Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 23/01/1960 avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma, decidendo in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (riguardante il precedente provvedimento del tribunale, che aveva annullato l’ordinanza del Gip) riconosceva in capo a NOME COGNOME i gravi indizi di colpevolezza per il reato di “influenz
9
illecite” e, ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, applicava allo stesso la mis degli arresti domiciliari. Secondo l’imputazione provvisoria NOME COGNOME vice sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Napol Poggioreale, in concorso con l’odierno ricorrente NOME COGNOME, Ispettore Superiore destituito dal corpo della Polizia Penitenziaria, avrebbe ricevuto da NOME COGNOME la somma di euro tremila, in cambio del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio funzionali a garantire a COGNOME l’accesso nel corpo della Polizia Penitenziaria.
La Cassazione aveva accolto il ricorso del pubblico ministero rilevando come il tribunale per il riesame aveva fatto erronea applicazione dei principi di diritto indicati dal giudic legittimità, sia con riferimento alla possibilità che la corruzione potesse essere configura anche in assenza dell’identificazione del corrotto; sia in relazione al fatto che, configurare il reato di traffico di influenze illecite, il prezzo debba essere funzion retribuire solo l’opera del mediatore e non quella dell’agente pubblico.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 346-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del traffico di influenze illecite: atti sarebbe emerso che il ricorrente si sarebbe lecitamente impegnato per preparare il Vecchione al superamento delle prove di concorso; non sarebbero stati identificati gli elementi costitutivi del reato; segnatamente, mancherebbero gli indizi in ordine alla finalizzazione illecita della presunta mediazione.
2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza della misura sarebbe carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono manifestamente infondati.
1.1. La Cassazione ha annullato il precedente provvedimento del riesame rilevando un difetto nella identificazione dei principi di diritto relativi ai reati di corruzione ed inte illecite. La Sesta sezione, nella sentenza rescindente ha specificato che il delitto di traf di influenze illecite si differenzia dal punto di vista strutturale dalle fattispecie di corr per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera mediazione, non potendo, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736 – 01; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, COGNOME Rv. 255618 – 01)
1.2 n tribunale per il riesame delle misure cautelari personali ha ricevuto il mandato di rivalutare il compendio indiziario e di verificare, alla luce delle indicazioni ermeneuti
o
fornite dalla sentenza rescindente, se le condotte attribuite a COGNOME fossero inquadrabili nella fattispecie corruttiva o, invece, in quella del traffico di influenze.
Nell’adempiere tale mandato il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali riteneva integrata la fattispecie del traffico di influenze, rilevando che la ste presupponeva l’esistenza di un accordo tra il mediatore e la persona che intendeva avvalersi dell’intermediazione, e l’estraneità dell’agente pubblico a tale accordo.
Nel caso concreto veniva rilevato che COGNOME non apparteneva più alla pubblica amministrazione e che aveva svolto la funzione di intermediario tra COGNOME, COGNOME e NOME (che invece svolgeva la funzione di sovrintendente della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale); secondo la logica ricostruzione del tribunale COGNOME aveva agevolato i contatti di COGNOME con COGNOME ed aveva ricevuto del denaro che, alla luce delle conversazioni intercettate, era il prezzo della mediazione di COGNOME per condizionare di un soggetto pubblico – non ancora individuato e sicuramente non parte dell’accordo – che avrebbe dovuto favorito il COGNOME (pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato).
Il fatto che COGNOME abbia acquisito delle somme indebitamente, secondo il tribunale, confermava il quadro indiziario, indicativo della sussistenza della mediazione illecita.
Si tratta di una motivazione che valuta logicamente il compendio indiziario che, allo stato, risulta univocamente indicativo della consumazione da parte del COGNOME del reato di traffico di influenze.
Il ricorrente a fronte di tale persuasiva e logica motivazione, contesta sia la capacit dimostrativa degli indizi, invocando in Cassazione una loro integrale rivalutazione estranea all’area di competenza funzionale della Corte di legittimità – dirett all’accreditamento della tesi difensiva, ovvero del fatto che il denaro fosse stato consegnato per un fine lecito (preparare Vecchione al concorso); tesi invero basata su mere congetture ed in contrasto con le risultanze valorizzate dal Tribunale per il riesame.
Si tratta di doglianze non consentite.
1.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le censure dirette a criticare la tenuta della motivazione in ordine alla rilevazione del pericolo cautelare ed all adeguatezza della misura.
Veniva rilevato che il COGNOME aveva patito una destituzione dal servizio e che la condotta appariva allarmante, anche per l’accertato mantenimento di rapporti con il Corpo di Polizia penitenziaria (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura essendo logica e coerente con le emergenze procedimentali.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 7 gennaio 2025.