Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26647 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26647 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 19/09/1960 avverso l’ordinanza del 22/01/2025 del Tribunale di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
L’Avv. NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
L’Avv. NOME COGNOME concludeva anch’egli nell’interesse di NOME COGNOME ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma preso atto del provvedimento di confisca disposto dal Tribunale in data 30 aprile 2024 (che aveva vincolato i beni di cui ai precedenti decreti del 28 novembre 2016, del 12 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016, del 10 gennaio 2017 del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017) disponeva il sequestro preventivo funzionale alla confisca di tali beni (quelli vincolati in origine con i decreti del 28 novembre 2016, 10
gennaio 2017 e 15 dicembre 2016 erano già stati oggetto di un precedente provvedimento di restituzione, disposto all’esito di altro incidente cautelare).
Il provvedimento di sequestro funzionale alla confisca veniva disposto in relazione alla condanna di NOME COGNOME per i reati di riciclaggio descritti nei capi di imputazione d), e), f) e g) della rubrica accusatoria.
Contro tale decreto veniva interposto riesame nell ‘ interesse di NOME COGNOME terzo interessato, già destinatario di un provvedimento di non doversi procedere in relazione alla contestazione di un reato associativo per decorso dei termini di prescrizione.
Il Tribunale, con l ‘ ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile il riesame per difetto di legittimazione del Corallo, ritenendo che lo stesso aveva chiesto la restituzione di beni non a lui riferibili, ma riferibili, invece, a complessi aziendali, proprietà immobiliari e conti correnti di società, nonché delle quote della società RAGIONE_SOCIALE a loro volta intestate ad altre società.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore munito di procura speciale del terzo interessato NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 321 cod. proc. pen., 648bis cod. pen.): contrariamente a quanto ritenuto i beni sarebbe richiesti sarebbero di esclusiva proprietà del Corallo;
2.2. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): la Corte di appello di Roma avrebbe eluso l ‘ esecuzione del provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione dei beni vincolati con il decreto di sequestro del 15/12/2016, rinnovando il vincolo in violazione del principio del ne bis in idem;
2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria del 5 maggio 2025 a firma dell’Avv. NOME COGNOME con la quale si rilevava la contraddizione tra il ritenuto difetto di legittimazione del Corallo, e quanto affermato negli originari provvedimenti di sequestro, secondo i quali i beni vincolati erano nella disponibilità del ricorrente, nonostante gli schermi societari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1.Il Collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni
Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 -01 Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
1.2. Nel caso in esame la questione devoluta al Tribunale per il riesame era essenzialmente quella di verificare la ‘ effettiva titolarità ‘ dei beni sequestrati in capo al COGNOME, prosciolto in primo grado per il reato associativo in quanto estinto per decorso del termine di prescrizione.
Si premette che il vincolo dei beni dei quali si chiede la restituzione è stato disposto dalla Corte di appello di Roma il 27 dicembre 2024 in relazione ai reati di riciclaggio per il quale è stato condannato NOME COGNOME
Al Collegio è devoluta la valutazione della legittimità del procedimento incidentale attivato dal COGNOME per ottenere la restituzione dei beni sequestrati dei quali, in via preliminare egli rivendica la titolarità.
Sul punto si rileva che la questione della ‘ titolarità dei beni ‘ , nonostante fosse stata precisamente individuata con l ‘ istanza di riesame, è stata affrontata in modo assertivo dal Tribunale, dato che, con l ‘ ordinanza impugnata, è stato perentoriamente escluso che il COGNOME avesse diritto alla restituzione poiché i beni richiesti erano riferibili a delle persone giuridiche.
Tale affermazione non tiene conto (a) del fatto che il vincolo in contestazione si riferisce a beni ‘ in origine ‘ vincolati con i decreti del 28 novembre 2016, del 12 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016, del 10 gennaio 2017, del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017, alcuni dei quali facevano riferimento a beni nella effettiva disponibilità del Corallo, (b) del fatto che la titolarità in capo al Corallo di tali beni è stata ritenuta anche dai provvedimenti di restituzione relativi ai beni sequestrati con i decreti del 28 novembre 2016, 10 gennaio 2017 e 18 dicembre 2017 (pag. 2 del provvedimento impugnato)
1.3. In sintesi il Collegio rileva:
-che con provvedimento del 27 dicembre 2024 sono stati vincolati con sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca i beni in origine sequestrati con i decreti del 28 novembre 2016, del 12 dicembre 2016, del 15 dicembre 2016, del 10 gennaio 2017, del 22 maggio 2017 e del 18 dicembre 2017 (ad eccezione dell ‘ appartamento di Beausoleil in Francia);
-che tali beni sono stati vincolati in relazione alla condanna di NOME COGNOME per i reati di riciclaggio contestati ai capi d) e), f) e g), al fine di garantire la possibilità di eseguire la confisca disposta con la stessa sentenza (pronunciata dal Tribunale di Roma del 30 aprile 2024),
-che in relazione ad alcuni dei beni in origine sequestrati era già stata disposta la restituzione in favore del Corallo, con esplicito riconoscimento in capo allo stesso della titolarità dei beni restituiti (si tratta dei decreti i decreti del 28 novembre 2016, del 10 gennaio 2017 e del 18 dicembre 2017);
-che la restituzione a COGNOME di tali beni era giustificata dalla estinzione per prescrizione del reato associativo del quale lo stesso era imputato;
-che l ‘ oggetto principale della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo del 27 dicembre 2024 era il riconoscimento della titolarità dei beni vincolati in capo al Corallo, titolarità che costituiva il presupposto per l ‘ istanza di restituzione;
-che in relazione a tale questione il provvedimento impugnato ha offerto una motivazione ‘ apparente ‘ che valorizza in modo assertivo la riconducibilità dei beni dei quali si chiede la restituzione a delle persone giuridiche, senza alcun confronto con la questione espressamente devoluta, che implicava la necessaria considerazione del contenuto degli originari decreti di sequestro e dei correlati provvedimenti di restituzione;
-che, quindi, deve essere rilevata la violazione di legge.
1.4. Si dispone, pertanto, l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell ‘ art. 324, comma 5, cod. proc. pen.