Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Messina il 24/05/1948
avverso la sentenza del 21/11/2022 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore l’annullamento con rinvio per la
generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo rideterminazione della pena;
lette le conclusioni del l’Avv. NOME COGNOME difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha chiesto la conferma della sentenza;
lette le conclusioni del l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo in data 27
maggio 2021 nei confronti di NOME COGNOME ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 346 bis cod. pen., così diversamente qualificata la originaria contestazione di millantato credito ex art. 346, comma 2, cod. pen., 56 e 640 cod. pen., 640 cod. pen. e 494 cod. pen., commessi nel mese di aprile 2017.
Ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli artt. 346, comma 2, e 346 bis cod. pen., per avere il Giudice di appello ritenuto configurabile il reato di traffico di influenze illecite, benchè non sussistesse continuità normativa con il delitto di millantato credito ab origine contestato;
-violazione di legge, in relazione agli artt. 56- 640 cod. pen., per avere la Corte distrettuale ritenuto configurati i vari episodi di tentata truffa, nonostante le stesse presunte ‘vittime’ del raggiro avessero allertato le forze dell’ordine ;
-violazione di legge, in relazione agli art. 356 e 640 cod. pen., per avere i Giudici di merito ritenuto il concorso tra il delitto di truffa e quello di millantato credito, dovendo il primo reato essere assorbito nel secondo, non più previsto dalla legge come illecito penale;
-violazione di legge, in relazione all’art. 530 , comma 2, cod. proc. pen., per avere i Giudici ritenuto il COGNOME responsabile nonostante la mancanza di prova certa a suo carico: non vi era prova che avesse preso il danaro, gli incontri concordati si erano svolti alla presenza della P.G., le presunte persone offese conoscevano le vicende che avevano visto il COGNOME protagonista;
vizio di motivazione per avere i Giudici di appello confermato la sentenza di condanna senza confrontarsi con le deduzioni difensive;
-violazione di legg e e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. per avere applicato una pena afflittiva e non rispettosa dei criteri previsti dalla norma citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente al primo motivo, mentre è infondato nel resto con conseguente rigetto.
E’ i nficiata da violazione di legge e, pertanto, va annullata in parte qua la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cod., pen.- come modificato con novella legislativa del 9 gennaio 2019 n. 3 intervenuta successivamente ai fatti reato in contestazioneper la ritenuta ‘continuità normativa’ con il delitto di millantato credito ‘corruttivo’ , originariamente contestato.
La Cassazione nel suo massimo consesso (Sez. U. n. 19357 del 29/02/2024, Rv. 286304-01) ha fissato il principio di diritto secondo il quale «… non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, 2 comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito “corruttivo” di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito “corruttivo”, purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice».
2.1. Ne consegue che la sentenza deve essere in parte qua annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B),D),G),M)ed O) , perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Sono infondati e vanno rigettati il secondo e il terzo motivo di ricorso- che possono essere trattati congiuntamente- avendo ad oggetto la questione della configurabilità in diritto dei reati di tentata truffa e truffa.
3.1. La Corte distrettuale – nel premettere che la problematica avrebbe potuto in limine investire solo la condotta contestata ai danni del COGNOME– ha congruamente ritenuto che la ‘consegna controllata’ del danaro non escludesse i n nuce la natura truffaldina della condotta: l’idoneità degli artifici e raggiri non è, infatti, esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l’idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione “ex ante”, di causare l’evento (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, COGNOME, Rv. 253452; Sez. 2, n.27114 del 07/07/2020 Pg c/COGNOME, Rv. 279656).
La soglia del penalmente irrilevante non può ritenersi oltrepassata solo nella ipotesi di reato impossibile, che, nella specie, è stata correttamente esclusa.
3.2. Anche il tema dell’assorbimento del reato di truffa in quello di millantato credito ‘corruttivo’ non più previsto dalla legge come reato è superato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e dallo stesso principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite già richiamate, secondo cui «le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice»”
Sono inammissibili il quarto e il quinto motivo di ricorso, perché mera riproposizione di questioni già esaminate e perché declinati in fatto.
4.1. Le doglianze difensive sulla idoneità della condotta a trarre in inganno le presunte vittime, sulla conoscenza in capo alle stesse delle pregresse vicende del Grasso et similia sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio non consentita in questa sede, piuttosto che dedurre “vizi” di mancanza di motivazione, di “manifesta illogicità” e/o di contraddittorietà su aspetti essenziali. Va, a tal proposito, rilevato come il compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione consista nella verifica della «stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso», ovvero se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
4.2. Quanto al dedotto deficit motivazionale, va in limine osservato che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni ( ex multis , Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Allorché i giudici di secondo grado esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado le due motivazioni si integrano e ciò è, a maggior ragione, legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare, come nel caso di specie, circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; nello stesso senso, Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, COGNOME, Rv. 221116).
4.3. Nel caso in esame, quindi, al cospetto di un motivo di appello generico e meramente propositivo della medesima la versione dei fatti, dedotta in primo grado e compiutamente disattesa dal Tribunale, la disamina del devolutum da parte dei giudici di appello, per quanto stringata, anche per il riferimento alle argomentazioni congruamente già sviluppate nella sentenza di impugnata , non è censurabile, perché non manifestamente illogica e non incorsa in travisamenti di fatto.
Assorbito è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, dovendo la pena essere rideterminata in relazione ai delitti di truffa, tentata truffa e di sostituzione di persona, ulteriormente ascritti al ricorrente ed in relazione ai quali la responsabilità è definitamente accertata in conseguenza del rigetto del ricorso.
Al rigetto parziale del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME che si liquidano come da dispositivo, ponendo a carico dello Sato le spese dovute nei confronti del solo COGNOME in quanto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B),D)G),M) ed O), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Rigetta il ricorso nel resto e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME e COGNOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese dovute nei confronti di COGNOME in quanto ammesso al gratuito patrocinio.
Così deciso il 24/01/2025