Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25668 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 3.10.2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 9 giugno 2023 ha applicato la misura coercitiva RAGIONE_SOCIALE arresi domiciliari nei confronti del
medesimo.
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il COGNOME, capitano di vascello della Marina RAGIONE_SOCIALE, gravemente indiziato del delitto di traffico di influenze illecite, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 129), per aver sfruttato la sua rete di relazioni, intrattenute con i vertici del Comando Militare nel corso della sua carriera di Ufficiale Superiore, per farsi dare o promettere utilità in cambio della sua intermediazione, in favore della cosca riferibile ai COGNOME; in particolare, il COGNOME avrebbe messo a disposizione, in cambio di beni e di prodotti calabresi e in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, prestanome della RAGIONE_SOCIALE, riferibile alla cosca COGNOME, le proprie conoscenze con la Capitaneria di porto e con la Guardia Costiera, per garantire il posto barca per l’ormeggio nel porto di Tropea dell’imbarcazione Blue Ocean durante la stagione estiva del 2019, per aggirare la disciplina di legge in seguito alle contestazioni amministrative relative al mancato smaltimento dei liquami prodotti dall’imbarcazione e per l’anticipato disarmo dell’imbarcazione a fine settembre del 2019 (quando, invece, avrebbe dovuto essere eseguito nel solo periodo tra il 1 novembre 2019 e il 31 marzo 2020).
L’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore del COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e il difetto della gravità indiziaria in capo al ricorrente.
La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe, infatti, meramente apparente, in quanto si sarebbe risolta in una mera elencazione RAGIONE_SOCIALE elementi descrittivi del fatto, priva di alcun vaglio critico.
Il reato di traffico di influenze, inoltre, postulerebbe un accordo mirato a influenzare il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e delle attività generale, tale da procurare un vantaggio all’interessato.
Nel caso di specie, tuttavia, il comportamento tenuto dal COGNOME, non potrebbe integrare la fattispecie contestata, in quanto il suo intervento sarebbe stato lecito e si sarebbe risolto nella prestazione di un parere legale, quale AVV_NOTAIO; il ricorrente, peraltro, in questo arco temporale sarebbe stato in congedo dalla Marina.
Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, travisato il rapporto tra il COGNOME e il COGNOME, in quanto il primo non sarebbe stato al servizio della Direzione marittima, come affermato per vanteria dal COGNOME, ma un capitano in seconda della Capitaneria, che non avrebbe avuto alcuna influenza sull’Ufficio di Tropea e di Vibo Valentia.
Il COGNOME, peraltro, dopo l’episodio delle violazioni amministrative contestate, non avrebbe più avuto contatti con i coindagati e, dunque, dopo il
mese di dicembre del 2018.
Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova dell’influenza su NOME COGNOME, Comandante in seconda della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, e su NOME COGNOME, Capo di Prima Classe; rileva, peraltro, il difensore che le intercettazioni riportate nella motivazione non potrebbero essere utilizzate nei confronti del COGNOME, in quanto avrebbe operato in qualità di difensore.
2.2. Con il secondo motivo il difensore censura il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, avrebbe ritenuto sussistente l’aggravante del metodo mafioso ricorrendo a mere formule di stile e, parimenti, assai generica sarebbe la richiesta di applicazione della misura cautelare sul punto.
Non vi sarebbe, peraltro, alcuna condotta dell’indagato che possa costituire estrinsecazione del metodo mafioso e, segnatamente, ingenerare nella vittima la percezione coartante che l’autore del reato abbia goduto di legami con la criminalità organizzata.
Il COGNOME, peraltro, non avrebbe potuto conoscere la caratura criminale dello Zungari o del COGNOME, in quanto, in ragione del suo pensionamento, non aveva più accesso a banche dati e, per effetto dell’art. 238 del regolamento attuativo del codice della navigazione, non possono rivestire la qualifica di marittimi soggetti pregiudicati o condannati per reati gravi.
Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illegittimamente usato l’argomento del “non poteva non sapere”.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e il difetto della gravità indiziaria in capo al ricorrente.
3. Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile
solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura RAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il Tribunale del riesame ha, del resto, logicamente e congruamente escluso, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche riportate, che i COGNOME abbia svolto la funzione di AVV_NOTAIO o consulente legale in riferimento alle condotte contestate, avendo, invece, fatto ricorso alla propria influenza presso la Capitaneria di porto e con la Guardia Costiera per garantire un trattamento di favore all’imbarcazione Ocean Blue della cosca COGNOME.
Con il secondo motivo il difensore censura il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso.
Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto il COGNOME consapevole del fine perseguito da COGNOME e COGNOME, tenuto conto della notorietà del clan di appartenenza nel contesto ambientale di riferimento.
Nella valutazione non certo illogica del Tribunale, la solerzia manifestata dal ricorrente nel mettersi a disposizione dei mandanti e i rischi assunti, sproporzionati rispetto alla contropartita ottenuta (prodotti alimentari tipici), sarebber razionalmente esplicabili solo con l’intenzione di agevolare l’attività del sodalizio ‘ndranghetistico.
Pur non essendo tale tema dedotto alla cognizione della Corte, si deve, peraltro, rilevare che il seguito delle indagini dovrà acclarare l’entità del prezzo
della mediazione illecita, in quanto, pur potendo lo stesso essere rappresentato da utilità varie, deve pur sempre avere un valore adeguato a remunerare la condotta illecita realizzata per integrare il delitto contestato di cui all’art. 346-bis cod. p
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.