Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49908 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49908 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME (CUI 01MTETE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen., eccependo violazione di legge e nullità della sentenza, stante la sua mancata traduzione in lingua comprensibile all’imputato (cittadino albanese).
La censura proposta è manifestamente infondata, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra alcuna ipotesi di nullità, ma comporta soltanto, qualora vi sia stata specific richiesta della traduzione, che i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (cfr. Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, Rv. 283965 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
re estensore
Il Presidente