Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi; uditi i difensori degli imputati: AVV_NOTAIO per COGNOME e AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per COGNOME, i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 23 novembre 2023 all’esito di giudizio abbreviato, riteneva gli imputati, odierni ricorrenti, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ne capi 2) e 5) per COGNOME (acquisto e detenzione a fini di spaccio di kg. 1,5 e kg. 10 di cocaina) e nel capo 1) per COGNOME (acquisto e detenzione a fini di spaccio di kg. 10 di cocaina). E, con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ad essi rispettivamente contestata dell’ingente quantità nei capi 5) e 1), li condannava, con la riduzione per il rito, COGNOME alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 26.000 di multa, COGNOME alla pena di anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa.
I fatti erano ricostruiti sulla base delle attività investigative descritte ne informativa conclusiva del 12 agosto 2013 della Guardia di Finanza di Torino, relativamente ai traffici di ingenti quantitativi di cocaina importati dal Repubblica Dominicana e gestiti da un’articolata organizzazione torinese facente capo a NOME e a suo figlio NOME, che si avvalevano della collaborazione di altri soggetti (nei cui confronti si è proceduto separatamente), fra i quali, alla luce dei contenuti inequivoci delle plurime conversazioni intercettate e riscontrate dagli arresti e dai sequestri di droga, venivano agevolmente identificati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si avvaleva a sua volta di NOME COGNOME nel ruolo di responsabile della custodia e della destinazione allo spaccio nell’area romana della droga acquistata.
Quanto al capo 1), il tenore, chiaramente decifrabile, sia degli sms che dei colloqui captati sulle utenze di COGNOME – detto “orologio” e in rapporto con i COGNOME – e di COGNOME – indicato come “il malato della clinica” documentavano inequivocamente l’intermediazione del primo e le trattative con un ignoto fornitore per l’acquisto di una rilevante partita di 10 kg. di cocaina, la consegna del carico a un uomo di fiducia di COGNOME e gli incontri finalizzati al pagamento dilazionato del prezzo pattuito (45.000 euro per kg.).
Relativamente ai capo 2), dal contenuto altrettanto univoco dei messaggi scambiati emergeva che COGNOME era incaricato per conto di COGNOME della custodia di una partita di 1,5 kg. (3 panetti di 500 gr. ciascuno) di cocaina.
Sulla scorta degli sms e dei dialoghi intercettati era inoltre indubbiamente provato che COGNOME, d’intesa col socio COGNOME, aveva acquistato 10 kg. di cocaina al prezzo di euro 44.000 al kg. (capo 5), coinvolgendo nell’operazione
COGNOME sia per il ritiro del carico che per la cessione dello stupefacente ai clienti destinatari finali, per poi rendicontarne l’esito delle vendite frazionate.
La Corte d’appello di Roma, richiamato il concludente quadro probatorio quale emergeva dal tenore dei messaggi e dei colloqui captati concernenti la effettiva e diretta partecipazione degli imputati ai contestati episodi di acquisto e detenzione di partite di cocaina, delle quali alcune per ingenti quantitativi, confermava la sentenza di primo grado, disattendendo peraltro la prospettazione difensiva di un contributo minimo e marginale ex art. 114 cod. pen. che sarebbe stato offerto da COGNOME alla consumazione dei delitti contestati, nonché le richieste degli appellanti di un più mite trattamento sanzionatorio (considerato viceversa adeguato e proporzionato alla gravità delle condotte e alla dimostrata capacità a delinquere con riferimento al loro inserimento nel mercato illecito degli stupefacenti), anche mediante un diverso bilanciamento delle attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti anziché equivalenti alla contestata aggravante dell’ingente quantità, e all’aumento fissato per la continuazione.
Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
3.1. Il difensore di COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di mancanza o apparente motivazione, quanto:
all’affermazione di responsabilità per entrambi i reati di cui ai capi 2) e 5), attesa la carenza di elementi sicuramente indiziari delle ipotesi di detenzione a fini di spaccio di partite di cocaina ascritte all’imputato, anche con riguardo all’aggravante dell’ingente quantità, la cui sussistenza sarebbe stata affermata sulla base di generiche propalazioni oggetto di intercettazioni rimaste prive di riscontri oggettivi circa quantità, qualità e principio attivo dello stupefacente peraltro impropriamente desunti dagli atti investigativi del distinto procedimento torinese a carico del gruppo organizzato dai COGNOME;
al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., atteso il rilievo marginale e fungibile del contributo causale fornito alla consumazione dei reati;
alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante ex art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestata nel capo 5) e alla congruità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
3.2. Il difensore di COGNOME ha denunziato la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione:
in ordine all’affermazione della responsabilità per il delitto di cui al capo 1), attesa la carenza di obiettivi elementi probatori, anche con riguardo
all’aggravante dell’ingente quantità, individuati esclusivamente, anche circa i dati quali-quantitativi dello stupefacente acquistato e detenuto – a titolo di concorso con COGNOME e perciò a lui ascrivibile solo pro quota -, in base agli insufficienti esiti di intercettazioni rimaste prive di riscontri oggettivi, peralt impropriamente desunti dagli atti investigativi del procedimento torinese a carico del gruppo organizzato dai COGNOME.
Con successiva memoria in data 7 ottobre 2025 – intitolata “motivi nuovi” la difesa di COGNOME ha ribadito la valenza meramente congetturale dell’affermazione di colpevolezza – pure in assenza di riscontri oggettivi – quanto all’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che le articolate e diffuse censure dei ricorrenti, con riguardo all’affermazione di responsabilità in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti isi palesano, da un lato, prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo grado e di appello, e t dall’altro i aspecifiche, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della sentenza impugnata.
A ben vedere, con riguardo alle posizioni dei singoli ricorrenti, i ricorsi ripropongono prevalentemente doglianze già mosse con i motivi d’appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso probatorio dei dati acquisiti, prospettando sostanzialmente una non consentita rivisitazione da parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito, assistite per contro da una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici e convergenti nell’interpretazione dei chiari e inequivoci contenuti delle plurime conversazioni captate e riscontrate dagli esiti investigativi e degli atti di arresto e sequestro della polizia giudiziaria.
La Corte territoriale, nell’operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa il disvelamento del reale significato dei colloqui intercettati, aventi a oggetto la dinamica delle illecite attività. E, con riguardo alla prova intercettativa, va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dia captati e l’interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti in motivazione, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica in relazione alle massime di
esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Orbene, attesa la correttezza delle inferenze tratte dal tenore delle plurime conversazioni intercettate e trascritte nel contesto della analitica motivazione, riscontrate dagli esiti di complesse operazioni investigative di polizia giudiziaria, ne deriva come lineare e logico corollario la palese infondatezza degli assunti difensivi i che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte (concorsuali) di partecipazione alle contestate condotte criminose. Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e anche con riguardo al profilo soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutato in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcuna spiegazione alternativa.
In linea AVV_NOTAIO, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò non censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità.
Il Collegio ritiene pertanto non fondati tutti í motivi di ricorso avanzati dai difensori di COGNOME e COGNOME con riguardo all’affermazione di responsabilità in ordine alle fattispecie di reato rispettivamente ad essi contestate, anche con riguardo alla specifica aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 per l’acquisto e la detenzione a fini di spaccio di kg. 10 di cocaina (rispettivamente, nei capi 1 e 5).
Quanto al capo 1), il tenore, esplicito e chiaro, sia degli sms che dei colloqui captati sulle utenze di COGNOME e COGNOME documentavano l’intermediazione del primo e le trattative con l’ignoto fornitore per l’acquisto di una rilevante partita d 10 kg. di cocaina, la consegna del carico da parte di COGNOME a un uomo di fiducia di COGNOME e gli incontri fra i vari protagonisti dell’operazione per definire le condizioni del pagamento dilazionato del prezzo pattuito (45.000 euro per kg.)
Relativamente al capo 2), dal contenuto parimenti esplicito e univoco dei messaggi scambiati emergeva che COGNOME, su incarico di COGNOME, aveva svolto il ruolo di custode di una partita di 1,5 kg. (suddivisa in 3 panetti di 500 gr. ciascuno) di cocaina.
Sulla scorta degli sms e dei dialoghi intercettati risultava inoltre accertato che COGNOME, d’intesa con COGNOME, aveva acquistato 10 kg. di cocaina al prezzo di euro 44.000 al kg. (capo 5), incaricando COGNOME per il ritiro e la custodia del
carico e per la successiva cessione dello stupefacente ai destinatari finali, rendicontando poi a NOME l’esito delle vendite frazionate.
Di qui il corretto e conclusivo giudizio di merito circa il carattere concreto, specifico e funzionale del coinvolgimento e del contributo causale – perciò sicuramente non marginale – consapevolmente prestato da COGNOME alla realizzazione delle contestate condotte criminose, in concorso pieno con altri soggetti giudicati separatamente.
Sicché, in definitiva, il giudizio di colpevolezza degli imputati per i descritti reati appare congruamente e logicamente argomentato in fatto, con un coerente apprezzamento di merito delle acquisite risultanze probatorie, ed è perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata.
Ritiene pertanto il Collegio che le relative censure difensive siano – tutte prive di fondamento, siccome attinenti sostanzialmente al merito delle soluzioni decisorie e per molti versi aspecifiche.
Il Collegio ritiene, del pari, non fondati i motivi di ricorso avanzati dal difensore di COGNOME in materia di trattamento sanzionatorio, attinenti / per un verso / al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e i per altro verso, più in AVV_NOTAIO, alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva.
Va rimarcato, infatti, che la Corte territoriale, nell’operazione valutativa della congruità della pena inflitta, ha giustificato tanto il diniego dell’attenuante di cu all’art. 114 cod. pen. e della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, quanto la determinazione del concreto trattamento sanzionatorio, con riferimento fattuale al significativo rilievo del contributo causale prestato dall’imputato nelle fasi di custodia, consegna e spaccio delle partite di cocaina acquistate da COGNOME, all’indubbia gravità dei fatti di reato relativi al traffico di droga, anche per ingenti quantitativi le all’inserimento delle condotte nel contesto criminale del mercato illecito degli stupefacenti.
Di talché, si palesano inammissibili le relative doglianze attinenti alle soluzioni di merito circa la adeguatezza e proporzione del trattamento sanzionatorio, che, siccome esplicitamente e congruamente argomentate in fatto, risultano insindacabili in sede di scrutinio di legittimità della sentenz impugnata.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi WErfiTnIsSMITTI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2025.