Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
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sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, rideterminava la pena inflitta a NOME, per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen., nella misu concordata fra le parti in applicazione dell’art. 599 bis cod. proc. pen..
L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, la nullità della sentenza in ordine alla mancata traduzione della medesima in lingua conosciuta dal prevenuto.
Il ricorrente era cittadino albanese e non era emerso agli atti che conoscesse la lingua italiana.
La sentenza della Corte, redatta in lingua italiana, non gli era stata tradotta, così violando il diritto di difesa del prevenuto (Corte cost. n. 10 del 1993), sancito anche dagli artt. 143 cod. proc. pen. e 24 Cost., non risultando al medesimo comprensibile la motivazione per la quale la Corte non aveva individuato le cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
Si era così incorsi in un’ipotesi di nullità a regime intermedio, che era stata tempestivamente eccepita (si citavano Cass. n. 12 del 2000 e n. 5202 del 2004).
Si aggiungeva che la traduzione della sentenza avrebbe potuto essere omessa solo ove fosse stata raccolta prova univoca e tranquillante della conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana (Cass. nn. 13236/1990, 11946/1991, 13561/1998).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del NOME è inammissibile perché manifestamente infondato nei suoi presupposti di fatto.
La Corte d’appello, all’udienza di discussione del gravame, aveva dato che “informato l’imputato che ha la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee (art. 494 c.p.p.), il medesimo dichiara: parlo e comprendo la lingua italiana e non ho dichiarazioni da rendere”.
Si era pertanto accertato, secondo quanto affermato dallo stesso imputato appellante, che egli ben conosceva la lingua italiana, dovendosi così escludere l’altrimenti necessaria presenze di un interprete e l’invocata, nel ricorso, traduzione degli atti, e, quindi, della sentenza.
E’ venuto pertanto a mancare lo stesso presupposto di fatto posto a fondamento del ricorso: l’ignoranza, da parte del prevenuto, della lingua italiana.
Quanto, inoltre, alla procedura da seguire nel decidere l’odierno ricorso, da parte di questa Corte, occorre ricordare che l’art. 610, comma 5 bis (introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in tema di giudizio di legittimità, così dispone:
“Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625 bis.”.
Se ne deduce che, quando si prospetti la decisione di inammissibilità del ricorso, questo debba essere, comunque, deciso “senza formalità di procedura”.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.