Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47611 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME n. in Georgia il 20/9/1989
RAGIONE_SOCIALE n. in Lituania il 23/2/1980
NOME n. in Georgia il 12/6/1970
NOME COGNOME n. in Georgia il 16/5/1972
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 8/4/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibili dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Roma, su richiesta delle parti, applicava agli imputati la pena da ciascuno prospettata con l’assenso del P.m. in relazione al delitto d tentata rapina aggravata loro concorsualmente ascritto in rubrica.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. NOME COGNOME che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 143 e 178 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 24 Costituzione per effetto dell’omessa traduzione della sentenza impugnata.
Il difensore, premesso che gli odierni ricorrenti sono alloglotti e che nell’udienza convalida sono stati assistiti da un interprete, sostiene l’illegittimità e, comunque, l’ineff della rinunzia alla traduzione scritta degli atti del processo effettuata in quella sede. Ded in particolare che l’illegittimità della rinunzia consegue alla violazione dell’art. 51 bis di cod.proc.pen. che ne subordina gli effetti alla consapevolezza dell’imputato circa l conseguenze che derivano dall’atto. Aggiunge che, in ogni caso, la motivazione della sentenza non è stata tradotta neppure in forma orale in quanto non redatta contestualmente con conseguente pregiudizio per le ragioni della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità delle censure, comunque manifestamente infondate. Il difensore non chiarisce le ragioni per cui la rinunzia alla traduzione scritta atti effettuata dagli imputati in sede di udienza di convalida risulterebbe illegitti inefficace ai sensi dell’art. 51bis, comma 3, disp. att. cod.proc.pen., atteso che in detta era garantita l’assistenza dell’interprete e del difensore di fiducia in grado di renderli e delle conseguenze dell’atto. V’è da aggiungere che, nella specie, pare dubbia la stessa sussistenza del requisito della mancata conoscenza della lingua italiana in relazione a tutti ricorrenti, trattandosi di soggetti nei cui confronti, con la sola eccezione dell’Avaliani, ritualmente contestata e ritenuta la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, c suggerisce una significativa e risalente permanenza degli stessi sul territorio nazionale incompatibile con l’addotta ignoranza della lingua.
1.1 Questa Corte, inoltre, ha chiarito in tema di traduzione degli atti che, in mancanza d elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del dirit difesa, l’omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modif dell’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111 -02; n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, quantificata nel suo ammontare tenendo conto dei rilevanti profili di colpa nella determinazione della causa d’irricevibilità dell’impugnaz
2.1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2000, nel dichiarare l’illegittimi costituzionale dell’art. 616 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che la Corte cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha rimarcato che la natura sanzionatoria della condanna in esame esige la valutazione della condotta del destinatario, anche in relazione all’elemento soggettivo. I detta prospettiva, nel rispetto del principio d’uguaglianza, se può andare esente dall condanna alla sanzione pecuniaria il ricorrente che abbia proposto il ricorso poi dichiarat inammissibile, “ragionevolmente fidando nell’ammissibilità”, nel caso contrario, ove il ricors ignori colposamente il dettato normativo posto a fondamento del sindacato di legittimità ovvero orientamenti consolidati della giurisprudenza o ancora prospetti enunziati smentiti dall’accesso agli atti, ove consentito, o in palese ed irriducibile contrasto con gli accertame di merito, il giudice è tenuto a graduare l’importo della sanzione pecuniaria, ragguagliando grado della colpa alla latitudine della forbice edittale.
2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, valutato il coefficiente colposo alla luc dei contenuti del ricorso, stimasi equa la determinazione della sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 22 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore