Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10452 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10452 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME STANKA C.UCODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 gennaio 2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 4 cod.pen., così riqualificata l’originaria imputazione, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del portafogli di NOME, contenuto all’interno di una borsa, non riuscendovi a causa del marito della persona offesa, condannandola alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 600,00 di multa (fatto commesso il 10.10.2023).
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione di legge e la nullità della sentenza impugnata oltre che della sentenza di primo grado ex art. 143 cod.pen.
Si assume che sussiste la invocata violazione di legge per la mancata traduzione degli atti processuali, compresa la sentenza di primo grado, in lingua bulgara o in altra lingua nota all’imputata, con conseguente violazione del diritto di difesa nella sua declinazione di diritto a prendere parte consapevolmente al processo.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod.pen. con riferimento al difetto di prova in ordine alla declaratoria di responsabilità penale dell’imputata ed alla violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 125, 192, 533, comma 2, cod.proc.pen.).
Si assume che nel caso di specie difetta un approfondito vaglio della sentenza di primo grado anche dal punto di vista motivazionale in ordine alla sussistenza del reato contestato e neppure viene adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen.
Si assume che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla ragioni per cui ha ritenuto inapplicabile la norma de qua.
Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e l’inosservanza dell’art. 58 legge n. 689 del 1981, come modificata dalla c.d. riforma Cartabia, per avere negato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sulla mera considerazione della inadeguata efficacia deterrente.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il primo motivo é fondato con assorbimento delle ulteriori doglianze.
La censura attinge la statuizione con cui la Corte d’appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata traduzione all’imputata in lingua bulgara o in altra lingua a lei nota, ha rigettato l’eccezione ritenendo che non ricorra detta nullità ma al più, qualora sia stata proposta una specifica richiesta di traduzione, nella specie insussistente, vi sia luogo per una remissione del termine per impugnare.
L’interpretazione offerta dalla Corte di merito si inscrive nell’alveo di un contrasto esistente nella stessa giurisprudenza di legittimità nell’ambito della quale si sono registrati orientamenti contrapposti con ulteriori divaricazioni interpretative.
Secondo l’indirizzo più diffuso, la mancata traduzione della sentenza determina solo la sospensione o comunque la dilazione del termine per impugnare in capo all’imputato fintanto che questi non abbia ottenuto la compiuta conoscenza dell’atto in un idioma allo stesso accessibile.
Si è a tal fine proposto il ricorso all’istituto di cui all’art. 175 cod. proc. pen., affermandosi che l’imputato, una volta decorso il termine per impugnare la sentenza depositata in lingua italiana senza la debita traduzione, verificandosi una causa di forza maggiore che gli impedisce di esercitare il diritto di impugnazione, dovrebbe attivare lo strumento restitutorio (Sez. 4, n. 13263 del 01/12/2022, dep. 2023, non mass.; Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022, Rv. 283407-01).
In base a diverso indirizzo, la sanzione conseguente all’omessa traduzione della sentenza va individuata nella categoria della nullità. Anche questo filone non è scevro da distinguo al suo interno, talvolta affermandosi che la relativa eccezione costituisce ‘atto personalissimo’ riservato al solo imputato (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rv. 270327 – 01; Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278873- 01) ovvero, in altre pronunce, rimarcandosi l’onere di allegare il ‘pregiudizio effettivo’ derivante dall’inadempimento (Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Rv. 269982-01).
In ragione del contrasto giurisprudenziale manifestatosi sulle conseguenze derivanti nei confronti dell’imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana dall’omessa traduzione “nella lingua a lui nota” della sentenza e del decreto di citazione per il giudizio di appello, la Seconda Sezione penale della della Corte di
Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod.proc.pen., ponendo due quesiti: «se la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato alloglotta integri una nullità generale a regime intermedio ovvero determini il solo differimento per l’imputato della decorrenza del termine per l’impugnazione»; «se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana».
Una volta assegnata la questione alle Sezioni Unite, il Supremo Consesso con sentenza n. 38306 del 29.5.2025, Rv. 288798, dopo aver analizzato il contesto normativo, anche europeo, di riferimento ed aver dato conto degli orientamenti registratisi nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio secondo
cui ‘L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’esecuzione della traduzione oltre “un termine congruo”, in violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza).
Le Sezioni Unite, si legge in motivazione, hanno in primo luogo rilevato che ‘.. Il diritto dell’imputato alla traduzione degli atti processuali non era espressamente disciplinato dal codice di rito, in quanto l’art. 143 cod. proc. pen. riconosceva all’imputato il diritto all’assistenza linguistica essenzialmente come «diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa». E’ stato grazie all’intervento della Corte costituzionale (sentenza 12 gennaio 1993, n. 10) che venne riconosciuto all’imputato anche il diritto alla traduzione degli atti, benché non espressamente previsto ‘.
Con riguardo alle conseguenze derivanti dall’omessa traduzione degli atti, le Sezioni Unite hanno inteso ribadire la linea interpretativa già tracciata da Sez. U, Niecko in cui, con riferimento al vizio derivante dalla mancata traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale entro un termine congruo in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana, aveva statuito che l’omessa traduzione determini in ogni caso la nullità dell’ordinanza cautelare sulla base di ragioni sistematiche che trascendono la specifica natura del provvedimento preso in esame in quel contesto e che si basano
fondamentalmente su di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 143 cod.proc.pen.
Hanno quindi ritenuto che analoghe ragioni di ordine sistematico conducano ad individuare nella medesima sanzione la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione delle sentenze nella fase del giudizio di cognizione.
A riguardo hanno in particolare posto in rilievo che ‘.. La traduzione costituisce per l’imputato che non comprende la lingua italiana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa, garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. Essenziale per l’imputato è non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delle ragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente e consapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione ‘.
Fatte queste premesse in ordine alla sanzione prevista per l’omessa traduzione della sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che ‘ la nullità non investe il giudizio, ma soltanto la «sentenza-documento» redatta esclusivamente in lingua italiana…’ e che ‘..la mancata traduzione della sentenza non travolg (e) l’atto in sé (e quindi la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma att(iene) al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza ‘.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, deve convenirsi che la sentenza impugnata sia incorsa nella denunciata violazione, a fronte di una nullità tempestivamente dedotta nel giudizio di appello.
Risulta altresì incontestato sia che l’imputata di nazionalità bulgara non comprendeva la lingua italiana sia che la sentenza di appello, come quella di primo grado, non é stata tradotta in lingua a lei nota, in mancanza di una richiesta avanzata a riguardo dalla difesa della medesima.
Ebbene, poiché la nullità dedotta nel giudizio di appello integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett.c) cod.proc.pen., deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata nonché della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Bologna in data 6.11.2023, intesa come sentenza documento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna affinché provveda alla rinnovazione dell’atto nullo mediante la traduzione in lingua nota all’imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza documento emessa dal Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME il 6.11.2023 e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per la rinnovazione dell’atto nullo.
Così deciso in Roma il 15.1.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME