Traffico di droga: La Cassazione e il ruolo del trasportatore
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso significativo di traffico di droga, confermando la condanna per un soggetto che aveva importato un’ingente quantità di stupefacenti. La decisione ribadisce principi fondamentali del processo penale, in particolare i limiti del giudizio di legittimità e la valutazione della responsabilità penale di chi fornisce un supporto logistico all’attività illecita. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti: L’importazione di 880 kg di Marijuana
Il caso riguarda un uomo condannato dalla Corte di Appello di Catania per aver trasportato e importato, a bordo di una motonave, ben 880 chilogrammi di marijuana proveniente dall’Albania. L’imputato, dopo l’ormeggio dell’imbarcazione, era stato visto scendere e allontanarsi rapidamente. La droga era stata rinvenuta a bordo, confezionata in numerosi imballaggi di cellophane e nascosta nella stiva.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sua effettiva responsabilità, sostenendo che le prove non fossero sufficienti.
2. Carenza di motivazione riguardo all’aggravante dell’ingente quantità, un elemento che aumenta notevolmente la pena.
3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sanzione.
La Valutazione della Cassazione sul traffico di droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze. I giudici hanno chiarito che il primo motivo non rientrava tra le censure ammissibili in Cassazione. Il ricorrente, infatti, non lamentava un errore di diritto, ma chiedeva una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione ha il compito di verificare solo la correttezza logica e giuridica della motivazione, non di riesaminare il merito della vicenda.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello “congrua, esauriente ed idonea”. I giudici di merito avevano logicamente dedotto il coinvolgimento dell’imputato da una serie di elementi: era stato visto scendere dalla motonave, di proprietà della moglie, e allontanarsi subito dopo l’arrivo. Questo comportamento è stato considerato sintomatico del suo ruolo materiale nel trasporto e nella navigazione. Anche se non direttamente coinvolto nell’acquisto, aveva fornito il mezzo di trasporto e l’assistenza necessari, partecipando attivamente al traffico di droga. La sua consapevolezza dell’ingente quantità era stata inoltre desunta dalla necessità di reclutare altre persone per le operazioni di scarico.
Anche per quanto riguarda l’aggravante e le attenuanti, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, la cui motivazione è stata giudicata adeguata e priva di vizi logici. La gravità della pena era giustificata dall’obiettiva gravità della condotta e dall’enorme quantità di stupefacente che sarebbe stata immessa sul mercato. Inoltre, l’imputato non aveva fornito elementi concreti e positivi che potessero giustificare la concessione delle attenuanti.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma di due principi cardine del nostro ordinamento. Primo, il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito: non si possono riproporre questioni legate all’interpretazione delle prove. Secondo, nel reato di traffico di droga, anche chi fornisce un contributo logistico essenziale, come il mezzo di trasporto, è considerato a pieno titolo responsabile, poiché la sua azione è indispensabile per la riuscita dell’operazione criminale. La decisione sottolinea come la gravità del fatto, desunta dall’enorme quantitativo, sia un criterio centrale per determinare l’adeguatezza della pena.
Fornire una barca per un trasporto di droga costituisce reato?
Sì, secondo la Corte, fornire il mezzo di trasporto e l’assistenza durante la navigazione integra un ruolo materiale nel reato di traffico di droga, attestando il pieno coinvolgimento nella condotta illecita, anche senza una partecipazione diretta all’acquisto dello stupefacente.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, il ricorso in Cassazione non può basarsi su una nuova valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte si limita a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle scelte probatorie fatte dai giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALATABIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, 80, d.P.R. 309/ per avere trasportato ed importato a bordo di una motonave una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana proveniente dall’Albania, pari 880 chilogrammi.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motiv in ordine alla affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo, lamenta violazione legge e carenza di motivazione in ordine alla aggravante della ingente quantità, considerat che per le droghe leggere la soglia è di due kilogrammi. Con il terzo motivo lamenta la mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruz fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguard insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che il NOME è stato visto dagli operanti scendere d motonave di nome NOME, di proprietà della moglie ed allontanarsi dal posto dal porto di ripos a bordo di una autovettura. La circostanza che il ricorrente si sia allontanato subito l’ormeggio della motonave è sintomatica del fatto che egli non fosse coinvolto nell’acquisto tuttavia attesta il ruolo materiale svolto durante il trasporto e durante la navigazione, a egli fornito il mezzo di trasporto e assistenza durante la navigazione. A bordo della motonave stata rinvenuta marijuana del peso di 880 chilogrammi confezionata in imballaggi di cellophan cellophane posti nella stiva. La Corte territoriale ha anche evidenziato la consapevolez dell’imputato che lo stupefacente trasportato fosse di ingente quantità, posto che si era r necessario reclutare persone per provvedere allo scarico. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanzia avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, sulla bas apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo perciò insindacabili in questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla obiettiva gravità della condotta non rilevante contributo offerto circa la potenziale immissione nel mercato di un così inge quantitativo di sostanza stupefacente. Peraltro, il giudice a quo ha rilevato la mancata prospettazione da parte dell’imputato di concrete e positive circostanze da valutare ai dell’attuazione del trattamento sanzionatorio.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissib declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in fav Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente