Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10581 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10581 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di XXXXXXXXXXXXX
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta travisamento dei fatti, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell’imputato ed alla penale responsabilità in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, Ł aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonchØ articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità
rilevato che la Corte di appello, con motivazione esente da illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni dell’assenza di condizioni patologiche idonee a compromettere la capacità di intendere e di volere dell’imputato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). In particolare, i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui la condizione di generica tossicodipendenza non Ł di per sØ idonea a dimostrare la sussistenza del vizio di mente totale o parziale, ravvisabile invero solo in caso di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti (Sez. 5, n. 12896 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279039 – 01);
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (vedi pagg. da 6 ad 8- della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede considerato, che, in ragione della data di commissione (3 giugno 2016), della contestata recidiva specifica e dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione conseguenti al rinvio delle udienze del 10 maggio 2019 e 5 novembre 2024 stante l’adesione
– Relatore –
Ord. n. sez. 3660/2026
CC – 05/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
del difensore all’astensione indetta dagli organismi di categoria (per complessivi mesi 6 e giorni 1), il termine massimo di prescrizione maturerà soltanto in data 3 dicembre 2026 con riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed in data 3 agosto 2043 con riferimento al delitto di cui agli artt. 56 e 629, comma secondo, cod. proc. pen.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/03/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.