Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia – adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen. – ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 05/12/2023 dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in riferimento ai reati previsti dagli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 otto 1990, n.309; essendo l’indagato stato individuato come soggetto inserito in un’associazione dedita al narcotraffico con posizione intermedia nella scala gerarchica e con il ruolo di distributore della sostanza da cedere al dettaglio.
Il Tribunale ha esposto che l’indagato aveva presentato istanza di revoca o sostituzione della misura assumendo, quale elemento nuovo, l’ordinanza con il quale il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza genetica nei confronti di alcuni coindagati per un deficit motivazionale; assumendo altresì, nel merito, l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza e comunque il difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata; ha quindi esposto che il GIP procedente aveva rigettato l’istanza ritenendo sussistente un grave quadro indiziario e l’inidoneità di misure cautelari meno afflittive.
Il Tribunale ha quindi rigettato l’eccezione di nullità sollevata dalla difes per mancata traduzione del provvedimento impugnato, non essendo tale adempimento previsto per le ordinanze in materia cautelare diverse da quella applicativa; ha altresì ritenuto infondato il motivo di appello attinent all’omessa valorizzazione dell’annullamento dell’ordinanza genetica nei confronti di altri coindagati, atteso che lo stesso era sopravvenuto per una mera ragione formale.
Ha altresì ritenuto non deducibile nella presente sede l’elemento rappresentato dal c.d. tempo silente, rilevando come unico periodo temporale rilevante – al fine di dedurre un’eventuale attenuazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari – fosse quello trascorso dall’esecuzione della misura, nel caso di specie ridotto; ha quindi ritenuto, anche alla luce dei precedenti dell’indagato, come proporzionata e adeguata la sola misura di massimo rigore.
2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Ha dedotto che la mancata traduzione in lingua conosciuta all’indagato dell’ordinanza di rigetto emessa dal GIP dovesse considerarsi nulla ai sensi dell’art.143 cod.proc.pen., in riferimento all’art.178, lett.c), cod.proc.pen.
Ha altresì esposto che il Tribunale non avrebbe dato adeguato conto dei provvedimenti già adottati in sede di riesame e con i quali era stata disposta la rimessione in libertà di altri coindagati; assumendo ulteriormente che il Tribunale non avrebbe fornito adeguati elementi di valutazione in ordine al c.d. tempo silente.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unitario motivo di impugnazione si articola su tre distinti punti.
Con il primo punto di doglianza, il ricorrente ha contestato la motivazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale, nella parte in cui non ha ritenuto perfezionata una nullità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza d revoca o di sostituzione della misura in quanto non tradotta in lingua nota all’indagato.
La doglianza è inammissibile, in quanto manifestamente infondata.
Sul punto, va rilevato come l’indicazione degli atti per i quali è obbligatoria la traduzione scritta a cura dell’autorità procedente, in relazion al disposto dell’art.143, comma 2, cod.proc.pen., debba considerarsi tassativa (Sez. 6, n. 1885 del 19/11/2020, dep. 2021, N., Rv. 280585) e che – negli stessi – rientrano i soli «provvedimenti che dispongono misure cautelari personali»; con la conseguenza che, al di fuori dell’ordinanza applicativa emessa dal GIP ai sensi dell’art.292 cod.proc.pen., non vi rientrano quelli emessi a seguito di istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare ai sensi dell’art.299 cod.proc.pen..
Difatti, tali provvedimenti (fatto salvo il caso particolare d aggravamento della misura o RAGIONE_SOCIALE relative prescrizioni, Sez. 6, n. 51951 del 17/10/2017, Minte, Rv. 271655) e specificamente nel caso di rigetto di istanza proposta dall’indagato, non limitano ab origine la libertà personale, ma costituiscono una conferma processuale del provvedimento attraverso il quale siffatta limitazione venne determinata, sicché appare ragionevole la sua esclusione dal novero degli atti per i quali è obbligatoria la traduzione
nella lingua del destinatario (Sez. 6, n. 50766 del 12/11/2014, COGNOME, Rv. 261537; Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, COGNOME, Rv 263318; Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285759, relative a ordinanza di rigetto dell’istanza di riesame ed esprimenti principi applicabili al caso di specie).
Tale interpretazione non è smentita dalla previsione dell’art. 143, comma 3, cod. proc. pen. che ammette l’individuazione di “altri” atti che, pur non rientrando espressamente nell’elenco del comma 2, siano ritenuti eventualmente su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente – essenziali alla conoscenza e alla comprensione RAGIONE_SOCIALE accuse rivolte all’imputato.
Si tratta, in effetti, di atti rispetto ai quali è di volta in volta rimes giudice l’apprezzamento della necessità di traduzione, in quanto “ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico”.
Nel caso in esame, tuttavia, nessuna specifica istanza è stata formulata dall’interessato al fine di rappresentare al giudice la necessità di provvedere alla traduzione della ordinanza in questione, per poter soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione lo stesso legislatore, significativamente, restringe nel perimetro RAGIONE_SOCIALE sole “accuse” enucleate a carico dell’imputato (Sez. 1, COGNOME, cit.), accuse che, invece, erano state poste a conoscenza dell’indagato nella sua lingua con la traduzione dell’ordinanza genetica.
Il secondo punto di doglianza – relativo alla mancata valutazione dell’intervenuto annullamento della misura nei confronti di altri coindagati deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto aspecifico, poiché lo stesso omette il necessario confronto con le argomentazioni spiegate dal Tribunale, anche in implicito riferimento al tenore dell’ordinanza di rigetto emessa dal GIP.
A tale proposito, in linea generale, questa Corte ha affermato che in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266889; Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha del tutto omesso di individuare quale sarebbe il potenziale effetto favorevole di tale statuizione in ordine alla propria specifica posizione, anche in considerazione del fatto che l’ordinanza genetica emessa nei confronti di altri indagati è stata annullata in relazione al difetto di autonoma valutazione degli indizi e RAGIONE_SOCIALE
esigenze cautelari da parte del GIP; e che, in sede di ordinanza impugnata, il giudice procedente ha preso analiticamente in esame gli elementi indiziari gravanti sull’odierno ricorrente, con argomentazioni con le quali lo stesso ha omesso del tutto di confrontarsi già in sede di originario appello.
Il terzo punto di doglianza, attinente al profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, va pure considerato inammissibile in quanto del tutto aspecifico sul piano intrinseco.
Non avendo il ricorrente indicato – in riferimento a un reato compreso tra quelli per i quali si applica la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva ai sensi dell’art.275, comma 3, cod.proc.pen. – il concreto lasso temporale oggetto di valutazione in riferimento alla maturazione del c.d. tempo silente.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 16 maggio 2024
GLYPH La Presidente
Il GLYPH nsigliere estensore