Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Copertino il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Scorrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa il 15 marzo 2019 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, che, all’esito di giudizio abbreviato,
aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’art. 346 bis cod. pen., così riqualificato il reato di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen. in esso assorbito il reato di truffa.
Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto configurabile nel caso in esame il reato previsto dal secondo comma dell’art. 346 cod. pen., sussumibile, dopo l’abrogazione operata dalla legge n. 3 del 2019, nella previsione dell’art. 346 bis cod. pen., atteso che dalla ricostruzione della vicenda era emerso che gli imputati avevano ottenuto dalla persona offesa NOME COGNOME, madre del carabiniere NOME COGNOME, la somma di 15 mila euro, rappresentandole di doverla destinare ad un appartenente all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in servizio a Roma, identificato in NOME, in grado di far trasferire il figlio, in servizio pr una stazione del nord Italia in località vicino al luogo di residenza della madre, prospettazione rivelatasi falsa, ma risultata idonea a trarre in errore la persona offesa.
Tre sono i motivi di ricorso di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo si denunciano l’erronea applicazione dell’art. 346 bis cod. pen. e plurimi vizi della motivazione in relazione a diversi profili e, i primo luogo, in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale di NOME COGNOME, invece, insussistente.
La Corte di appello ha riconosciuto al COGNOME la qualifica di pubblico ufficiale in ragione del fatto che questi avesse lavorato per anni proprio all’ufficio trasferimenti, ma di ciò non vi è riscontro in atti. È emerso, infatti, che il COGNOME ormai in pensione, aveva svolto attività di lavoro come sottufficiale nell’RAGIONE_SOCIALE e non nell’RAGIONE_SOCIALE, sicché non sussisteva il collegamento funzionale tra l’ufficio ricoperto e il reato, invece, richiesto dall’ar 360 cod. pen. per poter ritenere l’ultrattività della qualifica soggettiva. La norma riconnette la tutela all’ufficio prestato dal soggetto, benché non più in servizio sicché il COGNOME non avrebbe mai potuto incidere sul trasferimento del carabiniere COGNOME COGNOME il COGNOME era stato presentato alle persone offese come carabiniere, originario di Brindisi, ma in servizio a Roma. Tale circostanza, riportata in sentenza trova smentita in atti, oltre che nella logica, stante i ripetuti contat diretti che il COGNOME ebbe con il NOME.
1.2. Ulteriore violazione di legge e vizi della motivazione si riscontrano quanto alla millanteria, al raggiro e all’inganno, non sussistendo il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare.
La Corte di appello ha disatteso le dichiarazioni del COGNOME e dell’COGNOME, che, invece, si riscontrano reciprocamente; non ha considerato che gli imputati non hanno mai vantato una relazione con un pubblico ufficiale; che fu l’COGNOME a contattare il COGNOME dopo aver saputo dal COGNOME delle difficoltà del COGNOME
ad avere il trasferimento; che questi contattò il COGNOME sulla sua utenza, data dall’COGNOME al COGNOME e che era stato il COGNOME a prospettargli anche l’eventualità di pagare per ottenere il trasferimento, cosicché gli imputati si limitarono a porre in contato il COGNOME con la persona che poteva dargli informazioni per compilare la domanda di trasferimento.
1.3. Erronea applicazione dell’art. 346 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui al secondo comma dell’art. 346 cod. pen. abrogato e il reato di traffico di influenze illecite.
Si evidenzia che la Corte di appello ha seguito uno degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, non condiviso da altra parte della giurisprudenza di legittimità, che ritiene non sovrapponibile il vanto di relazioni asserite alla condotta ingannevole, in quanto l’asserito rapporto del mediatore con il pubblico ufficiale non è diretto ad indurre in errore il cliente sulla possibi di influire sullo stesso, quanto a vantare la concreta possibilità di influenzare i pubblico ufficiale. Si reputa condivisibile l’interpretazione restrittiva che esclud la continuità normativa tra le due fattispecie a confronto in quanto nella nuova fattispecie non rientra la condotta ingannevole, che, invece, integra il delitto di truffa (Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, COGNOME, Rv. 281980). La continuità normativa, ravvisabile tra l’ipotesi prevista dal primo comma del vecchio art. 346 cod. pen. e la fattispecie di cui al 346 bis cod. pen., non lo è per l’ipotesi prevista dal secondo comma della norma abrogata, in quanto la condotta comprende una componente di inganno, di mendacio, cui rimanda il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, indicativo di una falsa causa per indurre la persona offesa ad una prestazione patrimoniale, altrimenti non ottenibile. Considerato che la prospettazione di un apparente rapporto con il pubblico ufficiale, in realtà inesistente, diretta solo a trarre in inganno la vittima perché non destinata ad acquisire alcuna possibile concretezza, non lede la funzione pubblica né necessita di tutela per mancanza di collegamento tra la condotta e l’azione amministrativa, risulta errata la valutazione dei giudici di merito che avrebbero dovuto inquadrare le condotte fraudolente descritte nell’imputazione nel delitto di truffa, non procedibile per remissione di querela. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore ha depositato memoria con allegato il verbale di udienza del 10 maggio 2018 dal quale risultano la remissione di querela e la relativa accettazione; insiste, pertanto, nell’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, che in data 29 febbraio 2024 (non sono ancora depositate le motivazioni)
hanno risolto il contrasto esistente sul tema centrale posto dai ricorsi, escludendo la continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’ar 346, comma secondo, cod. pen -abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3-e il reato di traffico di influenze illecite di cui al a 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019.
Per giustificare la soluzione cui si perviene, pur non essendo necessario un analitico esame dei motivi di ricorso, è sufficiente concentrarsi sulla ricostruzione della vicenda e della condotta degli imputati, consistita nel far credere alla vittima di conoscere un appartenente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio a Roma, che avrebbe potuto far ottenere al figlio il trasferimento vicino al luogo di residenza della stessa, e nel farsi dare la somma di 15 mila euro, invece, trattenuta – e poi restituita- con il pretesto di comprarne il favore.
La censura sulla qualifica di pubblico ufficiale del COGNOME, la cui ultrattivit richiede, ai sensi dell’art. 360 cod. pen., un rapporto funzionale tra la cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato, nella specie mancante, non riconnettendosi il reato all’ufficio non più ricoperto dal COGNOME, ex appartenente all’RAGIONE_SOCIALE e non all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già individua un elemento di fatto utile per l’inquadramento giuridico della vicenda, in quanto idoneo a fornire alla persona offesa una falsa rappresentazione della realtà.
Dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito risulta, infatti, che la prospettazione di un esito favorevole dell’intervento del COGNOME nella vicenda era collegata al fatto che aveva lavorato per anni all’ufficio trasferimenti, così da risultare esperto nella trattazione delle pratiche e a conoscenza delle modalità necessarie ad accelerale in modo da garantire l’esito positivo della pratica di trasferimento del COGNOME.
La circostanza, precisata in sentenza, che alle persone offese fosse stato presentato come carabiniere originario di Brindisi, ma in servizio a Roma, connota la vicenda di una componente fraudolenta, idonea ad alimentare le aspettative della vittima, persuadendola della bontà del contatto e del successo dell’iniziativa così da indurla a versare agli imputati la somma di 15 mila euro, necessaria a comprare il favore del pubblico ufficiale.
Su tale destinazione della somma, contestata dalla difesa in base ad una lettura alternativa dei fatti e delle prove, preclusa in questa sede, risultante invece, dalle conversazioni intercorse tra i ricorrenti, la persona offesa e il COGNOME, come indicato in sentenza (pag. 3-4) e sulla vanteria della relazione esistente con il pubblico ufficiale poggia il nucleo centrale dei ricorsi relativo al non configurabilità della fattispecie di cui all’art. 346 bis cod. pen., dovendo inquadrarsi la condotta ratione temporis nella fattispecie prevista dall’abrogato
art. 346, secondo comma, cod. pen. o nella truffa, non essendovi continuità normativa tra il reato di millantato credito abrogato e quello di traffico d influenze illecite ridisegnato dalla I. n. 3 del 2019.
Il contrapposto orientamento, che individuava la linea di continuità nella assimilabilità del vanto di relazioni asserite al pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, è da ritenere ormai superato da quello prevalente proposto nei ricorsi che, invece, la esclude, non essendo ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 346 bis cod. pen. la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità con il pretesto dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all’art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 23407 del 10/03/2022, Ferrara, Rv. 283348).
Si è precisato che l’anticipazione della tutela penale prevista dall’art. 346 bis cod. pen. si giustifica solo in relazione alla effettiva o potenziale lesione della capacità di accesso alla pubblica amministrazione, sicché la vendita di una influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata, e che determina sul privato “compratore di fumo” una situazione di errore che induce a compiere un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto continua a palesare una maggiore assonanza contenutistica con il paradigma criminoso della truffa, diversamente dalla vendita di un’influenza reale, proiettata verso un fatto concretamente lesivo dei beni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa.
Alla luce di tale impostazione e della ricostruzione del fatto operata in sentenza la condotta degli imputati deve inquadrarsi nel reato di truffa, essendo la condotta consistita nel far credere alla vittima di conoscere un appartenente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in servizio a Roma che avrebbe potuto far ottenere al figlio il trasferimento e nel farsi dare la somma di 15 mila euro con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale; in tale quadro ha assunto rilievo decisivo il riferimento dei mediatori al rapporto con il pubblico ufficiale diretto vantare la concreta possibilità, invece, inesistente in assenza di competenze e poteri del NOME, di riuscire a influenzare e orientare la condotta del pubblico ufficiale per conseguire il risultato atteso.
Ne deriva che tale falsa prospettazione, risultata idonea ad indurre in errore la persona offesa e a determinarla ad un accordo e a un impegno patrimoniale, che diversamente non avrebbe assunto, rileva quale componente fraudolenta della condotta e ne consente l’inquadramento nel reato di truffa.
Ravvisata nella fattispecie il reato di truffa- peraltro, originariamente contestato, ma ritenuto assorbito nel reato di cui all’art. 346 bis cod. pen.–,
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deve, tuttavia, prendersi atto che il reato è estinto per remissione di querela, intervenuta precedentemente al maturare del termine di prescrizione, con conseguente prevalenza della causa estintiva intervenuta per prima.
È infatti, presente in atti la remissione di querela, accettata dagli imputati e depositata all’udienza del 10 maggio 2018, di cui il difensore ha prodotto copia, ma della quale già dava conto la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato estinto il reato di minaccia.
La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell’azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 262820). Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione di querela determina l’estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (Sez. 5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, previa riqualificazione del fatto in truffa, per essere il reato estinto p remissione di querela e, in mancanza di diversa statuizione sulle spese, le stesse ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. vanno poste a carico dei querelati.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ex art. 640 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Così deciso il 09/04/2024