Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 21 novembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 21 febbraio 2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 10 D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Avverso tale sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per eassazione, deducendo un unico motivo con cui lamenta l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 143 c.p.p., ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente escluso la necessità di traduzione degli atti del procedimento, tra cui le sentenze di primo e secondo grado, basandosi sulla presunzione di conoscenza della lingua italiana derivante dalla qualifica di imprenditore e dalla nomina di un difensore di fiducia. Tale omissione, a parere della difesa, integrerebbe una violazione del diritto di
difesa (art. 24 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché l’imputato alloglotta non sarebbe stato messo in condizione di comprendere appieno le accuse e le decisioni a suo carico. A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’elezione di domicilio presso il difensore non esonera dall’obbligo di traduzione degli atti (citando Sez. 4, n. 30143/2021) e che la legittimazione a eccepire la violazione spetta all’imputato stesso ( Sez. 2, n. 32057/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
L’unico motivo di ricorso ripropone, in termini sostanzialmente identici, una questione già correttamente esaminata e rigettata dalla Corte di appello con motivazione logica, coerente e giuridicamente ineccepibile, che si sottrae a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.
La Corte territoriale, nel respingere il motivo di gravame relativo alla mancata traduzione degli atti, ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. In particolare, il giudice d’appello ha evidenziato come l’imputato, nel corso dell’intero procedimento, non abbia mai dichiarato di non conoscere o di non comprendere la lingua italiana, presupposto indefettibile per l’attivazione RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dall’art. 143 c.p.p.
La sentenza impugnata ha correttamente osservato che l’imputato ha nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha eletto domicilio, senza mai manifestare alcuna difficoltà linguistica.
Il ragionamento della Corte fiorentina si pone in linea con il consolidato orientamento di legittimità, richiamato nella stessa sentenza impugnata, secondo cui “…l’art. 143 cod. proc. pen. non prevede l’obbligo indiscriminato della nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all’Autorità giudiziaria il poteredovere di valutarne la necessità” (cfr. Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili Rv. 284528 – 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, NOME, Rv. 273246 – 01).
In assenza di una specifica dichiarazione dell’interessato o di elementi concreti e oggettivi dai quali desumere la sua incapacità di comprendere la lingua italiana, non sussiste alcun obbligo per l’autorità giudiziaria di disporre d’ufficio la traduzione degli atti. Il diritto all’assistenza di un interprete e alla traduzione deg atti fondamentali non è una conseguenza automatica della condizione di straniero, ma una garanzia attivabile su richiesta dell’imputato o qualora emerga una sua effettiva e comprovata difficoltà di comprensione linguistica.
Nel caso di specie, il ricorrente non deduce di aver mai avanzato una tale richiesta, né indica specifici atti o momenti procedurali dai quali sarebbe emersa
la sua incapacità di comprendere la lingua italiana. Al contrario, le censure si risolvono in una doglianza astratta e generica, che si scontra con il dato fattuale, incensurabilmente accertato dai giudici di merito, della mancata esplicitazione di qualsiasi problema di comprensione linguistica da parte dell’imputato lungo i due gradi di giudizio.
Le sentenze richiamate dal ricorrente (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, Li, Rv. 281705 – 01 e Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327 – 01) non sono pertinenti al caso di specie, in quanto disciplinano le conseguenze della mancata traduzione laddove l’obbligo sia già sorto, ovvero in presenza di un imputato la cui incapacità di comprendere la lingua italiana sia stata accertata o dichiarata. Esse non incidono, invece, sul presupposto fondamentale, qui mancante, che fa sorgere tale obbligo.
Il ricorso, pertanto, non individua un vizio di violazione di legge nel percorso argonnentativo della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre la propria soggettiva valutazione a quella, del tutto congrua e immune da vizi logico-giuridici, operata dalla Corte di appello, sollecitando una rivalutazione di circostanze di fatto preclusa in questa sede di legittimità.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, equitativannente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 19/9/2025