Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31781 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Fornelli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 20 febbraio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato l’ordinanza di applicazione degli- arresti do – rrrrciliari il reato di cui all’art. 346-bis cod. pen.
iè
Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con il primo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione degli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. Dall’ordinanza impugnata risulta, infatti, che le intercettazioni telefoniche, ambientali e mediante captatore informatico, sono state autorizzate nel procedimento inizialmente a carico dell’imprenditore NOME COGNOME per il reato di riciclaggio e per i reati tributari agli articoli 2 e 8 d. Igs. n. 74 del 2000. Dall’ascolto delle conversazioni emergevano dei contatti con NOME COGNOME e NOME COGNOME inerenti l’acquisto di un telefono cellulare da regalare al presidente della commissione di gara NOME COGNOME COGNOMEgara aggiudicata ad una ditta riconducibile al COGNOME). Il COGNOME veniva, pertanto, iscritto nel registro delle notizie di reato per corruzione. Tuttavia, all’es delle indagini, il Pubblico ministero ha riqualificato il fatto nel reato di traffi influenze illecite per il quale, ai sensi dell’articolo 266 cod. proc. pen., non possono essere autorizzate le intercettazioni. Da ciò consegue l’inutilizzabilità delle intercettazioni con la conseguente necessità di valutare, ai fini della gravità indiziaria, il solo materiale probatorio residuo ai fini della c.d. prova di resistenza.
1.2 Con il secondo motivo, successivamente ripreso e sviluppato nelle note presentate dal ricorrente per l’odierna udienza, deduce vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine alla gravità degli indizi di colpevolezza relativi reato di cui all’art. 346-bis cod. pen. Il motivo di ricorso muove dal recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19356/2024 in merito ai rapporti tra l’abrogato art. 346, comma secondo, cod. pen. e l’attuale 346-bis cod. pen. e tende a dimostrare che il ricorrente è stato vittima di una truffa da parte di COGNOME.
Afferma il ricorrente che dal compendio probatorio a suo carico emergono certamente i seguenti elementi: 1) una sua generica disponibilità a comprare indebitamente il vantaggio di natura pubblicistica, sebbene dai contatti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME non emerga con precisione «l’assetto potenzialmente corruttivo da porre in essere»; 2) la millanteria posta in essere da COGNOME il quale, attraverso la mediazione di COGNOME, si era reso disponibile nei confronti del COGNOME al fine d agevolarlo per l’aggiudicazione della gara.
Si tratta, secondo il ricorrente, di condotte prive di un’offensiva reale per il bene tutelato dal reato per cui si procede. Ciò in quanto dai contatti tra COGNOME, COGNOME e COGNOME non è emersa alcuna indicazione sulla corruzione da porre in essere, nè un
serio ed effettivo contatto con una persona nè il quantum da corrispondere. Sostiene, inoltre, il ricorrente che il tenore delle conversazioni tra lo stesso COGNOME e la R.U.P. del procedimento RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di contatti professionali pregressi tra gli stessi e l’assoluta formalità e genericità della conversazione consentono di escludere, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, che il COGNOME intendesse «porre in essere, in un secondo momento un tentativo di comprare la funzionaria.» Manca infatti da parte di COGNOME qualsiasi avvicinamento, “abboccamento” o interlocuzione avente il carattere della serietà e volto a sollecitare condotte illecit da parte del funzionario pubblico.
Sotto altro profilo, rileva che, anche con riferimento al supposto destinatario dell’interferenza illecita, ovvero il presidente della commissione di gara NOME COGNOME, non emerge alcun elemento sintomatico della volontà corruttiva atteso che: il COGNOME non ha mai avuto alcun rapporto professionale o personale con COGNOME e, peraltro, quand’anche si volesse ritenere che COGNOME ha “raccomandato” il ricorrente (sebbene non vi sia alcun indizio che riveli tale circostanza), si tratta comunque, di una condotta inidonea a configurare il reato di traffico di influenze illecite; non risulta che l’I-phone 14 destinato al COGNOME, sulla base di quanto dichiarato da COGNOME a COGNOME, sia mai stato “proposto” al COGNOME, anzi, deduce ancora il ricorrente, detto telefono è stato consegnato dal COGNOME alla propria consorte.
Afferma ancora il ricorrente che nel caso in esame mancano i requisiti sia della mediazione onerosa che di quella gratuita. Invero, quanto alla prima, è necessario che vi sia una effettiva intenzione del mediatore di persuadere il pubblico ufficiale a compiere l’atto illecito, elemento, questo non sussistente nel caso in esame in cui il ricorrente è stato truffato da COGNOME. Quanto alla seconda, si rileva che l’aggiudicazione è stata regolare e non vi è alcun elemento che dimostri alcun contatto illecito con il pubblico ufficiale. Sostiene, pertanto, il ricorrente che nel caso in esame si verte in una ipotesi di “reato impossibile” in quanto la res oggetto della paventata corruzione, sin dalle iniziali intenzioni, era destinata a rimanere nella disponibili dell’intermediario.
Tali argomenti sono stati ulteriormente sviluppati nelle note di udienza. In particolare, si è sottolineato che: 1) il mediatore COGNOME non ha mai avuto alcuna effettiva intenzione di instaurare «rapporti mediativi» reali con soggetti appartenenti all’Ente pubblico di cui era dipendente, né ha mai tenuto alcuna condotta «orientata a realizzare all’interno di RAGIONE_SOCIALE relazioni che potessero ritornare ut all’imprenditore COGNOME.»
1.3 Con il terzo motivo di ricorso deduce vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Quanto al primo profilo di censura, la difesa insiste sulla rilevanza delle intervenute dimissioni del ricorrente da ogni carica ricoperta nella RAGIONE_SOCIALE, avvenute nel giugno 2023, e sul fatto che il precedente considerato dal Tribunale risale agli anni ’90 ed è stato definito con sentenza di patteggiamento. Quanto al secondo profilo, si prospetta la idoneità della sola misura interdittiva ad assicurare le esigenze cautelari, stante l’unico precedente da cui è gravato il ricorrente, la pena edittale prevista per il reato per cui si procede e l prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per l’assorbente valenza preclusiva dell’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti del ricorrente. Secondo quanto dichiarato dal difensore nel corso della discussione, risulta, infatti, GLYPH già fissata l’udienza dibattimentale a seguito dell’accoglimento della richiesta di giudizio immediato.
Il fatto processuale sopravvenuto ha, infatti, una valenza preclusiva rispetto all’esame delle due questioni poste con i motivi di ricorsi. Invero, come già affermato dalle Sezioni Unite, in mancanza di “fatti sopravvenuti” idonei a modificare le valutazioni già effettuate, la possibilità di rimettere in discussione i “gravi indizi esclusa non solo quando vi sia stata già pronuncia di condanna, ma anche nel caso in cui la fase del giudizio sia stata instaurata nelle forme del giudizio immediato che presuppone “l’evidenza della prova” verificata dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38 del 25/10/1995, Liotta, Rv. 202858).
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alla valutazione del Tribunale.
Ritiene, infatti, il Collegio che l’ordinanza impugnata ha argomentato adeguatamente e in termini non manifestamente illogici in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura applicata in considerazione del preminente rilievo attribuito ai seguenti elementi: i) la gravità della condotta d COGNOME ed il suo incessante tentativo di ottenere appoggi e contatti per ottenere indebite agevolazioni nelle gare cui erano interessate le sue società; ii) il fatto che
dal mese di novembre il ricorrente e i due indagati concordavano sull’opportunità di usare schede intestate a terzi; iii) i due precedenti specifici a carico del ricorrent per corruzione e turbata libertà degli incanti. Con motivazione parimenti adeguata sono state, infine, reputate irrilevanti le sopravvenute dimissioni del ricorrente dalla RAGIONE_SOCIALE, elemento su cui insiste il ricorso, stante, da un lato, la rete di relazioni facente capo al ricorrente e, dall’altro, la sua natura di “società di famigli da cui potrebbe essere nuovamente assunto.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Prbsidente