Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5447 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5447 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/09/2025 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sezione 4, con sentenza n. 28440 del 20 giugno 2025, con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, costituto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fine di spaccio, in concorso con NOME COGNOME, gr. 234,34 di hashish e gr. 9,20 di cocaina.
Avverso l’indicata sentenza, l’indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 143 cod. proc. pen., per non essere stato il decreto di fissazione dell’udienza camerale tradotto in lingua nota all’indagato;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 143 cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per omessa traduzione scritta con una motivazione apparente, non avendo considerato che il difensore, non essendo stata notificata l’ordinanza tradotta al proprio assistito, non ha potuto interloquire con costui in ordine alle motivazioni e alle valutazioni svolte dal g.i.p., come affermato da Sez. 6, n. 20679/2024;
2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., stante l’assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, stante la distanza temporale tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura e l’incensuratezza dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in accoglimento del ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la quale aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perché non tradotta, per iscritto, in lingua nota all’indagato, la sentenza rescindente aveva affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la procedura di traduzione di urgenza, prevista per l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e la contestuale ordinanza applicativa di misura dall’art.
51-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., contempla, ove non sia pregiudicato il diritto di difesa dell’indagato, la mera traduzione orale, anche in forma riassuntiva, che non svolge funzione sostitutiva, bensì integrativa delle garanzie di cui all’art. 143 cod. proc. pen., sicché l’omessa o intempestiva traduzione scritta dell’ordinanza genetica, resa nei confronti dell’indagato alloglotto che non conosce la lingua italiana, salva espressa e consapevole rinuncia dello stesso, dà luogo nullità a regime intermedio, che può essere dedotta con la richiesta di riesame, a condizione che sia fatto valere un interesse attuale e concreto, consistente in un pregiudizio illegittimo del diritto di difesa, parametrato alla fattispecie, contraddistinta dall’omessa traduzione scritta, ma caratterizzata, pur sempre, dall’intervenuta traduzione orale in via d’urgenza (Sez. 4, n. 28440 del 20/06/2025, Pmt, Rv. 288423 – 01).
Nel caso in esame, la Corte aveva censurato ordinanza impugnata perché non assolveva all’onere motivazionale inerente all’interesse sotteso alla dedotta nullità, se non con riferimento generico nonché rimesso a clausole di stile alla lesione del diritto di difesa quanto alla contestazione della gravità indiziaria, della sussistenza delle esigenze cautelari e dei giudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata.
Inoltre, non emergeva alcun apprezzamento circa la lesione del diritto di difesa in considerazione, stante la traduzione orale, della natura e della portata dei fatti di cui all’incolpazione e delle ragioni della cautela nonché delle difese concretamente attivate anche personalmente dall’indagato, il quale, peraltro, in sede di riesame, ha dichiarato di essere innocente rispetto agli addebiti mossigli specificando, in particolare, di non aver spintonato il carabiniere.
3. Così ricostruita la vicenda processuale, il primo motivo è infondato.
Invero, secondo il condivisibile orientamento assunto da questa Corte di legittimità, l’omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Igs. 4 marzo 2014, n. 32, non integra alcuna nullità, né con riferimento a tale atto, né con riferimento a quelli da questo dipendenti, poiché l’avviso in questione non è incluso nell’elenco degli atti per i quali l’art. 143, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato da citato D.Igs., prevede l’obbligo di traduzione, né, in linea AVV_NOTAIO, esplica una funzione informativa in ordine alle “accuse” mosse al destinatario della misura cautelare (Sez. 2, n. 25673 del 04/05/2016, Sha, Rv. 267120 – 01; Sez. 6, n. 48647 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261139 – 01).
Su queste basi, è stata ritenuta manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis
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cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, né pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l’assistenza gratuita di un interprete (Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 267934 – 01).
Anche in tal caso, si è posto il rilievo che l’avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle “accuse” mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell’udienza fissata per l’esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore.
Di conseguenza, nessuna conseguenza di ordine processuale deriva dall’omessa traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame in lingua comprensibile all’indagato alloglotta.
Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse.
In sede di rinvio, il Tribunale ha evidenziato come la difesa non avesse motivato il proprio interesse a ricorrere, anche considerando che, nelle more, l’indagato era venuto a conoscenza dell’ordinanza tradotta, così garantendo la piena esplicazione dei diritti difensivi.
In ogni caso, il ricorso è generico, non indicando in che modo, una volta che l’indagato è venuto a conoscenza delle accuse a lui mosse, siano stati conculcati i diritti difensivi.
Il terzo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Invero, il Tribunale ha ribadito la sussistenza e l’attualità del pericolo di recidivanza – l’arresto in flagranza di reato è avvenuto il 24 febbraio 2025 -, in considerazione della modalità della condotta – ampiamente descritte a p. 2-3 dell’ordinanza impugnata – e del quantitativo, certamente non trascurabile, di droga sequestrata (234 gr. di hashish, suddivisi in due panetti, oltre complessivi 9,20 gr. di cocaina), unitamente al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi (un bilancino di precisione perfettamente funzionale e un rotolo di cellophane), modalità ritenute indicative, in maniera non implausibile sul piano logico, del fatto che all’indagato era stato affidato un carico di stupefacenti di indubbio valore economico, che denota l’affidabilità da questo rivestita verso i fornitori rimasti ignoti, anche considerando che il COGNOME, all’atto dell’arresto,
ha scagliato il telefono cellulare contro il muro, al fine evidentemente di impedire agli operanti l’accesso ai dati in esso custoditi.
Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato le precarie condizioni di vita ed economiche dell’indagato, il quale, peraltro, non è risultato svolgere alcuna attività lavorativa lecita, e considerando che la somma che l’indagato aveva con sé al momento dell’arresto, pari a 430 euro, è stata ritenuto il provento di pregresse attività di spaccio.
Quanto, infine, alla scelta della misura, si osserva che il Tribunale ha sostituto la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non ritenendo, comunque, che una misura non detentiva – la quale – sia idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, posto che essa, consentendo una libertà di movimento, non inciderebbe sulla possibilità di avere contatti con clienti e fornitori.
Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/12/2025.