Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 30/06/1960 a Vibo Valentia
Avverso l’ordinanza in data 22/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/06/2023 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato nei confronti di NOME COGNOME quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 1/06/2023 con riguardo al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1 e ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cu all’art. 512-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo
161), ai reati di cui all’art. 640-bis cod. pen. (capi 130, 131, 134, 137), al reat di cui all’art. 346-bis cod. pen. (capo 129), al reato di cui all’art. 615-ter, comma secondo, n. 1 cod. pen. (capo 139), al reato di corruzione (capo 142).
Ha presentato ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati per i quali è stata ravvisata la gravità indiziaria.
Relativamente al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., di cui al capo 161, era stato dato rilievo ad elementi probatori inidonei a suffragare l’ipotesi di una fittizi intestazione.
Relativamente all’elemento soggettivo sarebbe stato necessario dar conto del dolo specifico, essendosi invece valorizzati dati neutri, relativi a familiari, a front di un’operatività dei datori di lavoro, cioè COGNOME e COGNOME scevra da ogni logica criminale.
Indebitamente era stata ravvisata l’aggravante della finalità agevolativa, configurabile solo in rapporto ad interessi del sodalizio criminale e non di un mero esponente sia pur apicale.
Relativamente al delitto di traffico di influenze di cui al capo 129, non era stato dato conto del profilo dell’illiceità della mediazione richiesta, non essendo rilevante che i proprietari dell’imbarcazione RAGIONE_SOCIALE non si sarebbero affidati all’Avv. COGNOME ove non avessero avuto notizia del rapporto di costui con il pubblico agente COGNOME COGNOME
Relativamente ai reati di truffa e di inserimento indebito in sistema informatico, non era stato spiegato come l’armatore-proprietario potesse concorrere nel reato aumentando i costi giornalieri delle retribuzioni in modo da far lievitare l’ammontare delle indennità per malattie falsamente attestate.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Dai documenti prodotti era dato desumere l’insussistenza di esigenze cautelari, non essendo stato comunque dato conto dell’attualità e concretezza del pericolo fondato su elementi specifici, tali da rendere riconoscibili situazioni nelle quali avrebbero potuto reiterarsi i reati ipotizzati, in rapporto alla vicinanza ai fa e alla manifestazione della potenzialità criminale dell’indagato.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria nella quale, in replica alle conclusioni del P.G., sviluppa i motivi riguardanti il capo 161 e il capo 129, segnala
l’esclusione dell’aggravante speciale con riguardo ai reati di truffa con ricadute sulla competenza, ribadisce argomenti a sostegno del motivo concernente le esigenze cautelari.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, dl. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Relativamente al delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. le doglianze sono aspecifiche, in quanto si risolvono in una contestazione che non tiene conto degli argomenti posti dal Tribunale a fondamento della decisione, peraltro correlata alla ricostruzione operata nell’ordinanza genetica.
Il Tribunale ha, invero, dato conto, attraverso l’analisi di plurime conversazioni intercettate, della veste dominante assunta dai COGNOME, in particolare il padre NOME e il figlio NOME -ritenuti esponenti di una cosca inquadrata in una locale di ‘ndrangheta-, nella gestione della società RAGIONE_SOCIALE, costituita nell’ottobre 2017 e formalmente intestata a COGNOME e a COGNOME.
Ciò che rileva, in particolare, è la circostanza (desunta dalle conversazioni di cui sono stati riportati frammenti significativi) della riferibilità delle decisioni, di tipo strategico (rapporti con COGNOME) sia inerenti a questioni economiche (anche nel rapporto con altri dipendenti), ai COGNOME, egemoni anche nella verifica dei conti, a dimostrazione non di un generico controllo ah extrinseco, ma di un diretto ed effettivo coinvolgimento gestionale, come riferito a cosa propria.
A fronte di ciò risultano inidonei a sovvertire la valutazione del Tribunale i generici rilievi incentrati sul rapporto di parentela tra i COGNOME e COGNOME e s fatto che COGNOME NOME fosse stato assunto come dipendente nel 2018, elementi che non valgono a superare la concludenza, non illogicamente ravvisata, dell’attestata posizione egemone dei COGNOME, che in relazione ai loro trascorsi e alla sopravvenienza di ulteriori indagini che avrebbero potuto coinvolgerli, avevano interesse ad eludere l’eventuale applicazione di misure di prevenzione.
Può dunque dirsi immune da vizi il giudizio del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. nel presupposto del
strumentale intestazione al ricorrente e a COGNOME delle quote della società, riferibile per contro ai COGNOME.
Inoltre, va rimarcato sotto il profilo soggettivo come il Tribunale abbia correttamente valorizzato l’orientamento in forza del quale occorre che la finalità che forma oggetto del dolo specifico sia riferibile ad almeno uno dei concorrenti nel reato, essendo sufficiente che gli altri siano consapevoli di tale finalità (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284796).
Correlativamente è stata non illogicamente ravvisata anche l’aggravante della finalità di agevolare il sodalizio di ‘ndrangheta, essendo stata assicurata attraverso la fittizia intestazione agli esponenti della cosca di inserirsi nel settore commerciale marittimo, al riparo dal rischio di misure ablatorie, peraltro solo in ragione della specificità del relativo contributo essendo stata esclusa una stabile e strutturata partecipazione al sodalizio.
Sono fondate le censure formulate con riguardo al delitto di traffico di influenze di cui al capo 129.
Deve rilevarsi al riguardo che il reato è integrato allorché intervenga un patto in forza del quale un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si fa dare o promettere per sé o per altri denaro o altra utilità come prezzo per la propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di specie si è fatto riferimento al rapporto interc:orrente con l’avv. COGNOME e all’amicizia di costui con NOME COGNOME, capitano di vascello, competente per materia e territorio a dirimere pendenze amministrative relative all’ormeggio del natante Blue Ocean.
Ma alla resa dei conti non è stato chiarito su quali basi potesse parlarsi della dazione o promessa di denaro o utilità all’Avv. COGNOME, diversa da quella eventualmente spettantegli in relazione alla svolgimento di compiti legati all’esercizio della professione e soprattutto non è stato chiarito in che modo potesse prospettarsi una mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, essendo stata richiamata al riguardo una conversazione tra COGNOME e il ricorrente nella quale si prospettava, come ipotesi, la possibilità di sfruttare «sta cosa…per il notturno. .per la deroga notturna», ciò che non costituisce l’attuazione di un’illecita intesa e soprattutto non spiega in che modo potesse in quel caso prospettarsi l’illiceità della mediazione, in assenza di uno specifico chiarimento dei termini della questione e della sottesa problematica (va del resto richiamato sul punto l’orientamento in forza del quale è ravvisabile mediazione illecita «se l’accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l’illegittimità
negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito»: Sez. 6, n. 1182 del 04/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282453).
E’ inammissibile perché genericamente formulato il motivo riferito alle ipotesi di truffa: la deduzione si risolve in una assertiva censura che non si confronta con la motivazione, nella quale è stata posta in luce la pluralità di condotte tenute anche dal ricorrente volte a propiziare la compiacenza di un medico e l’acquisizione illecita di informazioni in ordine alla calendarizzazione di visite fiscali, onde propiziare l’erogazione indebita di indennità a fronte di malattie solo fittiziamente attestate, con l’ulteriore artificio dello strumentale aumento degli importi indicati negli statini, sui quali era parametrata la percentuale dell’indennità.
Contrariamente a quanto genericamente prospettato nella memoria difensiva, l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non si riverbera sulla competenza in parte qua, giacché non è stata dedotta la mancanza di connessione tra i reati e per contro continua ad assumere rilievo essenziale in questa fase, ai fini della speciale competenza distrettuale, l’iscrizione di COGNOME nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. anche per il reato associativo, di cui è stata solo esclusa in sede di riesame la gravità indiziaria, senza che risultino intervenuti provvedimenti di separazione e di diversa definizione della relativa posizione (si richiama il principio affermato da Sez. 1, n. 43953 del 09/07/2019, GIP Tribunale Messina, Rv. 277499).
In definitiva si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione al delitto di cui al capo 129 con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
Deve ritenersi assorbito il motivo riguardante i profili cautelari, in quanto in sede di rinvio dovrà valutarsi l’incidenza dei rilievi difensivi alla luce del definiti quadro indiziario risultante dopo il nuovo esame nei termini suindicati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.
Così deciso il 29/11/2023