGNOME contesta il percorso argomentativo del Tribunale -asseritamente privo di agganci probatori concreti apoditticamente individuati in conversazioni attinenti ai singoli reati fine, e senza fornire adeguata risposta ai motivi rappresentati col riesame- volto alla dimostrazione della intraneità del ricorrente alla associazione, fondato sulla conversazione (progr. 94544261 del 13 febbraio 2022) in cui NOME COGNOME avrebbe affermato che COGNOME è uno dei partecipi del suo gruppo, riscontrata da altra (R.I.T. 5286/21 dell’Il febbraio 2022) in cui si racconta del pestaggio subito da Albano: «il pestaggio subito di cui si è già detto era riconducibile a dei furti di biciclette ed e stato compiuto dai sodali del gruppo RAGIONE_SOCIALE», da cui il cambio di fronte, con ingresso nella opposta fazione.
Quanto a COGNOME NOME col primo motivo la difesa, premesso che all’epoca dei fatti del procedimento il ricorrente era detenuto presso la Casa circondariale di Salerno (per la partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata all’introduzione all’interno dele carcere di Salerno di telefoni e sostanza .stupefacente), e che a suo carico è stata contestata l’imputazione associativa e quella relativa ad un solo reato fine, assume che fanno difetto i requisiti per predicarne raffectio societatis, tratti, dal Tribunale, da talune sparute intercettazioni senza considerare quelle, indicate dalla difesa, deponenti in senso contrario, come da memoria difensiva che argomentava non solo con riferimento al capo 44, reato fine, ma anche implicitamente al capo 2, di partecipazione alla associazione.
3.1. Si osserva che il Tribunale del Riesame, dopo avere dedotto in merito alla genesi del procedimento (che trae origine dal ferimento di COGNOME COGNOME il 20 settembre 2021, gambizzato) ed alle investigazioni svolte con . l’attivazione di operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sull’ipotesi investigativa che l’evento delittuoso fosse maturato in un contesto di criminalità organizzata, dice dell’esistenza di una organizzazione criminale denominata ‘clan COGNOME‘, egemone nei quartieri di Vicaria, San Giovanniello, INDIRIZZO, INDIRIZZO ed aree adiacenti, e di una della sue articolazioni, il gruppo della Stadera, scisso in due fazioni, una operante nella zona cosiddetta del Priatorio, facente capo a COGNOME NOME, l’altra, operante nel territorio di Casoria e della Cittadel inizialmente capeggiata da NOME NOME, quindi, dopo il suo arresto il 23 novembre
2011, da COGNOME NOME (cui facevano capo COGNOME NOME, COGNOME NOME), frangia dedita allo spaccio di stupefacenti all’ingrosso e al dettaglio.
Prosegue il Tribunale con l’indicare che le attività tecniche così poste in essere hanno portato all’emersione della figura degli odierni ricorrenti, COGNOME Vittorio e COGNOME Francesco quali sodali con un ruolo significativo nell’ambito del gruppo.
L’assunto trae linfa dalla rievocazione del tentativo di pacificazione e distensione tra le due ultime fazioni anche mercè l’organizzazione di un incontro tra rispettivi rappresentanti. A riprova di tanto l’ambientale progr. 2281910 del 22 novembre 2021 ha disvelato che presso l’abitazione di COGNOME NOME, presenti COGNOME NOME, COGNOME Mario RosarioCOGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME -recatosi all’appuntamento in compagnia di NOME NOME, figlio di NOME– raccontava al padrone di casa del colloquio con l’opposta fazione, pel tramite di NOME Giuseppe detto COGNOME, luogotenente di COGNOME NOME; riferiva le condizioni da quello dettate; riferiva, altresì, che, quasi in segno d riconciliazione, proprio NOME aveva consegnato a se medesimo ad al Finizio 200 grammi di sostanza stupefacente, a suggello del riconoscimento di COGNOME quale reggente del gruppo fino alla guarigione di COGNOME, così «imponendo al primo di scendere a lavorare con il gruppo».
3.2. Il Tribunale, dunque, richiama, quanto ad Albano Vittorio, innanzi tutto il progressivo in cui lo stesso NOME COGNOME ne attesta l’intraneità al suo gruppo, dopo una più risalente militanza nella contrapposta fazione facente capo a NOMECOGNOME circostanza suffragata da risultanze del controllo di polizia de 13.12.2021 e dalla conversazione tra i due nel corso della quale l’odierno ricorrente riferiva del pestaggio subito da parte di altri sodali (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e NOME -verosimilmente COGNOME-; chiarisce come l’inserimento di Albano nella compagine associativa, comunque risalente (si veda anche la conversazione, integralmente trascritta, da pagina 9), sia stato funzionale a colmare il vuoto creato con l’arresto di COGNOME NOME NOMECOGNOME col ruolo di pusher per conto dell’associazione, cristallizzato da innumerevoli conversazioni, tutte puntualmente indicate; e suffragate da videoregistrazioni che ne attestano la presenza sul piazzale di interesse del gruppo in occasione di una cessione di ben 94 grammi di stupefacente e poi la partecipazione all’acquisto di erba per il corrispettivo di 650 euro; nonchè le cessioni in favore di assuntori e l’acquisizione di ulteriori quantità di stupefacenti da destinare, chiaramente, allo spaccio (cfr. Pagg 14, 15 e 16 dell’ordinanza impugnata).
3.3. Sempre il Tribunale richiama, quanto al secondo, COGNOME NOME, a dimostrazione del suo ruolo di procacciatore d’affari per il sodalizio, le conversazioni che ne attestano l’intermediazione per l’acquisto di stupefacente per il corrispettivo di 3.800,00 euro (dimostrando potere contrattuale e autorità di
stabilire non solo il prezzo, asseritannente di favore, ma anche la rateizzazione dello stesso, pur di garantire l’affare), ancora la parcellizzazione del debito (evidentemente da lui autorizzata) e la ricezione di una ricevuta di pagamento per 400,00 euro (per conto dell’associazione: “vedi che dopo ti mando la ricevuta dei 400 euro di quello, e ha detto che ha parlato lui con te, io perciò mi sono tolto di mezzo”).
Attività delle quali, peraltro, era perfettamente a conoscenza la madre, COGNOME che dopo l’arresto del figlio NOME in particolare, partecipa attivamente alle riunioni del gruppo in cui si discute dalla situazione contabile dell’associazione, e fornisce un contributo attivo nella gestione degli stupefacenti, e a carico della quale è stato riconosciuto dal Tribunale il ruolo di partecipe.
3.4. Alla ricognizione delle emergenze investigative testè indicate il Tribunale fa conseguire non tanto e non solo la solidità del quadro indiziario in ordine alla esistenza ed operatività del sodalizio, non contestata, quanto la affermazione della partecipazione allo stessa di entrambi i ricorrenti.
3.5. Perfettamente integrati, per il buon governo delle disposizioni in materia come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risultano i gravi indizi del reato per cui si procede.
3.5.1. Quanto alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza» questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576) ha più volte chiarito che la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura, invero, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reat addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2 cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e dell concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, COGNOME; nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella)».
3.5.2. In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’articolo 74, d.P.R. 309/1990, la consolidata giurisprudenza della Corte (v. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796 – 01; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582 – 01) ritiene che, ai fini della
configurabilità del delitto sia necessario il concorso di tre elementi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; l’accordo criminoso deve avere ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e la permanenza del vincolo associativo (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, NOME COGNOME, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo.
In altre parole, il pactum sceleris «genera un vincolo, che include i partecipi ed esclude tutti gli altri, e determina dunque appartenenza. Al patto deve sottendere la disponibilità di fatto delle risorse umane e materiali sufficienti pe una credibile attuazione del programma associativo (così Sez. 3, Pompei, cit.).
Quanto al primo elemento (il patto associativo e il programma criminoso), secondo questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione dello scopo comune (Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283691 – 02). Non è necessario che l’accordo si estrinsechi attraverso un rapporto di esclusiva nelle forniture (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764) o l’esistenza di una c.d. «cassa comune»: è sufficiente che tra gli associati esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell’attività e dell’esistenza di una pur minima organizzazione (quale, per restare al caso che qui occupa, l’esistenza di una c.d. «retta», ossia di un soggetto non in possesso di compiti operativi e generalmente incensurato, incaricato di conservare lo stupefacente da destinare allo spaccio al dettaglio e a custodire il denaro provento dell’attività); nè è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo, la diversità degli scopi personali e degli utili che costoro, si tratti fornitori, di acquirenti o di addetti ad altre mansioni, si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, potendo, anzi, gli interessi individuali, secondari e mediati, addirittura confliggere, come fisiologicamente accade, ad esempio, tra il fornitore e l’acquirente, senza che per questo venga meno lo scopo, invece primario, essenziale e comune tra loro, della
commercializzazione e diffusione di tali sostanze (tra altre, Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 276068; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 269150).
Quanto al secondo elemento (quello organizzativo), per la configurabilità dell’associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dall predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (ex multis: Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, COGNOME. Rv. 275583 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, COGNOME, Rv. 246112). La Corte, sul punto, ha anche precisato che proprio l’elemento organizzativo costituisce l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R., in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 – 01).
Quanto al terzo elemento. (l’affectio societatis),. la Corte ha precisato. che si è in presenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, COGNOME, Rv. 256969 – 01); non è, tuttavia, richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252232 – 01), né rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440-02).
Si tratta di elementi nella specie tutti ricorrenti, sicchè i motivi in esame s presentano manifestamente infondati, e neppure si confrontano con una motivazione che ha prospettato in termini sintetici, ma assolutamente chiari, il ruolo relativo alle materiali cessioni dello stupefacente delineato in capo ai ricorrenti, dal cui esame critico ha ritratto l’esistenza degli argomenti a sostegno della loro partecipazione al sodalizio, rispetto ai quali l’ordinanza appare sorretta da motivazione adeguata ed esente da illogicità.
3.5.3. Quanto, infine, alla partecipazione al reato associativo di che trattasi, questa Corte Suprema ha, da ultimo affermato, conformemente a consolidato insegnamento che si intende qui ribadire, che «Per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico», Sez. 3, Sentenza n. 22124 del 29/04/2015 Cc. (dep. 27/05/2015 ) Rv. 263662 – 01, e che « In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria»,·così Sez. 3, Sentenza. n. 9036 del 31/01/2022 Cc. (dep. 17/03/2.022 ) Rv. 282838 – 01, ribadendo il principio affermato da Sez. 3 – , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. (dep. 06/07/2020 ) Rv. 279505 – 02.
3.5.4. Certamente non può trascurarsi, intanto quanto alla posizione di Albano, l’attestazione della sua intraneità al gruppo da parte del soggetto apicale, NOME COGNOME, attestazione non astratta, ma declinata anche con riferimento al ruolo ed alle mansioni delegategli (cfr, Rit 5286-21, progr. 9454261 del 13.2.2022; supportata dai controlli di polizia che ne attestano la risalente contiguità col COGNOME, proprio come da attestazione dello stesso NOME e suffragata dall’episodio del pestaggio foriero del cambio di fronte. Da tanto la conclusione del Tribunale che attesta come «Albano manifestava la sua volontà di essere inserito nell’associazione dei fratelli COGNOME, accettando i fin che la stessa si era prefissata e che da semplice ‘messa a disposizione’ entra in pieno, in qualità di associato, partecipando di fatto, attivamente, alla commissione di reati, come corriere per l’approvvigionamento della sostanza stupefacente e come pusher»; segue l’indicazione delle fonie da cui se ne trae conferma non solo per il periodo successivo all’arresto di COGNOME NOME Rosario, ma anche per il periodo precedente (cfr, pag 16-17 della ordinanza impugnata). Ma, nel corpo
dell’ordinanza impugnata, se ne era già dato atto a pag 3, col richiamo del contenuto del prog. 2618 del 13.1.2022, e n. 1457 del 23.2.2022 (pag 10)
3.5.5. E, quanto alla posizione di NOME NOME, fratello di NOME, col quale direttamente interloquisce quando il germano è ristretto in carcere, la sua partecipazione è dimostrata proprio dal potere dispositivo che esercita nell’ambito delle cessioni, rispetto alle quali si pone in funzione di procacciatore di affari (cf pagg 17-18).
3.5.6. Si ritiene che l’individuazione di siffatte condotte, tanto più nell specifica fase procedimentale in cui ci si trova, soddisfino appieno le condizioni per la configurabilità della quale è sufficiente che il contributo dell’agente, come per entrambi i ricorrenti è provato, sia risultato funzionale all’esistenza stessa dell’associazione.
I due motivi risultano, pertanto, infondati.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse di COGNOME NOME, svolto con riferimento al capo 44 di provvisoria imputazione con denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente mancante, e contraddittoria o manifestamente illogica, in relazione al concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
La difesa ricostruisce il relativo compendio indiziario vagliato dal Tribunale nel contenuto di due conversazioni, n. 3154 RIT 5191/2021 e 4881 RIT 5191/21.
Nella prima l’indagato informa il fratello che un suo compagno di cella avrebbe mandato un suo amico per acquistare sostanza stupefacente; le successive attestano l’intermediazione per l’acquisto di stupefacente per il corrispettivo ‘di 3.800,00 euro (dimostrando potere contrattuale e autorità di stabilire non solo il prezzo, asseritamente di favore, ma anche la rateizzazione dello stesso, pur di garantire l’affare), l’autorizzazione alla parcellizzazione del pagamento e la ricezione, per conto dell’associazione, di una ricevuta di pagamento per 400,00 euro.
Al di là di una del tutto generica contestazione della infondatezza dell’assunto accusatorio la difesa non si confronta con le risultanze,. inequivocabili, delle intercettazioni testualmente riprodotte nell’ordinanza così genetica come del Tribunale del riesame che ne rilegge il contenuto nell’unica possibile significazione, coerente con la prospettazione accusatoria.
Del tutto infondate dunque, oltre che generiche, le censure difensive, che devono essere rigettate.
Non altrettanto si ritiene in relazione alla censurata assenza di motivazione in ordine ai reati fine attribuiti ad Albano. Si tratta della seconda parte del primo motivo di ricorso formulato nell’interesse di Albano.
Reitera la difesa le censure già mosse con riferimento ai singoli reati fine, di cui ai capi 28, 45, 48, 56, 61, con l’istanza di riesame, con riferimento ai quali la motivazione del Tribunale risulta, effettivamente, anche graficamente mancante, limitandosi ad affermare «Grave il quadro indiziario a carico dell’Albano in relazione a tutti i capi a lui contestati (ivi compresa la detenzione di una pistola contestata al capo 28, secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel corso delle conversazioni n. 10288541 del 23.02.2022)».
Tanto determina l’accoglimento del ricorso dell’indagato in parte qua.
Infondati sono, invece, i motivi secondo, nell’interesse di Albano, e terzo, nell’interesse di COGNOME, svolti con riferimento alle esigenze di cautela.
Si richiama il principio, oggetto di costante insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti .ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sezione II, 16 gennaio 2014, Kazarian).
6.1. Assolutamente corretto è l’apprezzamento sviluppato dal Tribunale in ordine sia alla concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con i novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p.
Come è noto, l’attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’un concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sezione III, 18 dicembre 2015, Gattuso).
Il giudice del riesame ha rispettato questo principio evidenziando come il significativo ruolo svolto da entrambi i ricorrenti, specie con riferimento alla ipotesi associativa, per la sua pregnanza, ne attesta il fattivo contributo e il rafforzamento
della struttura, da cui consegue la presunzione, pur se relativa, di sussistenza di esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod proc pen, non superata da argomento alcuno idoneo a scalfirla.
Del tutto irrilevanti a tal fine risultano, infatti, così l’argomentazione del risalenza, nel tempo, dei precedenti di cui è latore COGNOME come quelli di cui è latore il COGNOME, in presenza di una contestazione di associazione, assistita dalla doppia presunzione di cui s’è detto, ed in assenza di allegazioni ed attestazioni di circostanze di segno contrario, valorizzabili in favored egli indagati.
6.2. I ricorsi devono essere, perciò, in parte qua rigettati.
Quanto alle spese di giustizia, in ragione del parziale accoglimento delle istanze prospettate nell’interesse di Albano, lo stesso va esonerato dal pagamento delle spese del procedimento; diversamente consegue, per il solo COGNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Albano Vittorio limitatamente alla misura applicata per i capi 28), 45), 48), 56) e 61) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME Vittorio.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp att, cod proc pen.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2024
DeposiMa in Cancelleria