Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA NOTTE NOME COGNOME nato a BISCEGLIE il 19/05/1974
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 36)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile
del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito hanno riscontrato la responsabilità del La Notte sulla base d plurimi elementi da cui è risultato il ruolo dell’imputato di stretto collaboratore dell’Amor
e parte integrante della sua organizzazione, come tale perfettamente a conoscenza del carico di droga da pagare al COGNOME attraverso il COGNOME. La qualità di cocaina dello stupefacente è stata chiarita dal COGNOME, oltre che dal fatto che il Gallo aveva la disponibilità di cocaina pietre”. Il fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 cit. è stato ragionevol escluso sulla base della gravità dei fatti, stante la riscontrata sussistenza di un tess organizzativo di carattere strutturato e non occasionale nell’illecita attività di narcotra oggetto di accertamento.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
liere estensore
GLYPH
Il 11resente