Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a gi abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribu di Catania, emessa il 3 marzo 2022, che aveva condanNOME i ricorrenti alle pene di gius in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso nei conf di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME ai quali, con violenza e minaccia e con l’ausilio d
correi separatamente giudicati, intimavano di consegnare a NOME la somma d 800 euro non correlata a nessun diritto.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
3. La COGNOME NOME.
3.1. Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudi responsabilità per non avere la Corte adeguatamente risolto la questione, prospetta con i motivi nuovi di appello, della identificazione dell’imputato e del correo COGNOME soggetti che avevano partecipato al fatto, non essendo stati costoro indicati necessaria precisione dalla persona offesa COGNOME NOME NOME due dei quattro sogget che si erano recati presso la sua abitazione minacciandola e colpendo al volto il p compagno NOME NOME.
La sola indicazione del nome e del cognome degli imputati da parte della vittim senza altri elementi probatori esterni a conforto, non basterebbe alla loro identific in mancanza di una individuazione fotografica o di una ricognizione di persona, c invece, avevano avuto luogo nei confronti di altro coimputato.
4. COGNOME NOME.
4.1.11 ricorso è sovrapponibile a quello proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE ulteriormente precisandosi che non è riscontrato, nei confronti del ricorrente, neanc circostanza riferita dalla vittima che egli fosse soprannomiNOME “NOME“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della sostan omologia delle censure – sono inammissibili perché proposti con motivi manifestament infondati.
Il giudizio di responsabilità dei ricorrenti si è basato sulle dichiarazio persona offesa NOME NOME, in ordine alla cui attendibilità i ricorrenti non mu contestazioni.
In punto di diritto, occorre ricordare il principio, ancora di recente ri secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoni l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da mani contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non sullo “id quod plerumque accidir, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una
pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01).
Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di m quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, prese riguardo alla verificazione dell’evento, essendo stata richiamata la dichiarazione seconda persona offesa COGNOME NOME – possono anche da sole sostenere il giudizio condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati ne giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Art 253214 – 01, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabili dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità sogg del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiara di qualsiasi testimone.
Fatte queste premesse, il giudizio di attendibilità della persona offe comportato che i giudici di merito, con conforme decisione, hanno creduto alla dichiarazione nella parte in cui aveva affermato di conoscere personalmente i ricorre di averli riconosciuti NOME due dei quattro uomini che erano entrati all’interno de abitazione minacciando il suo compagno COGNOME NOME.
A conferma del fatto che la persona offesa conoscesse i due imputati, milita circostanza che ella aveva indicato con precisione il nome ed il cognome di entram ragion per cui i giudici di merito, con ineccepibile decisione sul piano logico-giuridi hanno ritenuto necessario procedere ad alcuna individuazione fotografica o ad u ricognizione personale, del resto neanche richieste dalla difesa, che aveva optato scelta del rito abbreviato senza condizioni.
La Corte di appello ha anche sottolineato che si era proceduto ad individuazio da parte della vittima del coimputato NOME; tuttavia, la circostanza determina alcuna contraddittorietà motivazionale, implicitamente deducendosi dal sentenza la ragione dell’approfondimento, dovuta al fatto che, al contrario dei rico il coimputato era stato inizialmente indicato dalla persona offesa soltanto con il n battesimo.
Rimane, infine, del tutto neutra ai fini difensivi la circostanza che la vittima anche saputo precisare il soprannome con il quale veniva chiamato il ricorrente COGNOME particolare ininfluente in quanto non oggetto di accertamento né in positivo negativo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa de Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti n determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 09/10/2025.