Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del Tribunale del riesame di Salerno letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LI difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso averso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 9 aprile 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73-80 comma 2, d.P.R. 309 del 90, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.,
rispettivamente contestati ai capi 1) e 2) dell’imputazione provvisoria, aventi ad oggetto, la partecipazione, con ruolo di stretto collaboratore di COGNOME NOME, capo dell’associazione finalizzata all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana dall’Equador e dal Canada, destinati alla cessione ad organizzazioni criminali interne, previo recupero ed esfiltrazione dall’area portuale, nonché il concorso nell’importazione dall’Equador di 219,14 kg di cocaina, trasportati dalla motonave NOME sbarcata nel porto di Salerno e destinati alla RAGIONE_SOCIALE di ‘ndrangheta NOME COGNOME.
Ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi.
1.1.Con il primo motivo denunciano la violazione dell’art. 74 d.P.R. 309 del 90 per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e inidoneità degli elementi valorizzati nell’ordinanza ad integrare la partecipazione del ricorrente ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, potendo al più configurarsi il concorso nel reato fine. Il Tribunale ha recepito acriticamente le considerazioni del GIP, ma non ha tenuto conto della fungibilità delle condotte del ricorrente, indicativa della estemporaneità del coinvolgimento illecito piuttosto che dell’affectio societatis; la singola cessione contestata non è elemento idoneo a dimostrare la partecipazione associativa del ricorrente, mancando il rapporto continuativo con gli altri partecipi e l’apporto stabile al sodalizio, stante il numero limitato di circostanze in cui è intervenuto.
1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 73 d.P.R. 309 del 90 per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si sostiene che dal compendio probatorio emerge solo una mera conoscenza con il COGNOME, l’assenza di un contributo causale effettivo o agevolatore della condotta altrui e di una condotta efficace per la realizzazione del reato.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 416-bis.1. cod. pen. per mancanza di elementi idonei e sufficienti ad affermare la natura agevolatrice mafiosa della condotta del ricorrente, invece, indotto a temere per la propria incolumità a seguito di disguidi sorti con la RAGIONE_SOCIALE in relazione all’estrazione della sostanza stupefacente dal porto di Salerno, secondo le dichiarazioni di COGNOME NOME.
1.4. Con il terzo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 274 275, comma 3, cod. proc. pen. avendo il Tribunale fondato la prognosi di recidiva su elementi ipotetici ed astratti, non concreti, valorizzando solo il rapporto con il COGNOME e violando i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale.
Con memoria il difensore ha ribadito i motivi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che risultano meramente oppositivi, risolvendosi in una generica contestazione degli elementi posti a fondamento della decisione, senza, tuttavia, indicare specifiche incoerenze valutative del complesso compendio probatorio, costituito dalle risultanze delle intercettazioni su utenze dedicate e ambientali sulle autovetture in uso agli indagati nonché da servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri e videoriprese registrate presso l’abitazione di COGNOME NOME.
1.1. Del tutto infondata è la contestazione del ragionamento del Tribunale, che avrebbe desunto la partecipazione associativa del ricorrente solo dagli elementi relativi al reato fine, trattandosi di percorso argomentativo legittimo, specie a fronte della consistenza e complessità dell’operazione di importazione di oltre 200 kg di cocaina, oggetto del capo 2) dell’imputazione provvisoria, in cui risultano coinvolti il COGNOME e un emissario degli COGNOME nonché due esponenti di detta RAGIONE_SOCIALE. Anche in questa operazione il ricorrente presenziava all’incontro tra il COGNOME, i calabresi e i napoletani, come già avvenuto per un’operazione precedente.
L’ordinanza riporta, infatti, i colloqui tra il ricorrente e il COGNOME, che provano il ruolo fiduciario e l’attivismo nel reperimento di acquirenti disposti a prendere un intero container di sostanza stupefacente nel porto di Salerno, ne documentano la presenza costante al fianco del COGNOME sia presso l’abitazione del COGNOME, sia agli incontri con COGNOME NOME e il COGNOME, coinvolti nell’operazione che si snoda dal marzo all’ottobre 2022, prima di passare ad esaminare l’importazione più imponente.
Ne deriva che la critica difensiva di estemporaneità ed episodicità della condotta trascura di valutare l’intero compendio probatorio e, soprattutto, di tener conto della collaborazione del COGNOME, ignorata nel ricorso, che forniva agli inquirenti informazioni sull’evoluzione dell’operazione e sul rischio corso dal COGNOME e dal ricorrente, caduti nelle mani degli COGNOME a causa dei disguidi sorti per l’estrazione della cocaina dal porto di Salerno: circostanza che, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, prova il pieno coinvolgimento del ricorrente insieme al COGNOME nell’operazione, conclusasi con il sequestro del carico di cocaina contenuto in due container il 29 marzo 2023, come illustrato nell’ordinanza (pag. 18- 19).
Risulta, pertanto, giustificata la valorizzazione di detto episodio, rilevantissimo, anche in chiave associativa, per l’imponenza del carico e per il ruolo del COGNOME, indispensabile per il recupero del carico una volta giunto nel
porto, grazie ai contatti con soggetti interni al porto e con i venditori, tanto conoscere i numeri dei containers, come emerso sin dalle prime intercettazioni riportate nell’ordinanza.
Del tutto generica è la contestazione della partecipazione del ricorrente all’associazione, fondata, come già detto, sul ruolo fiduciario e sul coinvolgimento al fianco del COGNOME negli incontri con i protagonisti interessati alle operazioni di importazione, anche quella avente ad oggetto un carico di olio di girasole, pacificamente utilizzato quale termine di copertura per schermare l’importazione di sostanza stupefacente, quantificata in kg anziché in litri.
L’ordinanza, inoltre, dà atto della risalente collaborazione del ricorrente con il COGNOME nelle importazioni di droga dall’estero sin dal 2006, dei viaggi compiuti insieme al COGNOME anche all’estero, della presenza presso l’abitazione del COGNOME, della significatività della presenza all’incontro del 24 marzo 2023 al quale parteciparono anche gli COGNOME a riprova della fiducia in lui riposta e della consapevolezza del loro ruolo di destinatari, confermato anche dalle dichiarazioni rese dall’COGNOME, incaricato di seguire per conto degli COGNOME l’operazione di recupero del carico, che ha riconosciuto fotograficamente il ricorrente come autista del COGNOME (v. pag. 28-29). Risulta, inoltre, chiara la consapevolezza del ricorrente circa la destinazione di parte del carico ad altre cosche appartenenti alla camorra, elemento che ha fondato la contestazione dell’aggravante indicata.
La contestazione sul punto, oltre ad essere del tutto infondata è inammissibile per carenza di interesse, non incidendo la sua eventuale esclusione sul termine di fase della misura cautelare applicata per il reato associativo, più grave (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489, ove si afferma che nel procedimento cautelare sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sulran” sul “quomodo” della misura).
Anche in punto di esigenze cautelari l’ordinanza si sottrae a censura, risultando giustificata la prognosi di recidiva non solo dalla presunzione posta dall’art. 275 comma 3 bis c.p.p., ma anche dalla risalente collaborazione del ricorrente con il COGNOME nel traffico illecito e dalla progettualità coltivata do sequestro del carico con un nuovo viaggio in Spagna, ove evidentemente dispone di contatti e canali conosciuti insieme al COGNOME.
Giustificata è anche la scelta della misura, ritenuta l’unica idonea ad interrompere contatti e arginare la progettualità illecita nonché proporzionata all’allarmante gravità dei fatti.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.