Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50245 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50245 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Battipaglia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 12/6/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate nell’interesse della ricorrente, con cui si è chiesto l’accoglimento del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 giugno 2023 il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per avere partecipato a un’associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e per due episodi di
detenzione di sostanza stupefacente, destinata a un uso non esclusivamente personale.
Avverso l’anzidetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, deducendo i seguenti motivi:
2.1. vizi della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione della ricorrente all’associazione di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria. Il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato: le intercettazioni, che avrebbero però indicato episodi di fatto non avvenuti (quali quello del passaggio di sostanza stupefacente durante un colloquio non autorizzato o del lancio, non effettuato, di droga in uno spazio esterno del carcere di Salerno); la consegna di 5 grammi di sostanza stupefacente da parte di NOME COGNOME, senza spiegare le ragioni per cui è stata ricondotta nell’ambito del fenomeno associativo; la ricarica della carta prepagata, fatta ad NOME COGNOME, che non potrebbe essere con certezza collegata a una cessione di sostanza stupefacente;
2.2. vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, essendo stato valorizzato un precedente del 2017, in spregio alla presunzione di non colpevolezza e senza valorizzare il percorso di recupero della ricorrente, effettuato in una comunità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è privo di specificità.
Nell’ordinanza impugnata sono stati esposti in maniera dettagliata gli elementi deponenti per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’associazione di cui al capo 1) ed al ruolo di partecipe della ricorrente.
Il Tribunale di Salerno, dopo avere descritto l’associazione, finalizzata all’introduzione e alla commercializzazione di sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Salerno, e il collaudato schema operativo, utilizzato per allestire all’interno della casa circondariale una vera e propria piazza di spaccio di stupefacenti, ha richiamato le plurime fonti di prova, poste a base della ritenuta gravità indiziaria, costituite dal compendio intercettivo, dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME e degli altri detenuti, dai sequestri, dagli arresti in flagranza, dalle immagini videoregistrate all’interno della struttura carceraria.
Il menzionato Tribunale ha evidenziato, quindi, il ruolo attivo e consapevole svolto dalla ricorrente, collegato a quello del compagno NOME COGNOME, quale
addetta all’introduzione in carcere di sostanze stupefacenti, destinate ai detenuti, avendo ricordato sia l’episodio della cessione alla stessa di sostanza stupefacente da parte di NOME COGNOME – che operava anche per conto del sodale NOME COGNOME -, a saldo di debiti contratti da altro detenuto e a seguito di accordo tra gli anzidetti COGNOME e COGNOME, sia la disponibilità, data dalla ricorrente, ad effettuare una consegna di droga all’interno della casa circondariale in occasione di un colloquio con COGNOME (colloquio non autorizzato), sia il coinvolgimento della stessa ricorrente in un’altra operazione di introduzione di stupefacenti all’interno del carcere e l’attivazione di una nuova carta PostPay con una ricarica in favore di NOME.
Così argomentando, il Tribunale di Salerno ha, in modo adeguato, evidenziato gli elementi indiziari dai quali ha logicamente dedotto la costante messa a disposizione della ricorrente in favore dell’associazione di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria.
Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (v. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 – 01) è ferma nel ritenere che «la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice».
Di contro, la ricorrente si è limitata a svilire il contenuto degli element valorizzati dal Tribunale, senza tener conto, però, che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (cfr Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01, Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lanza, Rv. 252178 – 01): vizi non presenti nel provvedimento impugnato.
3. Anche il secondo motivo è privo di specificità.
Il Tribunale di Salerno ha desunto la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati da vari elementi, quali le modalità particolarmente allarmanti della condotta, posta in essere in forma associata, e la negativa personalità della ricorrente, gravata da un carico pendente per cinque delitti in materia di stupefacenti, commessi nel 2017.
Il Tribunale ha poi evidenziato l’assenza di elementi positivi idonei a superare, in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare carceraria, fissata dall’art. 275,
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comma 3, cod. proc. pen., e ha aggiunto che si trattava di fatti posti in essere in epoca piuttosto recente (da dicembre 2020 con condotta perdurante almeno fino a maggio 2022), e che non risultava in alcun modo documentato un radicale cambiamento dello stile di vita, tale non potendosi ritenere il percorso terapeutico presso una comunità, intrapreso il 12 novembre 2021 ma definitivamente abbandonato il 7 novembre 2022, come documentato in uno dei due attestati. allegati alla memoria difensiva.
Il Tribunale è quindi pervenuto alla conclusione che la ricorrente può continuare a trafficare droga anche da casa, ad esempio con l’intermediazione di terzi, avendo le indagini dimostrato la fitta rete di contatti, intessuta dal gruppo, e, soprattutto, la piena operatività del traffico organizzato di sostanze stupefacenti, posto in essere da associati addirittura detenuti in carcere, tra i quali il compagno dell’indagata NOME COGNOME.
Secondo il Tribunale, quindi, una misura diversa da quella carceraria sarebbe palesemente inidonea sotto il profilo cautelare, essendo indispensabile isolare completamente l’indagata dall’ambiente criminale in cui operava in precedenza, limitando drasticamente la sua libertà di locomozione per impedirle in concreto di continuare a trafficare droga.
Trattasi di argomentazioni che, in quanto immuni da vizi logici ed errori di diritto, sfuggono ad ogni rilievo consentito in questa sede.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della sanzione pecuniaria, equitativamente quantificata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Predente