Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40217 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
La COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per COGNOME NOME e COGNOME
NOME; annullamento con rinvio per COGNOME NOME e inammissibilità dei restanti ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME NOME; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per NOME NOME; AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO per la COGNOME NOME, che hanno concluso per raccoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. In riforma della sentenza emessa il 16 gennaio 2021 dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte di appello di Napoli ha escluso per tutti l’aggravante della transnazionalità e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 90 per COGNOME NOME e COGNOME NOME, riconosciute a COGNOME NOME attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, assolto NOME NOME dal reato di cui al capo F) per non aver commesso il fatto, ha rideterminato le pene per tutti gli appellanti in relazione ai reati loro ascritti.
Con valutazione conforme i giudici di merito hanno ritenuto provata- in base alle risultanze dell’attività di intercettazione telefonica e ambientale, eseguita principalmente nelle abitazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME, dell’attività di osservazione, di videoripresa, di perquisizione e sequestro svolta dagli inquirenti e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in particolare, quelle del coimputato COGNOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME-, l’esistenza di un’associazione finalizzata all’importazione e cessione di cocaina proveniente dal Sud America, in particolare dall’Ecuador, attiva dal gennaio 2014 e facente capo alla famiglia COGNOME di Torre Annunziata.
Secondo la ricostruzione operata in sentenza il gruppo criminale si avvaleva dell’apporto centrale di COGNOME NOME, referente in Sud America di varie organizzazioni criminali campane dedite al narcotraffico, in collegamento con i cartelli sudamericani ed organizzatore di importazioni di ingenti quantità di cocaina, finanziate dai COGNOME e da alcuni imprenditori come il COGNOME e COGNOME NOME, coinvolti per effettuare “puntate” in modo da aumentare il
carico da acquistare, occultato in container, che giungevano al porto di Salerno e del cui recupero si occupavano alcuni portuali, come COGNOME NOME, che tramite COGNOME NOME, si rapportavano a NOME COGNOME. A sua volta, COGNOME NOME, nipote di NOME, provvedeva tramite COGNOME NOME, deceduto, e COGNOME NOME a raccogliere il denaro e le “puntate” da far giungere ai fornitori sudamericani, che, a loro volta, inviavano in Italia propri referenti come il COGNOME e l’COGNOME per recuperare le somme relative al pagamento delle forniture. COGNOME NOME, sorella di NOME, risultava coinvolta in una sola raccolta di denaro, poi trasferito in Ecuador tramite il Licciardi. Nel corso delle indagini erano state accertate varie importazioni di ingenti quantitativi di cocaina, in cui risultavano coinvolti i singoli associati ed individuati come destinatari i COGNOME, che provvedevano alla commercializzazione, destinando lo stupefacente alle varie piazze di spaccio.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tramite i difensori tutti gli imputati, che ne chiedono l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
2. Il difensore di NOME ha articolato quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192, comma 3, e 533, comma 2, cod. proc. pen. in quanto nessuno degli elementi valorizzati in sentenza ha attitudine dimostrativa della presenza in Italia dell’imputato e della sua partecipazione ai reati ascrittigli I fatti contestati ai capi C) e D) sono ricostruiti in base a sporadiche conversazioni, di contenuto criptico, e l’identificazione dell’imputato è stata affidata ai dati riportati dall’albergatore, limitatosi a trascrivere gli estremi passaporto, mai acquisito, e le contestazioni difensive sul punto, dirette ad evidenziare che il ricorrente è nato in Serbia e non in Bosnia, sono state respinte con motivazione illogica, asserendo che ben potrebbe il ricorrente aver acquisito la cittadinanza bosniaca e ottenuto un passaporto bosniaco. Se a ciò si aggiunge che il ricorrente non è stato mai identificato dagli operanti risulta congetturale la motivazione, che omette di esaminare gli elementi indicati nell’appello. Le prove raccolte in dibattimento sono minate dalla mancata identificazione dell’imputato da parte degli operanti, escussi in dibattimento, che hanno ammesso di non aver effettuato alcuna attività di riscontro in ordine all’identità dell’COGNOME, essendo limitati ad acquisire i cedolini degli alberghi dove gli emissari dei fornito sudamericani avrebbero alloggiato; elemento labile, in quanto l’COGNOME identificato in tal modo risulta nato in Bosnia il DATA_NASCITA, mentre il ricorrente ha un passaporto serbo; peraltro, il passaporto dell’COGNOME è stato registrato solo nell’episodio di dicembre, mentre a giugno 2014 fu registrato solo quello del COGNOME; peraltro, è pacifico che a giugno gli emissari serbi alloggiarono presso l’hotel Nuvò e non al Santa Teresa.
Tali incertezze lasciano aperte ipotesi alternative, ben potendo gli emissari aver viaggiato con documenti falsi; dirimente è il mancato riconoscimento del ricorrente da parte del collaboratore di giustizia COGNOME, che incontrò gli emissari almeno due volte e che ha descritto un soggetto calvo, alto mt.1,70, mentre il ricorrente è alto 1,85 e ha i capelli, come constatato dai giudici e come si ricava dal cedolino del carcere di Secondigliano, prodotto dal P.m.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e contestuale illogicità e carenza di motivazione per non avere i giudici di merito acquisito il passaporto del detenuto NOME, tratto in arresto ad agosto 2016 e scarcerato il 29 maggio 2020. Il confronto di tale documento con quello registrato negli hotel ove avrebbe alloggiato avrebbe risolto ogni dubbio sull’identificazione del cliente con passaporto bosniaco e non serbo come quello dell’imputato; analoga utilità avrebbe avuto anche il confronto con il documento SDI redatto in occasione del controllo stradale effettuato a Cassino.
2.3. Plurimi vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione della condotta processuale ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del comportamento tenuto durante la detenzione in carcere nonché durante l’esecuzione degli arresti domiciliari e la sottoposizione all’obbligo di firma e anche dopo la revoca di ogni misura.
2.4. Mancata valutazione delle prove a discarico e travisamento delle stesse nonché vizi della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che il mancato riconoscimento dell’COGNOME da parte dei testi escussi in dibattimento non incide sulla corretta identificazione dell’imputato. Si ribadisce che il collaboratore di giustizia non ha riconosciuto l’imputato e ha dichiarato che sono stati diversi gli emissari inviati nel corso dell’attività dell’associazione; anche operanti hanno reso dichiarazioni generiche, non specificando nulla sulla esatta identificazione del ricorrente. Nel ricorso si riportano stralci delle dichiarazion rese dai testi NOME e COGNOME, evidenziando le criticità emerse circa l’indicazione della struttura ricettiva dove avrebbero soggiornato i due emissari; la mancata identificazione dei soggetti presenti in albergo; la mancata acquisizione del documento di intestazione della Golf rossa e la mancata verifica dell’intestazione della scheda telefonica a NOME, essendo evidente che gli emissari che a giugno alloggiarono presso l’hotel Nuvò di Agnano non erano i serbi identificati presso l’hotel Santa Teresa; si riportano stralci delle dichiarazion dello COGNOME e si conclude per la carenza di prove della colpevolezza dell’imputato.
2.5. Violazione di legge, travisamento della prova e vizi della motivazione in relazione al reato associativo non essendo evidenziati gli elementi indicativi della partecipazione, avendo la Corte di appello ritenuto essenziale il ruolo
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stabilmente assunto di collettore del denaro raccolto in Italia a saldo delle forniture, nonostante la partecipazione a due soli episodi.
Nell’interesse di NOME COGNOME risultano presentati due ricorsi.
3.1. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO denuncia con il primo motivo la mancanza di motivazione con riferimento alle specifiche censure proposte nei motivi di appello dell’AVV_NOTAIO, avendo la Corte di appello esaminato solo i motivi del codifensore AVV_NOTAIO.
Si deduce che è mancata risposta al rilievo difensivo relativo all’unica conversazione su cui si fonda l’affermazione di responsabilità per il capo C), dubitandosi che il traffico di stupefacenti fosse oggetto del colloquio dal momento che, se effettivamente l’affare avesse avuto ad oggetto una “puntata” e tenuto conto del funzionamento del sistema delle “puntate”, gli interlocutori avrebbero dovuto almeno accennare alla quantità spettante a ciascuno, alle modalità di pagamento della fornitura o di coloro che si sarebbero occupati della raccolta del denaro, mentre nessuno di questi elementi emerge dalla telefonata in esame.
3.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Si premette che il collaboratore COGNOME ha spiegato al pari del m.11o COGNOME gli esatti termini economici della fornitura di 48 kg di cocaina del giugno successivo, chiarendo che dagli COGNOME aveva appreso che autori delle puntate erano soltanto NOME COGNOME, un cugino omonimo, poi deceduto, e tale NOME, siciliano amico di NOME; che i COGNOME avevano pagato in anticipo il prezzo di 20 kg del carico ricevuto nel giugno successivo, inviando 330 mila euro nel febbraio 2014 allo COGNOME, sicché non esistono altri finanziatori tramite il sistema delle “puntate”. Si riportano, inoltre, stralci de conversazione tra NOME COGNOME e COGNOME NOME, cui il COGNOME assisteva passivamente, al fine di dimostrare il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici, interpretando una esemplificazione di NOME COGNOME come una specie di chiamata in correità del COGNOME, indicato solo al fine di giustificare con il NOME COGNOME i comportamenti non corretti dello zio. Si rimarca che il colloquio è avvenuto nove mesi dopo l’arrivo del carico; che della presunta “puntata di 40 mila euro” da parte del COGNOME non vi è riscontro nelle dichiarazioni dello COGNOME e del COGNOME e il silenzio del COGNOME durante il colloquio dimostra l’indifferenza per l’oggetto del discorso, incompatibile con un suo coinvolgimento nell’affare e con la decurtazione degli utili. Il colloquio è ambiguo e la Corte di appello non ha verificato la credibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME, tese ad escludere sue responsabilità, invece, motivo di sospetto da parte dello zio; illogicamente,
non ha considerato l’assenza di conversazioni e di elementi indizianti a carico del ricorrente.
3.3. Con l’ultimo motivo si denuncia l’erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena per non avere la Corte di appello spiegato le ragioni che ostavano al riconoscimento del richiesto giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti sulla sola aggravante residua dell’ingente quantità, una volta esclusa un’aggravante ad effetto speciale, trattandosi di un incensurato, lavoratore.
3.4. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO deduce:
3.4.1. carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per l’importazione contestata al capo C).
Si analizza la conversazione del 24 marzo 2015, unica prova su cui si fonda l’affermazione di responsabilità del ricorrente, per sottolineare che del supposto versamento di 40 mila euro da parte del COGNOME e del compenso di 3 mila euro non vi è alcun riscontro: nessun collaboratore o testimone ne parla, non vi sono altri colloqui né è determinabile l’epoca del versamento della somma, rimarcandosi che il COGNOME era citato nella conversazione a titolo di esempio e che non si è tenuto conto del suo stupore alle affermazioni del RAGIONE_SOCIALE sul ritardo nella percezione del ricavo, inconciliabile con la partecipazione all’importazione.
Contraddittoria è la ritenuta riconducibilità al sistema delle “puntate” del meccanismo adottato per l’importazione in oggetto, che non contempla la restituzione del capitale maggiorato, come nel caso di specie, ma la cessione di un quantitativo di stupefacente, corrispondente alla quota investita: a tale obiezione non è stata fornita risposta.
3.4.2. Erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, correlata all’importo investito ed al quantitativo oggetto dell’importazione, ma non alla qualità della sostanza ed alla quantità di principio attivo, oggetto di specifica censura, obliterata dalla Corte di appello; peraltro, facendo riferimento al sistema delle “puntate” ed a quanto dedotto al punto precedente, al COGNOME era imputabile solo la quota di sua pertinenza e non l’intero carico, sicché doveva .verificarsi se potesse configurarsi l’aggravante.
3.4.3. Erronea applicazione dell’art. 59, comma 2, cod. pen. in ordine alla imputabilità di detta aggravante al COGNOME.
La motivazione sul punto è inidonea, non essendo sufficiente la partecipazione all’operazione con una “puntata così ingente” a dar conto della consapevolezza di partecipare all’importazione dell’intero carico né dal colloquio prima esaminato emerge la conoscenza del COGNOME dei dettagli dell’importazione e delle reali dimensioni dell’affare.
3.4.4. Omessa motivazione in ordine alla conferma del giudizio di equivalenza tra l’aggravante dell’ingente quantità e le attenuanti generiche già
riconosciute, dopo l’esclusione dell’aggravante della transnazionalità, che non poteva entrare nel bilanciamento, sicché si doveva procedere a nuova valutazione.
3.4.5. Omessa motivazione in ordine alle censure contenute nell’appello dell’AVV_NOTAIO, pretermesse dalla Corte di appello, riepilogate nel ricorso e oggetto del ricorso del codifensore.
Con un unico motivo il difensore di COGNOME NOME deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per essersi il giudice di appello limitato a riprodurre la sentenza di primo grado quanto alle modalità del fatto e alla qualificazione giuridica, trascurando le censure difensive e rendendo una motivazione viziata anche in punto di riduzione della pena, fondata anch’essa su ricostruzioni prive di riscontro.
Nell’interesse di COGNOME NOME sono stati presentati due ricorsi.
5.1. L’AVV_NOTAIO con un unico motivo denuncia la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della pena e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello lasciato immutato il trattamento sanzionatorio, nonostante l’esclusione di due aggravanti ad effetto speciale. Pur residuando unicamente l’aggravante della recidiva qualificata, la Corte di appello è sì partita dal minimo edittale, ma non ha considerato la notevole minore gravità del fatto e ha giustificato con motivazione generica il diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero consentito di rimodulare la pena, tenuto anche conto del coinvolgimento occasionale del ricorrente nella sola vicenda di cui al capo D).
5.2. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO è articolato in quattro motivi.
5.2.1. Con il primo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione al capo C) e alla partecipazione del ricorrente per travisamento delle intercettazioni ambientali, suscettibili di una plausibile interpretazione alternativa segnalata dalla difesa.
La sentenza è censurabile in punto di affermazione di responsabilità per non aver risolto le criticità indicate dalla difesa; in primo,,- luog l’indeterminatezza del capo di imputazione, che attribuisce al COGNOME l’acquisto di una parte dei 24 kg importati, senza specificare le modalità e l’oggetto della condotta; manca la motivazione relativa al coinvolgimento consapevole del ricorrente. Si riporta la motivazione contenuta in sentenza per segnalare che le intercettazioni ambientali del 17, 18 e 22 dicembre 2014 non confermano l’accusa e si prestano ad interpretazioni alternative; si deduce che se nel colloquio del 4 dicembre tra COGNOME e COGNOME si parla di stupefacente (acquisto di 5 kg a 40), in quella del 17 dicembre in cui si fa riferimento a NOME ed a 6 kg di qualcosa, tale riferimento manca, specie tenendo conto
dell’esito della perizia (“ma voi l’avete detto a NOME?” anziché “ma voi li avete dati in mano a NOME?”), che esclude che NOME avesse ricevuto qualcosa da COGNOME. Si trascura che il COGNOME discuteva con NOME di svariati argomenti e che il colloquio del 18 dicembre, quando la presenza del COGNOME e del COGNOME presso l’abitazione del COGNOME era ripresa dalle telecamere, iniziava con una trattativa per l’acquisto di preziosi e proseguiva con il riferimento ad una vecchia truffa subita dal COGNOME e l’impegno del COGNOME ad intervenire per chiudere quella vecchia storia. Anche il colloquio del 22 dicembre, che dimostrerebbe la consegna di 10 mila euro, non è asseverato da riscontri e condurrebbe all’assurda conseguenza che 6 kg di stupefacente sarebbero stati pagati solo 10 mila euro.
La ricostruzione accusatoria è definitivamente sconfessata dal collaboratore COGNOME NOME, che dichiarava di non conoscere il ricorrente, a differenza del COGNOME, indicato come stabile acquirente del COGNOME, ma la valutazione di tali elementi è stata pretermessa dai giudici di appello.
5.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione all’ipotesi della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, esclusa per la asserita consapevolezza del ricorrente sulla gestione di carichi importati e della organizzazione delle importazioni da parte dei COGNOME, in contrasto con l’esclusione delle aggravanti speciali della ingente quantità e transnazionalità e con l’acquisto episodico di una imprecisata quantità di sostanza stupefacente.
5.2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva qualificata, mancando la verifica del rapporto tra le precedenti condanne e il reato per cui si procede.
5.2.4. Da ultimo si censura la motivazione relativa ddinie g o delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena per il mancato rilievo attribuito agli elementi dedotti nell’appello /quali il comportamento processuale e le condizioni di vita sociale e familiare del ricorrente.
Il difensore di COGNOME NOME con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione al concorso dell’imputata e all’elemento psicologico del reato.
La Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, disattendendo le obiezioni difensive e attribuendo alla ricorrente il ruolo di collettore del denaro da inviare al fratello in Ecuador per il pagamento di una partita di stupefacente, giunta in Italia il 23 gennaio 2014, ricavandone il concorso nel traffico di stupefacenti. Si dà atto che l’imputata ha confermato la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, ammettendo di essersi recata a Napoli per prelevare dal nipote NOME, su incarico del fratello, la
somma di 26 mila euro, poi consegnata a COGNOME, sempre su incarico del fratello, ma si contesta che ella fosse consapevole della destinazione del denaro al pagamento di una partita di cocaina. E ciò, sia perché secondo la ricostruzione accolta in sentenza e confermata dal collaboratore COGNOME della raccolta del denaro si occupava NOME COGNOME, che lo consegnava agli emissari dei fornitori sudamericani, sia perché dall’intercettazione del 26 gennaio 2014 emerge che lavarone NOME era già in possesso della somma di 130 mila euro, consegnata a metà febbraio agli emissari dei fornitori, incontrati al mercato dei fiori. I giudici avrebbero dovuto spiegare il motivo per cui la ricorrente avrebbe dovuto ricevere in consegna una quota parziale, poi recuperata dal COGNOME, ma, soprattutto, la conciliabilità della tesi accusatoria con le dichiarazioni dell COGNOME, che ha confermato l’estraneità della ricorrente ai traffici illeciti d fratello. Si sottolinea che in modo illogico è stata disattesa la tesi alternativ offerta dalla difesa, che ha provato i rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE, che giustificano l’interlocuzione con il fratello NOME forniscono la chiave di lettura delle conversazioni intercettate, deponendo, al più, per la consapevolezza della ricorrente di un pagamento in nero per l’importazione dei fiori dall’Ecuador.
7. Nell’interesse di COGNOME NOME si deduce:
7.1. Violazione di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione al reato associativo, travisamento del fatto e omessa motivazione sull’affectio societatis.
La Corte di appello ha desunto la partecipazione del ricorrente al gruppo criminale descritto in sentenza dal contributo fornito negli episodi oggetto dei capi C) e D) dell’imputazione, benché la commissione di reati fine non dimostri automaticamente l’affectio societatis, desumibile dalla continuità, frequenza e intensità dei rapporti con gli altri associati, ma sul punto ha confuso il risalent legame affettivo tra il ricorrente e COGNOME NOME con il dolo associativo. Tale elemento giustifica l’incarico, ricevuto da COGNOME NOME, su indicazione del COGNOME, di rintracciare NOME, condurre da lui due persone straniere e fungere da interprete nonché di custodire una somma di denaro nel periodo in cui COGNOME NOME e COGNOME si trovavano all’estero; quindi, la messa a disposizione del ricorrente trova spiegazione in detto rapporto di amicizia e non nella condivisione del -programma associativo, come confermato in dibattimento da COGNOME NOME, dal COGNOME, dal collaboratore COGNOME, che lo ha indicato come ignaro custode del denaro contenuto in una valigetta recapitatagli su incarico di COGNOME NOME e da quest’ultimo, che in uno scritto, depositato in atti, ma non valutato in sentenza, conferma che l’amico COGNOME era ignaro della provenienza del denaro. Anche le conversazioni intercettate sono poche e
sporadiche e non indicano un ruolo stabile nel trasporto o nella raccolta del denaro.
7.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai reati fine di cui ai capi C) e D) sia con riguardo all’elemento oggettivo che al dolo.
L’affermazione di responsabilità è fondata sulle conversazioni intercettate, sul linguaggio criptico utilizzato e sulla pronta disponibilità del ricorrente a assecondare le richieste di COGNOME NOME; elementi, questi, inidonei per le ragioni esposte al punto precedente nonché perché per il primo episodio il ricorrente si limitò a rintracciare COGNOME NOME ed anche il pensiero spettantegli per l’interessamento ne prova la estraneità alla importazione, mentre per il secondo episodio non vi è prova che fosse consapevole della provenienza del denaro tenuto in custodia. Le dichiarazioni liberatorie dei coimputati e la incerta identificazione del NOME, indicato nei colloqui intercettati nel ricorrente avrebbero dovuto condurre ad un esito assolutorio, invece, il giudice di appello ha travisato i fatti.
8. Nell’interesse di NOME il difensore deduce:
8.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato associativo a fronte dell’acquisizione ex art. 238-bis cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione dal reato associativo del coimputato COGNOME, giudicato in abbreviato. Si sottolinea l’identità delle posizioni dei due imputati, assolti dal reato di cui al capo F) condannati per il reato di cui al capo E), ma con esito diverso per il reato associativo senza adeguata giustificazione della diversa valutazione espressa rispetto al giudicato, pur a fronte di condotte identiche, degli stessi fatti storic dell’identico ruolo svolto.
8.2. Vizio di motivazione in relazione la capo E) ed al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità in contrasto con la sentenza acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. a carico del COGNOME che l’ha esclusa e con l’esclusione della stessa per gli imputati COGNOME e COGNOME. In presenza di identica condotta e di identico compendio probatorio la Corte di appello ha dato atto della condanna irrevocabile a carico del COGNOME, ma non dell’esclusione dell’aggravante, senza giustificare la conciliabilità dei diversi esiti, illogicament fondando la valutazione su colloqui intercorsi tra altri coimputati relativi alla fase dell’acquist, cui il ricorrente è estraneo, essendo stato il suo intervento richiesto nel maggio del 2015 per individuare rotte alternative per un carico di cui non si è accertata l’entità, solo induttivamente determinata in base alla somma anticipata dai COGNOME. P)
La motivazione contrasta anche con quella resa per escludere l’aggravante per i coimputati, fondata sull’assenza di prova della consapevolezza del COGNOME e del COGNOME dell’oggetto dell’acquisto.
Il difensore di COGNOME NOME ha formulato i seguenti motivi:
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado perché emessa da un GUP territorialmente incompetente.
La Corte di appello ha respinto con motivazione apparente l’eccezione in forza della connessione teleologica ravvisabile tra i fatti di cui al capo G), commessi in Torre Annunziata, e quelli oggetto del capo A), stante la vis attrattiva esercitata dal reato associativo con conseguente individuazione della competenza funzionale del GUP distrettuale, senza però verificare se l’agente avesse avuto presente la finalizzazione della sua condotta ad implementare i traffici dei COGNOME, specie in presenza di una unica ed occasionale offerta in vendita. L’assenza di relazioni frequenti ed abituali tra i conversanti avrebbe imposto una adeguata spiegazione sulla posizione del COGNOME per giustificare lo spostamento di competenza dal giudice naturale.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo G) con particolare riguardo alla asserita serietà dell’offerta, fondata sul travisamento dei colloqui avvenuti in casa del COGNOME. Si sottolinea che l’incertezza del COGNOME su quanto stupefacente gli sarebbe arrivato dimostra l’incertezza sia sul quantum che sull’an; che non vi fu accordo sul prezzo e sul giorno della consegna con conseguente incertezza sulla effettiva disponibilità di stupefacente, necessaria per integrare l’offerta in vendita.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo all’ammissione di responsabilità sin dall’interrogatorio di garanzia.
10. I difensori di NOME COGNOME NOME articolano i seguenti motivi:
10.1. Violazione di legge processuale, in particolare, dell’art. 194, comma 3, cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle dichiarazioni dei marescialli NOME e NOME in relazione ai reati di cui ai capi C) e D). Si deduce che in presenza di conversazioni non chiare i giudici di merito si sono uniformati all’interpretazione del significato attribuito dagli operanti ai colloqui, esprimendo deduzioni e valutazioni personali correlate al contesto associativo investigato, ma non ai fatti oggetto di addebito. Ciò risulta evidente se si considera che l’addebito di cui al capo C) è fondato per il ricorrente su due conversazioni avvenute nove mesi dopo l’importazione, nelle quali non è individuabile il ruolo di finanziatore ascrittogli. Richiamata la deducibilità dell’eccezione per la prima volta con il
( 4) ricorso e la rilevabilità d’ufficio del vizio, si evidenziano i passaggi de deposizioni in cui i testi esprimono deduzioni personali, specie in ordine al linguaggio criptico utilizzato, smentite dai documentati rapporti commerciali tra gli interlocutori nel settore del commercio di fiori. Analoghe criticità si riscontran per il capo D), nella parte in cui i testi riconducono a “puntate” per l’acquisito d stupefacente il versamento di 14 mila euro per l’acquisto di fiori nell’imminenza della ricorrenza dei morti.
10.2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure che evidenziavano la carenza, illogicità e contraddittorietà degli elementi di prova per il capo C).
Dalle conversazioni del marzo 2015 viene illogicamente ricavata la certezza della “puntata” di 20 mila euro, asseritamente finalizzata a contribuire all’acquisto di una fornitura di sostanza stupefacente, avvenuto nove mesi prima, e il fatto che egli si lamentasse della scarsa redditività della puntata rispetto a quanto gli era stato promesso. L’interpretazione è illogica perché fondata sul sistema di finanziamento delle importazioni descritto dallo COGNOME e da COGNOME NOME e sulla prospettazione degli operanti in contrasto con i riferimenti nei colloqui ad articoli floreali, ai leciti rapporti commerciali con COGNOME NOME, al riferimento a fatture emesse; illogico è il significato attribuito al discorso COGNOME NOME, evidentemente riferito ad altre vicende, ed ingiustificato è il mancato rilievo attribuito all’affermazione del ricorrente di non conoscere la natura dell’affare per cui gli era stato chiesto di versare i 20 mila euro.
10.3. Vizio di motivazione sulle censure relative alla carenza, illogicità e contraddittorietà degli elementi di prova per il capo D).
Anche per questa vicenda e per il versamento della somma di 14 mila euro a COGNOME NOME, tramite il COGNOME, qualificato come “puntata” per contribuire all’importazione di 24 kg di cocaina valgono i rilievi critici evidenzia al punto precedente. Si passano in rassegna le due conversazioni da cui si ricava la prova della responsabilità del ricorrente, evidenziando l’inconciliabilità della tesi accusatoria con i riferimenti del COGNOME a bonifici e mezzi di pagamento tracciabili, compatibili con il riferimento a prodotti floreali.
10.4. Vizio di motivazione in ordine all’aggravante dell’ingente quantità, avuto riguardo alla modestia delle somme asseritamente versate dal ricorrente per contribuire all’acquisto di partite di cocaina in relazione a quantitativi determinati solo in base a conversazioni criptiche ed in assenza di ogni riferimento al grado di purezza della sostanza; peraltro, nel caso di specie, anziché una quota del carico importato, al ricorrente sarebbe spettato un surplus rispetto alla somma puntata,
10.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R 309 del 90 ed al mancato riconoscimento
del contributo di minima importanza in ragione del contributo economico marginale offerto e della modestia dell’utile conseguito nelle due vicende. Alla derubricazione del reato conseguirebbe la dichiarazione di prescrizione, una volta esclusa l’aggravante dell’ingente quantità. Su entrambi i punti vi è omessa risposta, pur essendo stati dedotti nei motivi di appello.
10.6. Vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, stante l’esclusione dell’aggravante della transnazionalità.
11. Due sono i motivi di ricorso formulati per COGNOME NOME.
11.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo e all’aggravante dell’ingente quantità.
Mancano gli elementi costitutivi dell’associazione e illogicamente la Corte di appello ha desunto da un’unica conversazione ambientale, nel corso della quale veniva consegnato del denaro al COGNOME, nonché da due o tre fatti di cessione avvenuti nell’arco di pochi mesi la conferma della stabilità e indeterminatezza del programma associativo. Si contesta che il denaro ricevuto in quell’unica occasione fosse un compenso per l’attività di recupero delle partite di cocaina ti GLYPH li occultate nei container giunti dal Sudamerica nel porto di Salerno e poi consegnate al gruppo criminale RAGIONE_SOCIALE; la partecipazione associativa è ricavata dalle conversazioni intercettate relative ai tre reati fine, di cui ai capi D E) e F), ma soltanto in una compare il ricorrente e il dato è insufficiente per ritenerlo intraneo al pari della occasionale partecipazione a singoli episodi, che depone per il solo concorso nei singoli reati.
11.2. Violazione di legge e assenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza, la giovane età e il ruolo marginale.
12. Per NOME il difensore deduce:
12.1. Nullità della sentenza per omessa notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza del 24 giugno 2022 dinanzi alla Corte di appello, risultando la stessa effettuata telefonicamente dai CC, trovandosi l’imputato fuori regione ove sarebbe rientrato dopo 1’8 giugno. Si eccepisce la nullità della notificazione telefonica, non consentita se non in caso di urgenza per persone diverse dall’imputato; peraltro, non risulta indicato il numero di telefono né le modalità di identificazione dell’interlocutore sicché non vi è certezza sulla consapevolezza dell’imputato della celebrazione del processo di appello, integrante nullità assoluta.
12.2. Violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione al tentativo di importazione ascritto al ricorrente per insussistenza del delitto tentato per inidoneità dell’azione ed inesistenza dell’oggetto.
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La motivazione é apparente, in quanto non vi è prova di contatti del ricorrente con i fornitori stranieri né di un arresto degli stessi, ma solo con COGNOME NOME, intermediario nelle importazioni e autore di una truffa in danno degli acquirenti, dai quali aveva preteso e ottenuto il 50% della quota stabilita senza avere avuto alcun contatto con i fornitori; vi era, quindi, stata soltanto un’attività preparatoria consistita nella raccolta del denaro e nell’accordo con il broker, non con i fornitori, con conseguente impossibilità di configurare il tentativo di importazione, mancando anche la prova di una trattativa in atto su prezzo e quantità nonché della detenzione dello stupefacente da parte dello COGNOME; anzi, l’appropriazione del denaro da parte di questi e le scuse addotte per non far giungere la droga in Italia dimostrano la mancanza della idoneità è univocità degli atti.
12.3. Erronea applicazione della legge e motivazione apparente in relazione al reato tentato ed alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, ritenuta solo in via presuntiva, non essendovi prova del quantitativo ordinato e del principio attivo.
12.4. Violazione di legge e omessa motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed ai criteri adottati per la determinazione della pena per mancata valutazione delle ammissioni del ricorrente.
Sono state depositate: 1) note dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, in cui si ribadisce l’estraneità del ricorrente al finanziamento dell’importazione di 48 kg di cocaina, conclusasi a giugno 2014, perché interamente finanziata dai COGNOME; 2) motivi aggiunti dall’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME quali si ribadisce l’insussistente partecipazione associativa dell’NOME, confermata dalle convergenti fonti dichiarative indicate nel ricorso e l’inidoneità degli elementi su cui sì fonda l’affermazione di responsabilità per i reati fine. Con memoria di replica alle conclusioni del PG, il difensore ribadisce la censurata mancanza di motivazione sulle dichiarazioni liberatorie indicate e la denunciata assertività e illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, ad eccezione di quelli proposti nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che risultano infondati, perché prevalentemente reiterativi, versati in fatto e diretti a sollecitare un rivalutazione del materiale probatorio, in particolare dei colloqui intercettati preclusa in questa sede, specie a fronte di un quadro ricostruttivo composito, riscontrato dai sequestri operati nel corso delle indagini ed esaminato dai giudici
di merito in modo coerente e completo e non parcellizzato, come proposto dai ricorsi.
Il ricorso di NOME è inammissibile.
2.1. I motivi, in particolare, il primo, il secondo e il quarto, con i quali contesta sotto vari profili l’identificazione dell’imputato, sono inammissibili perché, in realtà, contestano la conforme valutazione operata dai giudici di merito, contrapponendo una lettura alternativa del compendio probatorio e reiterando censure già vagliate e disattese con motivazione congrua ed esaustiva.
La sentenza dà atto (pag. 7) della certa identificazione effettuata dagli operanti in base agli accertamenti effettuati presso l’hotel Santa Teresa di Torre del Greco, dove i due emissari dei fornitori sudamericani avevano alloggiato nei periodi dal 24 giugno 2014 al 27 giugno 2014 e dal 15 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014 -data in cui la p.g. aveva acquisito le schede di alloggio- ed erano stati registrati mediante i passaporti esibiti, di cui vi è annotazione nelle schede acquisite. La sentenza chiarisce, altresì (pag.8), che non vi è alcun errore o contraddizione in ordine alle strutture in cui avevano alloggiato i due stranieri, atteso che solo il 23 giugno 2014 avevano alloggiato presso l’hotel Nuvò di Agnano.
Anche l’obiezione difensiva circa la mancata acquisizione del passaporto del ricorrente, che sarebbe serbo e non bosniaco, risulta analizzata e disattesa con congrua motivazione e logica argomentazione, avendo i giudici ritenuto che non vi era motivo di ritenere inaffidabile la trascrizione dei dati effettuat dall’albergatore sulle schede, che aveva verificato in due occasioni la corrispondenza degli ospiti ai soggetti ritratti nelle foto apposte sui passaporti esibiti né risultava provato che un terzo avesse utilizzato il passaporto del ricorrente o che fosse stato esibito un passaporto falso (pag.9).
Non illogicamente i giudici hanno attribuito rilievo alla circostanza che in entrambe le occasioni, significativamente coincidenti con l’arrivo dei due carichi imponenti di cocaina, oggetto dei capi C) e D), i due emissari dei fornitori sudamericani alloggiarono presso lo stesso albergo ed erano insieme all’atto del controllo su strada del 25 dicembre 2014 a bordo della Golf rossa con targa serba, utilizzata dai due sia per incontrare NOME e raggiungerlo presso il mercato dei fiori di Ercolano, sia per raggiungere l’hotel Santa Teresa, ove gli operanti ne rilevarono la presenza.
Ne discende che è del tutto coerente la ritenuta irrilevanza del mancato accertamento dell’intestazione del veicolo, essendo indubbio che l’autovettura e le utenze fossero in uso ai due stranieri, specie se si considera che i servizi di osservazione furono predisposti proprio in base alle risultanze delle conversazioni intercettate, che consentirono di verificare sia l’incontro tra il ricorrente e
correo con NOME e la consegna del saldo della partita di 48 kg il 24 giugno 2014, sia la contestualità tra la consegna del carico di 24 kg ai COGNOME da parte di COGNOME NOME il 3 dicembre 2014, l’immediato smercio e la raccolta del denaro da consegnare agli emissari dei fornitori, giunti in Italia sin dal 15 dicembre 2014 e trattenutisi sino alla del controllo in Cassino, prima indicato.
Le obiezioni difensive sembrano non tener conto delle risultanze delle conversazioni intercettate, puntualmente riportate nella sentenza di primo grado, in particolare, quelle relative alla importazione del giugno 2014, dalle quali emerge il coordinamento delle operazioni di consegna del denaro ai due stranieri da parte di NOME COGNOME, che coinvolgeva il COGNOME e l’COGNOME, indicava presso l’hotel di Agnano il luogo in cui i due alloggiavano il 23 giugno 2014, sovrintendeva all’incontro con il nipote NOME, che scambiava messaggi con il ricorrente per concordare il luogo dell’incontro, apprendendo dallo stesso NOME che si stavano recando all’incontro con una Golf 7 di colore rosso e che si sincerava dell’identità della persona che doveva incontrare ovveroil nipote dello COGNOME, contattando direttamente COGNOME NOME (v. pag. 73 e 74 sentenza di primo grado).
A fronte della lettura coordinata e della significatività di tali dati oggetti risulta del tutto coerente la ritenuta irrilevanza delle incongruenze segnalate dalla difesa nelle dichiarazioni di COGNOME NOME, che aveva descritto un soggetto di nome NOME e non NOME, o in quelle del collaboratore COGNOME, atteso che questi, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, pur non potendo affermare con certezza di riconoscerlo, aveva ravvisato una forte somiglianza con uno degli emissari nel soggetto raffigurato nella foto dell’COGNOME e precisato che gli emissari dei fornitori sudamericani, sempre diversi, provenivano dalla ex Jugoslavia e viaggiavano a bordo di una vettura rossa, significativamente coincidente con l’autovettura a bordo della quale viaggiavano e furono controllati il ricorrente e il correo, come valorizzato in sentenza, trattandosi di dato specifico ed individualizzante (pag.10).
Ne deriva la manifesta infondatezza delle censure difensive, meramente oppositive.
2.2. Anche il quinto motivo è inammissibile per assoluta genericità, in quanto non contrasta con argomenti specifici la valutazione diigiudici di merito sulla partecipazione associativa del ricorrente, correttamente ritenuta in ragione della rilevanza del ruolo svolto in ben due occasioni con identiche modalità, che rimandano a consuetudini e rapporti fiduciari instaurati da tempo con gli acquirenti ed alla assoluta affidabilità nell’espletamento del delicato incarico di riscossione del saldo di importazioni ingenti da consegnare ai fornitori. Peraltro, i colloqui intercettati danno atto del rapporto diretto clit ricorrente con COGNOME NOME, intermediario delle importazioni, in contatto diretto con i fornitori
sudamericani e da tempo operante nel settore secondo modalità collaudate e organizzazione complessa, ben note al ricorrente, che dimostrava di essere inserito appieno nel contesto illecito e consapevole dell’essenzialità del suo contributo per la protrazione dei rapporti tra fornitori e acquirenti.
Sul punto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondoi quali in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elemen costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'”affectio” ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi- come nel caso in esame- l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122; Sez.4, n. 50570 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02).
2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo ( con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, invece, giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità dei fatti e alla dimensione del traffic illecito rispetto alla incensuratezza del ricorrente o al corretto comportamento, non potendo attribuirsi effetti premiali al rispetto delle misure cautelari, che costituisce comportamento semplicemente doveroso.
2.4. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
Anche i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissibili.
Il COGNOME risponde del reato di cui al capo C) per aver partecipato all’importazione di 48 kg di cocaina del giugno 2014, come finanziatore, partecipando con proprie “puntate”, insieme al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, all’acquisto.
3.1. Manifestamente infondata è l’eccezione, proposta da entrambi i ricorsi, relativa all’omessa motivazione sui motivi di appello proposti dall’AVV_NOTAIO, attestata solo su un dato formale, in quanto i motivi risultano sostanzialmente coincidenti con quelli proposti dal codifensore, come è agevole rilevare dai motivi elencati in sentenza (pag. 48-49), nonché diretti a sollecitare una lettura alternativa dei dati probatori, in particolare, della conversazione telefonica del marzo 2015 su cui si fonda l’accusa e della quale si sostiene la genericità e l’erronea interpretazione da parte dei giudici di merito a fronte della documentata esistenza di rapporti commerciali leciti nel settore vivaistico,
dell’atteggiamento silente e passivo del ricorrente nel corso del colloquio e dell’inconciliabilità del guadagno atteso con il sistema delle “puntate”.
A tali obiezioni la sentenza ha fornito esaustiva e logica risposta sulla scorta delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni confessorie di NOME COGNOME proprio in relazione all’importazione in oggetto, al sistema delle “puntate” ed alle condizioni variabili e non eque applicate dallo zio nella divisione degli “utili” tra gli investitori (pag. 49); circostanza, questa, che priva rilievo le osservazioni difensive circa l’ambiguità della conversazione, l’inconciliabilità dell’incremento economico atteso dalla somma investita con il sistema delle “puntate” ed azzera l’incongruenza segnalata in merito alla distanza temporale del colloquio dall’importazione.
I rilievi difensivi trascurano, infatti, le risultanze processuali dalle quali emerso che COGNOME NOME, oltre a raccogliere il denaro dai COGNOME, destinatari delle importazioni, raccoglieva tramite il sistema delle “puntate” da imprenditori amici altri fondi per finanziare maggiori acquisti ed ottenere un maggiore sconto sul prezzo di acquisto, garantendo agli investitori un utile e non una quota del carico importato.
3.2. A differenza di quanto indicato nei ricorsi, la sentenza chiarisce che gli interlocutori dimostravano di essere pienamente consapevoli del coinvolgimento in affari illeciti con COGNOME NOME, tanto da rammaricarsi di esseri lasciati coinvolgere, non immaginando una così scarsa redditività dell’investimento effettuato. Significativa è la critica del nipote NOME NOME le imprudenze dello zio nel parlare di tali affari al telefono, stante la possibilità per le forze dell’or di decifrare agevolmente il linguaggio criptico utilizzato, in tal modo facendo chiaro riferimento al ricorso ad un linguaggio di copertura ed alla natura illecita degli affari; elementi, questi, che privano di rilievo il riferimento ai leciti rapp commerciali tra il ricorrente e COGNOME NOME, peraltro, logicamente ritenuti non incompatibili con una parallela attività illecita, fungendo, anzi, da ottima copertura.
Decisiva smentita della tesi difensiva proviene, soprattutto, dalla considerazione di NOME COGNOME sull’alto rischio connesso ad affari del genere di quelli trattati, che valeva la pena di correre soltanto purché vi fosse convenienza; il riferimento specifico al rischio del carcere ed alla “pena da venti anni in su”, di cui anche il NOME COGNOME mostrava di essere consapevole, rende inequivoco il riferimento al traffico di stupefacenti e, al contempo, dimostra la consapevolezza degli interlocutori dell’elevato rischio connesso, come ritenuto in sentenza (pag. 50).
3.3. Ancora, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, risulta esaminato e valutato con motivazione adeguata anche l’atteggiamento silente del ricorrente, logicamente ritenuto affidabile e partecipe del sistema +la
NOME, che mai avrebbe discusso di argomenti delicati, criticando lo zio, con estranei, essendo, invece, gli interlocutori consapevoli del reciproco coinvolgimento nell’affare illecito, tant’è che il ricorrente aveva prelevato il L COGNOME per recarsi insieme a casa dello NOME e discutere dell’abbattimento dei compensi rispetto a quelli promessi (pag. 50).
Ne deriva l’insostenibilità della tesi dell’estraneità del ricorrente all’affare della prospettata lettura alternativa della conversazione e delle parole di NOME, che avrebbe citato il ricorrente solo a titolo di esempio.
3.4. Anche il motivo relativo all’aggravante dell’ingente quantità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che logicamente e coerentemente la correla al sistema delle “puntate”, all’entità dell’investimento del ricorrente di 40 mila euro e all’entità dell’importazione di 48 kg giunti in Italia, essendo connaturato a detto sistema l’acquisto di maggiori quantitativi a prezzi inferiori e non essendo sostenibile che il ricorrente fosse inconsapevole del carico da acquistare, tenuto conto del complesso sistema di importazione e organizzazione di raccolta delle “puntate”, gestito dallo COGNOME su indicazione dello zio, non rilevando la circostanza che avrebbe percepito solo una minima parte del guadagno, quanto piuttosto la circostanza che avesse contribuito al finanziamento dell’intera importazione.
Il risultato della lettura delle emergenze processuali si pone in consonanza con i criteri di attribuibilità di una circostanza aggravante ai sensi dell’art. 5 comma 2, cod. pen., trattandosi di elementi oggettivi dai quali è stata congruamente desunta la prova della colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata dell’ingente quantitativo di droga importata, dimostrando, con un grado di ragionevole prevedibilità concreta, come la stessa aggravante fosse da lui conosciuta, ovvero, comunque, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. Infatti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell’agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l’abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez.4, n. 18049 del 14/04/2022, NOME, Rv. 283209; Sez.6, n. n. 13087 del 05/03/2014, NOME e altri, Rv. 258643).
3.5. Inammissibile per genericità e manifestamente infondatezza è anche il motivo sul bilanciamento tra le circostanze generiche, già riconosciute, e l’aggravante in oggetto, non incidendo sullo stesso e sulla determinazione della pena l’esclusione dell’aggravante della transnazionalità.
Va, infatti, considerato che l’aggravante della transnazionalità non poteva entrare nel giudizio di bilanciamento ex art. 416 bis. 1, comma 2, cod. pen., ma
erroneamente il primo giudice l’aveva considerata a tal fine, effettuando, quindi, un giudizio più favorevole, non modificabile dal giudice di appello in presenza di impugnazione del solo imputato, sicché non risulta censurabile la valutazione espressa in sentenza, laddove si esclude di poter effettuare un diverso bilanciamento delle circostanze, risultando in concreto già operato un ridimensionamento della pena.
La Corte di appello ha dato atto del giudizio di equivalenza già operato dal Tribunale tra le attenuanti generiche e la residua aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, proprio in ragione della già considerata occasionalità della condotta e del ruolo defilato dell’imputato, escludendo in tal modo di poter attribuire prevalente rilievo a tali circostanze e modulare diversamente la pena.
3.6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Anche il ricorso del COGNOME è inammissibile per assoluta genericità del motivo, stante la rinuncia ai motivi di impugnazione nel merito, ad eccezione di quelli sulle attenuanti generiche e sulla pena, e la correzione disposta in sentenza, dando atto delle già riconosciute attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, con conseguente rideterminazione della pena detentiva nel minimo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende
Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto responsabile dell’acquisto, insieme al COGNOME, dal gruppo COGNOME, destinatario dell’importazione di 24 kg di cocaina del 3 dicembre 2014, di un quantitativo imprecisato di cocaina, oggetto del capo D) dell’imputazione.
5.1. I motivi di ricorso sono reiterativi e non consentiti nella misura in cui propongono una interpretazione alternativa dei colloqui intercettati nell’abitazione del COGNOME , in assenza di incongruenze e di illogicità manifeste della motivazione con cui sono recepiti.
È noto che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Precisato che non vi è dubbio sull’identificazione del ricorrente, riconosciuto dagli operanti in base alle videoriprese della telecamera installata presso l’abitazione di NOME NOME CODICE_FISCALE, indicato più volte nelle conversazioni dei giorni precedenti al 18 dicembre 2014, la ricostruzione contenuta in sentenza (pag. 20) è del tutto lineare e non autorizza i dubbi interpretativi sollevati dalla difesa, risultando chiaramente: 1) l’acquisto in dat 4 dicembre di 5 kg di cocaina da parte del COGNOME; 2) il ritardo nel pagamento di 37 mila euro dovuti dal COGNOME, a causa dell’arresto dell’acquirente cui l’aveva ceduta e la promessa di risolvere il prima possibile il problema; 3) la consegna di altri 10 mila euro il 22 dicembre, quando si recava dal COGNOME e gli assicurava di saldare, essendo riprese le vendite. Ma, soprattutto, la difesa trascura la rilevanza delle affermazioni del COGNOME, che, oltre a tollerare il ritardo, addirittura esortava il COGNOME a preparare 50-60 mila euro per un bel lavoro (“una bella fatica”) nel successivo mese di gennaio, a riprova dell’affidamento in lui riposto, tanto da prospettargli il coinvolgimentdvdn nuovo acquisto.
5.2. Specificamente affrontato è il profilo, nuovamente dedotto, del mancato riferimento esplicito allo stupefacente nei colloqui e della frase corretta, risultante dalla trascrizione peritale (pag. 21), ritenuto irrilevante dai giudici appello al pari del prospettato intervento del COGNOME in una truffa subita dai COGNOME (riferimento a tale vicenda vero, ma non alternativo all’affare illecito), a fronte della complessiva ricostruzione della vicenda, strettamente correlata, anche sul piano cronologico, all’importazione certa ed alla consegna ai COGNOME del carico giunto il 3 dicembre 2014. La sentenza, infatti, dà atto dell’incontestabile chiarezza emergente dalla lettura coordinata dei colloqui intercettati, letti in sequenza ed in correlazione con l’accertata consegna del carico ai COGNOME, dimostrativi della circostanza che il COGNOME aveva consegnato una parte della sostanza ricevuta al COGNOME, che si recava presso l’abitazione del COGNOME il 18 dicembre per giustificare il ritardo nel pagamento e versare 10 mila eurojl 22 dicembre successivo.
5.3. Nessun contrasto sussiste tra tale ricostruzione e le dichiarazioni dello COGNOME, che indicava il COGNOME come storico acquirente dei COGNOME, risultando, infatti, che a lui fu ceduto il quantitativo di stupefacente destinato parte al ricorrente.
5.4. Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità è giustificata con motivazione ineccepibile, che attribuisce rilievo a contesto in cui si inseriva l’acquisto ed al rapporto con i COGNOME, che notoriamente gestivano grosse importazioni (pag. 22), specie se si ha riguardo alla proposta del COGNOME di un nuovo lavoro e al relativo impegno economico, che rimanda ad acquisti non modici né occasionali.
5.5. Inammissibili / per genericità e manifesta infondatezza sono anche i motivi relativi alla recidiva qualificata, al diniego delle attenuanti generiche e all determinazione della pena, a fronte della completa motivazione resa, sia con riferimento specifico ai precedenti allarmanti del ricorrente, indicativi, anche rispetto al reato in esame, di perdurante pericolosità e più accentuata determinazione a delinquere, giustificativa di aggravio sanzionatorio, sia per il rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti, al contesto e alla personalit negativa del ricorrente, sia . per la determinazione della pena detentiva, fissata nel minimo edittale con aumento vincolato per la recidiva qualificata (pag. 22).
5.6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
6. Il ricorso proposto per COGNOME NOME, alla quale si addebita al capo B) di aver curato la riscossione di una somma di denaro, raccolta dal nipote NOME e da COGNOME NOME, da inviare al fratello tramite il COGNOME in pagamento della partita di cocaina importata il 23 gennaio 2014, è infondato, ai limiti della inammissibilità nella misura in cui reitera i motivi di appello, ai qual stata data compiuta risposta.
Il ricorso ripropone la tesi dei rapporti commerciali leciti nel commercio dei fiori quale chiave di lettura dei colloqui intercettati, erroneamente interpretati dai giudici di merito, come confermato dai testimoni sentiti sui rapporti intrattenuti con NOME COGNOME tramite la sorella.
Tale prospettazione è, tuttavia, fondata su una lettura dei colloqui intercettati non contestualizzata né coordinata con la tempistica dell’importazione del gennaio 2014 e con l’esigenza di raccogliere il saldo da versare ai fornitori, sicché non è in grado di contrastare la lineare spiegazione data in sentenza del ricorso a termini di copertura, fuori contesto, inconciliabili con la tesi dei rapporti commerciali leciti, invece, strumentalmente utilizzati per schermare gli affari illeciti.
I giudici di merito hanno, infatti, analizzato alcune conversazioni, dando conto dell’anomalo riferimento della ricorrente ad un listino prezzi con 40 fogli, appena ricevuto da un suo cliente e riferito a banane, frutta esotica, piante e fiori, che il fratello NOME sosteneva dovessero essere di più, pacificamente per intendere soldi, come chiarito da altri colloqui riportati nella sentenza di primo grado (pag. 54, 56-57), in particolare, quelli intercorsi tra NOME COGNOME e il COGNOME, incaricato di recarsi. a Pescia dalla sorella a prelevare il danaro (“Devi andare da NOME perché mi hanno fatto un pagamento ed è meglio che ti vai a prendere questi soldi; sono 40, ti fai dare solo 30; sono quattro cataloghi, te ne fai dare solo tre”). I giudici hanno, quindi, attr ìibuito
rilievo sia all’utilizzo di termini di copertura, ingiustificati per pagamenti leciti, al suggerimento del fratello di trovare una cabina telefonica, immediatamente accolto dalla ricorrente, ritenuta una riprova della consapevolezza dell’oggetto illecito del colloquio e della necessità di parlarne liberamente (pag. 29).
Lineare e coerente è anche la lettura del colloquio successivo al prelievo della somma da parte del COGNOME, ritenuta esigua dal fratello e correlata alla minaccia del mancato invio di rose, logicamente riferibile all’invio di una nuova partita di droga (COGNOME NOME diceva alla sorella di riferire alle persone che aveva incontrato che “se non avessero completato il pagamento della fattura non avrebbe inviato le rose”, pag. 30 sentenza impugnata).
Sul punto è dirimente la spiegazione del termine di copertura “rose” offerta da NOME COGNOME, già evidenziata nella sentenza di primo grado (“Hai voglia a parlare di rose e rose, mercato e non mercato, qua se fanno tre più tre …sono non un annetto, non due annetti, ma venti anni…”, pag. 60).
Ancora, risulta logicamente ricavata dalla coordinata lettura dei colloqui avvenuti il 15 febbraio 2014 tra COGNOME NOME, il nipote NOME, il COGNOME e la ricorrente la consapevolezza della COGNOME circa la destinazione della somma al pagamento del corrispettivo del carico già giunto a gennaio, rimarcando che fu proprio la ricorrente a contattare il nipote per segnalargli la presenza del soggetto straniero, incaricato del ritiro presso il mercato dei fiori di Ercolano, come indicatole dal fratello (pag. 30).
Valutazione, questa, che non risulta smentita dalle dichiarazioni del nipote NOME e dello COGNOME, ritenute, con motivazione logica, non in grado di superare la rilevanza e la significatività dei colloqui intercettati /né di escludere la consapevolezza della ricorrente della natura illecita dell’affare cui si riferiva la somma riscossa su incarico del fratello, avuto riguardo al pieno coinvolgimento del primo nel traffico illecito gestito dallo zio ed alla volontà di salvaguardare la zia nonché alla mera supposizione dello COGNOME circa l’inconsapevolezza della ricorrente dell’attività di narcotraffico svolta dal fratello, fondata coinvolgimento in questo unico episodio.
La ricostruzione che precede dà conto del consapevole contributo offerto dalla ricorrente e dimostra l’infondatezza della prospettazione difensiva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto responsabile di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di cocaina, descritta in premessa, ed alle due importazioni del gennaio e del giugno 2014, occupandosi della raccolta e dell’invio del denaro in Ecuador allo NOME, è, inammissibile perché meramente reiterativo e oppositivo.
7.1. Il ricorso ripropone le censure formulate in appello e la tesi del risalente rapporto di amicizia con COGNOME NOME quale chiave di lettura dei colloqui intercettati, sporadici, non chiari ed erroneamente interpretati, conseguentemente inidonei a provare la consapevole partecipazione del ricorrente agli affari illeciti di questi.
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza affronta tutti i temi posti e rende una motivazione completa e lineare sulla scorta dei colloqui intercettati, che smentiscono la tesi riduttiva proposta dalla difesa, evidenziando che il ricorrente non si limitava a contattare il nipote dell’amico NOME, ma lo sollecitava a versare il denaro raccolto agli emissari serbi dei fornitori, giunti i Italia; contattava il COGNOME perché rassicurasse l’amico in tal senso; insieme a NOME COGNOME contattava i due stranieri per la consegna del denaro e riceveva un pensiero per l’incarico svolto (pag. 14). Identico ruolo risultava dai colloqui relativi all’importazione del dicembre 2014 e dalle dichiarazioni dello COGNOME, che gli consegnò il denaro raccolto da inviare a NOME COGNOME (pag.15).
I giudici hanno, quindi, attribuito rilievo al ruolo attivo svolto dal ricorrente ritenuto a tal punto affidabile, da affiancare e controllare NOME COGNOME, nei cui confronti lo zio nutriva sospetti, contribuendo in modo essenziale al recupero del saldo da versare agli emissari dei fornitori sudamericani. Logicamente hanno respinto la tesi dell’inconsapevolezza dell’oggetto dell’appuntamento con i due stranieri, che egli stesso aveva contribuito a fissare, valorizzando anche la caratura criminale dell’amico e dello stesso ricorrente, gravato da un precedente specifico, lo stretto e risalente rapporto tra i due / nonché la conferma dell’affidamento in lui riposto per la riscossione del saldo anche per l’importazione del dicembre successivo, in sostituzione del COGNOME.
Correttamente risulta attribuito rilievo all’immediata comprensione e all’utilizzo dei termini di copertura utilizzati anche in altre occasioni da COGNOME NOME (“cataloghi da dividere tra più clienti”, “depliant”, pag. 16 sentenza), indicativa di consuetudine collaudata, non necessitante di spiegazioni, al pari dei plurimi contatti con il COGNOME e con l’amico per segnalargli l’ammanco di 4.500 fogli “dal catalogo”, ‘addirittura rinunciando al compenso promessogli per non aver contato il denaro.
L’obiezione difensiva che fa leva sull’incompatibilità del compenso promesso per il compito svolto con la partecipazione associativa non considera che a disporre in tal senso era proprio COGNOME NOME, che di norma provvedeva alla divistme degli utili tra i sodali.
7.2. Le censure difensive sulla valutazione delle dichiarazioni dello COGNOME e di NOME (pag.16-18) e sulla identificazione dell’imputato nel NOME destinatario del compenso promesso per il ruolo svolto (pag.16) risultano
superate dalla consapevolezza della funzionalità del contributo prestato alla realizzazione delle importazioni emersa dai colloqui intercettati, che correttamente fondano anche il giudizio sulla partecipazione associativa del ricorrente, desunta dal ruolo assolutamente fiduciario svolto, dalla delicatezza degli incarichi affidatigli, dalla pronta disponibilità assicurata allo COGNOME e a sodali, munendosi di una nuova scheda telefonica, su indicazione dell’amico, e dalla conoscenza dei meccanismi e dell’organizzazione delle importazioni.
Considerato che la partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139), è coerente la valutazione dei giudici di merito, che hanno valorizzato l’affidamento dell’incarico di riscossione in luogo del COGNOME, disposto da COGNOME NOME (“devi prendere tu le fatture quando io non ci sono”, pag. 15), ritenuto dimostrativo del perfetto inserimento dell’COGNOME nell’associazione e della totale fiducia in lui riposta per la pronta disponibilità a custodire il denaro e ad incontrare emissari stranieri nella consapevolezza della necessità di preservare i canali di fornitura e la prosecuzione dell’attività illecita.
7.3. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
8. Stessa sorte spetta al ricorso proposto per NOME NOME.
Il COGNOME, dipendente come il RAGIONE_SOCIALE di società addetta alla movimentazione delle merci nel porto di Salerno, occupatosi del recupero e della If GLYPH il consegna della cocaina occultata nei container provenienti dal Sudamerica, è stato ritenuto responsabile della partecipazione associativa e del concorso nel tentativo di importazione di 50 kg cocaina nel gennaio 2015, non realizzato per l’arresto dei fornitori in data 25 maggio 2015.
8.1. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è la prima censura relativa al reato associativo, formulata solo in ragione del diverso esito raggiunto nel procedimento a carico del COGNOME, giudicato in abbreviato, dovendo, invece, considerarsi la diversità del rito e delle regole di valutazione del materiale probatorio,nonché della prospettazione solo in astratto dell’identità di ruolo, invece, da apprezzare in concreto, come avvenuto nel caso di specie, sulla scorta dei colloqui telefonici, dell’essenzialità del contributo prestato, della consapevolezza del luogo di custodia e dei destinatari del carico oltre all’emerso coinvolgimento in precedenti operazioni identiche (pag. 41 e 42).
Sul punto la sentenza valorizza sia i rapporti con COGNOME NOME e tramite questi con i NOME, presso la cui abitazione si era recato in due occasioni per fornire informazioni sulle rotte e sulle navi che vi operavano, sia l’impegno IS GLYPH al profuso nella ricerca del container contenente il carico di cocaina, sequestrato a Panama nel marzo 2015, che, pur non integrando il reato contestato al capo F), dimostrava, comunque, il ruolo stabile assegnatogli di addetto al recupero delle partite importate e la consapevolezza dell’importanza nevralgica del contributo offerto, funzionale all’operatività dell’associazione, mettendo a disposizione della stessa la propria posizione di operatore interno al porto.
8.2. Del tutto infondata è la contestata configurabilità del tentativo di importazione, chiaramente spiegata in sentenza con riguardo sia allo stato avanzato del progetto di importazione con pagamento del prezzo di parte del carico, anticipato dai COGNOME, sia tOcoinvolgimento del ricorrente, ad opera di COGNOME NOME il 19 maggio 2015, per superare le sopraggiunte difficoltà del trasporto, individuando rotte alternative e compagnie di navigazione tra l’Ecuador e il porto di Salerno, sia all’espletamento dell’incarico con consegna al COGNOME della documentazione da lui acquisita (pag. 38-39).
Correttamente, i giudici hanno rimarcato che nel momento in cui il ricorrente fornì il proprio contributo, non vi era motivo di dubitare, secondo una prognosi ex ante, della idoneità e dell’efficienza causale dello stesso ad agevolare l’importazione e l’arrivo in Italia del carico, non essendovi ragioni per ritenere che tale evento non si sarebbe verificato, come poi accaduto a causa di un fatto imprevisto e imprevedibile come l’arresto dei fornitori. Peraltro, anche cronologicamente il contributo prestato dal 19 al 24 maggio con la consegna a COGNOME NOME della documentazione acquisita sulle nuove rotte, si colloca prima del fallimento dell’importazione per l’arresto dei fornitori in data 25 maggio 2015.
8.3. Analoga inammissibilità si rileva per la contestata sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, ricavabile dai colloqui intercettati.
Non illogicamente, i giudici hanno desunto la consapevolezza del ricorrente della quantità ingente del carico atteso proprio dalle modalità di importazione, dalla complessità dell’organizzazione e dalla caratura criminale dei soggetti coinvolti, dando atto anche dell’ingente somma investita dai COGNOME (162.400 euro in contanti sufficienti per puntare su 20 kg di cocaina) / nonché delle dichiarazioni dello COGNOME, che aveva indicato in 50 kg la partita da importare; dati, questi, che i coordinati tra loro e con quelli prima indicati / consentono di ritenere logicamente configurabile l’aggravante speciale e l’attribuibilità al ricorrente. Insussistente è, infine, la dedotta contraddittorietà con la diversa valutazione espressa per il COGNOME e per altri imputati, non essendo comparabili posizioni, situazioni e contributi differenti.
8.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analoga valutazione va espressa per il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui al capo G), avente ad oggetto l’offerta in vendita di 20 kg di cocaina ai COGNOME nel marzo 2015.
9.1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone pedissequamente l’eccezione di incompetenza territoriale e le questioni poste in appello e ancor prima nelle fasi precedenti di giudizio (l’eccezione di incompetenza risulta proposta sin dall’udienza preliminare e sin dalla fase cautelare la questione della non configurabilità del reato per indisponibilità dello stupefacente), entrambe respinte con motivazione corretta e completa (pag.23).
Quanto alla eccezione di competenza, la Corte territoriale ne ha giustificato il rigetto in ragione del contesto associativo in cui si inserisce l’episodio, che ne giustifica l’attrazione nella competenza del GIP distrettuale e, quanto alla seconda, in ragione della chiarezza delle conversazioni intercettate nell’abitazione dei COGNOME, riportate in sentenza (pag. 24), che davano conto della precisa indicazione del quantitativo offerto, del prezzo proposto e della ottima qualità dello stupefacente (“15-20 a 40”) prima di accordarsi per la · n consegna di 10 per il mercoledì successivo, 22 marzo 2015. L’incertezza segnalata dalla difesa non é ravvisabile, stante il riferimento del ricorrente alla certa disponibilità di sostanza per detto giorno ed alla serietà dell’offerta, ricavabile dall’apprezzamento di COGNOME NOME sulla buona qualità della sostanza trattata dal ricorrente, tant’è che alle perplessità del COGNOME, il COGNOME replicava, dicendo: “No, ma quello è buono”.
È, peraltro, noto il principio secondo il quale le condotte di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti richiedono l’impegno dell’agente a procurare la sostanza stupefacente, purché ne abbia la disponibilità, sia pure non attuale né immediata, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 – 03).
9.2. Inammissibile per genericità è il motivo relativo alle attenuanti generiche, negate cori f tongrua e completa motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del contesto in cui si inserisce il fatto, alla personalità delinquenziale del ricorrente, ritenuto affidabile dai COGNOME, ed alla gravità dei numerosi precedenti, anche specifici e di poco precedenti all’episodio in esame,
ritenuti dimostrativi di radicata e perdurante capacità a delinquere, a fronte dei quali cede l’ammissione di responsabilità, valorizzata dalla difesa.
9.3 All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste ex art. 616 cod. proc. pen.
10. Parimenti inammissibile è il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto responsabile della partecipazione alle due importazioni del giugno e dicembre 2014, oggetto dei capi c3 e D), mediante “puntate”, rispettivamente di 20 mila e 14 mila euro, in tal modo contribuendo al finanziamento delle stesse.
10.1. Il primo motivo, proponibile per la prima volta con il ricorso perché relativo ad una questione di diritto, solo formalmente deduce una violazione di legge, in realtà, sposta il fuoco sulle dichiarazioni degli operanti, ritenute interpretative del contenuto non chiaro dei colloqui e inammissibilmente frutto di deduzioni e valutazioni, piuttosto che concentrarsi sul contenuto dei colloqui, direttamente apprezzato dai giudici di merito (pag. 34-36), che ne hanno escluso l’equivocità e sporadicità dedotta nel ricorso, sicché il motivo muove da un presupposto insussistente.
10.2. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo, reiterativi e diretti a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, in particolare, delle conversazioni intercettate, esclusivamente riferite ad affari leciti; prospettazione, questa, respinta con valutazione coerente e conforme alle risultanze processuali da entrambi i giudici di merito.
Quanto al capo C) si rimanda al contenuto dei colloqui esaminati per la posizione di COGNOME NOME e per il capo D) a quanto detto per il COGNOME, nonché alle lineari osservazioni dei giudici di merito sulla consapevolezza del ricorrente circa la natura illecita dell’investimento, schermata dal linguaggio di copertura utilizzato, riferito ai rapporti commerciali leciti con COGNOME NOME, ritenuti compatibili con la parallela partecipazione ad affari illeciti (pag. 36).
Basta ricordare, in proposito, l’eloquente significatività – trascurata dalla difesa- delle considerazioni espresse da NOME COGNOME sulla agevole decifrabilità da parte degli inquirenti del linguaggio di copertura utilizzato per parlare degli affari trattati e del rischio di pene elevate, precisamente riferibili traffico di stupefacenti, di cui si è detto in precedenza / e su cui concordava il ricorrente, come sottolineato in sentenza (pag.35). Specificità e chiarezza del colloquio e delle dichiarazioni dello COGNOME a fronte delle quali cedono le obiezioni difensive.
Analoghe considerazioni valgono per l’investimento della quota di 14 mila euro per l’importazione del dicembre 2014, logicamente ricondotto a tale affare illecito in ragione delle anomale modalità di consegna della somma in contanti al COGNOME, secondo l’accordo raggiunto con NOME COGNOME, anziché, con
modalità tracciabili e tipiche degli affari leciti; peraltro, i giudici hanno rimarca la mancata produzione di documentazione attestante l’effettivo acquisto di rose da parte del RAGIONE_SOCIALE.
10.3. Inammissibile, perché non proposto in appello, è il motivo relativo all’aggravante dell’ingente quantità, in ogni caso, affrontato per la posizione di COGNOME NOME, alle cui argomentazioni si rimanda, oltre a richiamare la chiarezza dei colloqui intercettati in casa del COGNOME il 3 dicembre 2014 per l’altra importazione, in relazione alla quale è espresso il riferimento a 24 kg di cocaina, a “tre qualità belle periate”, all’ottima qualità ed all’elevato grado di purezza (v. pag. 101 sentenza di primo grado).
10.4. Analogamente inammissibili / perché non dedotti in appello / sono i motivi relativi alla riqualificazione delle condotte ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90 ed al riconoscimento del minimo contributo.
L’omessa risposta su detti punti non é censurabile, non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione; in ogni caso, risultano motivi implicitamente respinti per l’incompatibilità con la ritenuta aggravante dell’ingente quantità e con il contributo non occasionale offerto al finanziamento delle due importazioni.
10.5. Inammissibile è anche l’ultimo motivo relativo al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante residua, per le stesse ragioni esposte per COGNOME NOME, alle quali si rinvia.
10.6. All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 cod. proc. pen.
Anche il ricorso proposto per COGNOME NOME, ex operatore del porto di Salerno, ritenuto partecipe dell’associazione, alle due importazioni del giugno e del dicembre 2014 ed alla tentata importazione del marzo 2015 con il compito di recuperare il carico e consegnarlo ai COGNOME, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ai quali la sentenza risponde in modo esaustivo e logico.
11.1. Del tutto infondata è la dedotta ‘ mancanza degli elementi costitutivi dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a fronte della pluralità consistenza e oggettività degli elementi acquisiti e risultanti dalle conversazioni intercettate. È emersa, infatti, l’esistenza di un’organizzazione stabile e ben strutturata, dotata di mezzi adeguati ed idonei ad assicurare una continuativa attività di importazione di ingenti quantitativi di cocaina, destinati allo spaccio, per un periodo temporale apprezzabile.
La stabilità e l’importanza del ruolo svolto dal ricorrente è stata coerentemente ritenuta indicativa della sua intraneità e consapevolezza
dell’esistenza di un gruppo organizzato, dotato di mezzi, uomini ed in grado di gestite complessi sistemi di importazione, sia in base ai colloqui intercettati anche a bordo della sua autovettura oltre che nell’abitazione dei COGNOME, ove ne veniva rilevata la presenza, sia ai contatti con i correi COGNOME e COGNOME NOME, da lui diretti e coordinati per le operazioni di recupero e scarico dai h container, sia in base all’accertata consegna del carico di 24 kg il 3 dicembre .3u2Le 2014 presso l’hotel RAGIONE_SOCIALE e te conseguente riscossione del compenso presso l’abitazione dei COGNOME (Pag. 46-47).
I giudici di merito hanno correttamente valorizzato la continuità e l’essenzialità dell’apporto fornito alla realizzazione del programma associativo e respinto con argomentazione logica la tesi della natura lecita del compenso ricevuto dai COGNOME, nuovamente riproposta nel ricorso, ma del tutto insostenibile a fronte della partecipazione a ben tre reati fine e, soprattutto, a fronte dell’accertata consegna del carico appena giunto.
11.2. Inammissibile per genericità è anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con motivazione lineare e logica, che attribuisce prevalenza alla gravità dei fatti ed al contesto organizzato in cui si inserivano, rispetto ai quali è stata ritenuta recessiva l’incensuratezza del ricorrente.
11.3. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali .e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È, invece, infondato il ricorso proposto per NOME, ritenuto responsabile solo del tentativo di importazione di 50 kg di cocaina in corso dal gennaio 2015, oggetto del capo E).
12.1. Il primo motivo, del quale il PG ha chiesto l’accoglimento, è infondato.
L’esame degli atti consente di escludere l’incertezza sull’identificazione dell’imputato sia perché non vi è ragione di ritenere che la polizia giudiziaria delegata a notificare il decreto di citazione in appello avesse contattato persona diversa dal destinatario dell’atto, sia per l’espresso riferimento nella relata di notifica alla prevista data di rientro dell’imputato, in tempo non più utile per effettuare la notifica a mani, e / conseguentemente di ritenere sussistente l’urgenza e certa la conoscenza da parte dell’imputato della celebrazione del processo di appello, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la nullità assoluta solo nel caso di omessa notifica e non in caso di utilizzo di forme diverse, purché l’atto, raggiunga il suo scopo.
È stato, infatti, affermato che / in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc.
pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269028; Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, COGNOME, Rv. 287992, in cui si afferma che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, dà luogo a una nullità AVV_NOTAIO di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all’art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati dell’avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale).
12.2. Il secondo motivo ripropone la questione della non configurabilità del tentativo di importazione, già affrontata e risolta dai giudici di merito, che con conforme valutazione hanno respinto la tesi, nuovamente proposta nel ricorso, della truffa ideata da COGNOME COGNOME ai danni dei destinatari della nuova importazione; tesi smentita dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emerso che i fornitori avevano preteso un acconto del 50%, come lo stesso ricorrente aveva appreso durante il viaggio in Ecuador, ove si era recato su disposizione di NOME COGNOME, dal quale aveva ricevuto la somma di 162 mila euro da investire nell’acquisto della partita (pag. 43-44).
Tali elementi risultano corroborati dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, ritenute individualizzanti e specifiche (pag. 44), nonché dalla condanna del COGNOME, NOME di NOME COGNOME, che aveva partecipato alla raccolta del denaro da inviare in Ecuador, e giustificano sia la configurabilità del tentativo per la concretezza della raccolta del denaro, indicativa dell’avvenuto perfezionamento dell’accordo con i venditori- poi arrestati nel maggio successivo con mancato completamento dell’operazione-, sia l’affermazione di responsabilità del ricorrente, coinvolto appieno nella vicenda con ripetuti viaggi in Ecuador e contatti con i fornitori, impegnato nella raccolta del denaro e ben consapevole dei termini e modi dell’operazione da realizzare.
In più occasioni questa Corte ha chiarito che integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all’acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla
conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 3, n. 34396 del 18/06/2021, Sestito e altri, mm.; Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Bernal Moreno, Rv. 272446).
Ancor più chiaramente si è affermato che / ai fini della punibilità del tentativo ( assumono rilievo le trattative che presentano una connotazione di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento del consenso, che regola il contratto di compravendita, e che la trattativa “affidante” potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimono una seria volontà di concludere un accordo. Tale connotazione è stata ravvisata in condotte individuate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nella condotta di recarsi all’estero, incontrare i venditori, assaggiare il prodotto, discutere dell’affare i più occasioni, cercando l’accordo, prospettando il prezzo, il quantitativo, il luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi, oppure in presenza di numerosi contatti telefonici fra i potenziali acquirenti per il finanziamento dell’operazione, di trasferte all’estero, di incontri con gli intermediari, di assaggi di campioni di sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, P.m. ed altri, Rv. 272446), escludendosi, conseguentemente, l’idoneità di meri contatti informativi, non seguiti da condotte concrete di avvicinamento tra le parti.
Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito nel caso in esame.
12.3. Infondato è il motivo con il quale si contesta la mancata esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità.
L’aggravante è ritenuta sussistente con motivazione non illogica (pag. 45), basata sui calcoli del NOME e del NOME sulla quota da acquistare con 162 mila euro (almeno 20 kg a 7 mila euro al kg) e sulle dichiarazioni dello COGNOME, che indicava in 50 kg la partita da importare, da cui sarebbe stato sicuramente possibile ricavare un quantitativo di principio attivo di gran lunga superiore al valore soglia individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150.
12.4. Sono, invece, inammissibili i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla gravità del fatto e dall’allarmante contesto in cui si inserisce, ed alla determinazione della pena.
La Corte di appello ha, in primo luogo, corretto l’errore del primo giudice, per poi rideterminare la pena in misura ritenuta congrua e proporzionata alla gravità della condotta ed alle caratteristiche dell’operazione illecita, dunque, con
motivazione che esclude ogni profilo di arbitrarietà o illogicità e che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede.
12.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso, 23 ottobre 2025
Il consigliere esterisore