Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11624 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MELFI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udita l’AVV_NOTAIO COGNOME che, in difesa di COGNOME, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, condividendo le conclusioni del Pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
NOME impugna la sentenza in data 03/12/2020 della Corte di appello di Potenza che ha parzialmente riformato la sentenza in data 21/03/2017 del Tribunale di Potenza, dichiarando prescritto il reato contestato al capo B) e riducendo la pena inflitta per i residui reati di rapina aggravata e di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione alla trattazione scritta e alla tardività della richiesta di trattazione orale.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto la tardività dell’istanza di trattazione orale, su presupposto che essa andasse avanzata entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 137 del 2020.
Secondo la difesa l’obbligo di avanzare istanza di trattazione orale non poteva considerarsi valido per le udienze fissate già prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, quando ancora non era stata conclamata l’emergenza per la pandemia COVID-19.
In linea subordinata, aggiunge che -anche ove si dovesse ritenere applicabile la normativa del decreto-legge n. 137 del 2020- il termine riferibile al caso di specie doveva considerarsi quello di quindici giorni prima dell’udienza e non quello di cinque giorni dall’entrata in vigore dell’atto normativo.
1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis, 602 comma 1-bis c.p.p.
Il ricorrente sostiene che è viziato da violazione di legge il rigetto dell’istanza di rinvio avanzata allo scopo di reiterare la richiesta di concordato in appello, in quanto la precedente istanza non aveva avuto il consenso del Procuratore generale.
1.3. Violazione di legge per mancata valutazione del legittimo impedimento documentato.
In questo caso la violazione di legge viene indicata nella errata valutazione della tempestività dell’istanza di rinvio rispetto alla data di celebrazione dell’udienza e della condizione di unico difensore di pepe.
1.4 Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’eccezione di inutilizzabilità delle prove testimoniali rese dai testi di RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Violazione dell’art. 195 e 62 c.p.p.
Con il motivo il ricorrente deduce l’inutilizzabilità della testimonianza resa dagli operatori di RAGIONE_SOCIALE Giudiziaria nella parte in cui riferiscono sul contenuto delle dichiarazioni ricevute da NOME in caserma, in assenza di difensore.
Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 195, cod.proc.pen. e dell’art. 62 cod.proc.pen. e, a tal proposito, osserva che il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni fossero utilizzabili perché NOME aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui veniva ritrovata la refurtiva, mentre tale circostanza non ha trovato conferma né documentale né dibattimentale, visto che i testimoni riferivano solo delle dichiarazioni rese da NOME.
A sostegno dell’assunto vengono ripercorse le dichiarazioni testimoniali in questione, anche al fine di rilevare l’illogicità della motivazione.
1.5 Erronea applicazione di una norma processuale e travisamento della prova in relazione al principio di ragionevole dubbio e dell’art. 192, comma 3, c.p.p.
In questo caso il motivo denuncia la mancanza del corretto svolgimento del ragionamento indiziario, così come voluto dall’art. 19, cod.proc.pen., per la mancanza di elementi dotati di gravità, precisione e concordanza.
A sostegno dell’assunto vengono ripercorsi tutti gli elementi valorizzati dalla Corte di appello per confermare l’affermazione di responsabilità, al fine di evidenziarne la loro inadeguatezza indiziaria.
Vizio di motivazione in relazione all’elemento psicologico.
Secondo la difesa gli elementi versati nel dibattimento non sono idonei a dimostrare la consapevolezza di NOME dell’azione criminosa. Assume che le obiezioni mosse a tale proposito sono state superate con motivazione illogica.
Vizio di motivazione in relazione al concorso morale.
Il motivo si collega a quello relativo all’assenza di dolo e con esso si sostiene che NOME non ha apportato alcun contributo morale alla rapina. Si sottolinea come dalle dichiarazioni del testimone oculare non sia possibile rinvenire la certezza sulla presenza di NOME all’interno della tabaccheria né sula presenza e sull’uso di armi per la commissione della rapina.
Si denuncia, quindi, l’inadeguatezza della motivazione sotto tale profilo.
Carenza e illogicità della motivazione con riguardo ai capi B) e C) e sulla ritenuta presenza delle armi.
In questo caso il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sulla presenza di armi. Si deduce che la motivazione della Corte di appello sul punto è contraddittoria e illogica, in quanto caratterizzata da affermazioni apodittiche e non suffragate da alcuna risultanza istruttoria.
Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
Il motivo si rivolge al trattamento sanzionatorio, al cui riguardo si denuncia la carenza della motivazione per la mancata considerazione dei molteplici elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
Rideterminazione della pena in ragione dell’eccessivo aumento per la continuazione.
Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta che non è stata specificata la pena base prevista per la rapina e sottolinea come a tal fine non sia adeguata la motivazione della Corte di appello, che non considera i limiti edittali vigenti all’epoca del fatto. Analoghe doglianze vengono mosse con riguardo agli aumenti per la continuazione, che si assumono non esplicitati dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nel senso di seguito specificato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente assume che l’art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 non si applica ai processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali era stata antecedentemente fissata l’udienza di trattazione, secondo il regime ordinario.
In tali ipotesi -sostiene il ricorrente- il processo non doveva essere trattato per iscritto e -conseguentemente- non era necessaria un’apposita istanza di trattazione orale.
Tale convincimento, però, non trova riscontro nella norma in questione, che disciplina essa stessa il suo ambito di applicazione.
Il comma 5 della menzionata norma, infatti, esclude la sua applicazione soltanto «nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
La norma deve necessariamente riferirsi alle udienze Fissate prima della sua entrata in vigore e in tale ambito esclude l’applicazione del procedimento cartolare -e la conseguente necessità di inoltrare un’apposita istanza per richiedere la trattazione orale- soltanto con riguardo ai giudizi di appello per i quali l’udienza di trattazione fosse stata (precedentemente) l’issata nei quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia nell’arco temporale compreso tra il 10 e il 24 novembre 2020, considerando che il provvedimento entrava in vigore il 9 novembre 2020.
Nel giudizio di appello in esame, invece, l’udienza era stata fissata per il giorno 3 dicembre 2020, al di fuori dell’arco temporale ora enucleato.
Ne discende che l’assunto difensivo è manifestamente infondato.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato anche nella deduzione subordinata, secondo la quale «laddove, (…) dovesse ritenersi tale normativa applicabile, allora andrà applicato il comma 4, che prevede il termine di 15 giorni liberi per il deposito dell’istanza di trattazione in presenza».
Anche in questo caso l’assunto difensivo non tiene conto del chiaro dettato normativo.
L’art. 23, comma 6, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 stabilisce che «in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato
all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».
La norma, dunque, esclude l’applicazione del termine di cui al suo comma 4 per i procedimenti per i quali sia stata fissata l’udienza di trattazione tra i sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia nell’arco temporale compreso tra il 25 novembre e il 9 dicembre 2020.
Nel giudizio di appello in esame, l’udienza era stata fissata per il giorno 3 dicembre 2020 e, dunque, in una data compresa nell’arco temporale ora enucleato.
Da ciò discende che -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrentel’istanza di trattazione orale doveva essere avanzata entro cinque giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, ossia entro il 14 novembre 2020.
L’istanza in esame, invece, è stata tardivamente depositata il 17 novembre 2020.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è strettamente correlato alle precedenti deduzioni, atteso che il ricorrente si duole del rigetto dell’ulteriore richiesta con cui chiedeva «la fissazione di una nuova udienza in presenza, anche in considerazione del legittimo impedimento rappresentato e documentato”, al fine di proporre una nuova istanza di concordato a norma dell’art. 599-bis cod.proc.pen.
Il rigetto dell’istanza di rinvio al fine di partecipare personalmente all’udienza non costituisce violazione di legge, anche quando venga addotto un legittimo impedimento, atteso che nel procedimento cartolare non è prevista la partecipazione delle parti.
La disciplina emergenziale, invero, prevede che tutte le attività processuali si svolgano in forma cartolare, con la conseguenza che anche il concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen. eventualmente raggiunto con il Pubblico ministero deve pervenire ai giudici mediante la trasmissione a mezzo telematico dell’atto che lo contiene, entro la data della camera di consiglio fissata per la decisione dell’appello.
Tanto non è accaduto nel caso in esame, con conseguente infondatezza del motivo.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
La difesa denuncia l’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dagli operanti della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con particolare riguardo al ritrovamento di una parte della refurtiva sul balcone di una palazzina sita in INDIRIZZO Traiana. La difesa, in particolare: obietta che le dichiarazioni di COGNOME non potevano ritenersi spontanee, visto che le rendeva in caserma, dove veniva condotto dai Carabinieri, dopo essere stato prelevato dalla propria abitazione; rimarca che NOME non aveva accompagnato gli operanti sul
luogo del ritrovamento della refurtiva, così che non si poteva affermare che i testimoni appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avessero riferito su fatti caduti sotto la loro diretta percezione.
1.4.1. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità osservando come il ritrovamento della refurtiva «fosse stato conseguito dagli inquirenti proprio grazie alle dichiarazioni spontanee rese dal COGNOME nell’immediatezza dei fatti e che di tale fatto storico i verbalizzanti riferivan legittimamente in sede di escussione dibattimentale»; ancora, all’obiezione difensiva circa l’assenza di COGNOME al momento della perquisizione e del ritrovamento della già menzionata refurtiva, la Corte di appello ribatteva che pareva priva «di ogni concreta rilevanza ricostruttiva (…) la deduzione difensiva secondo cui il NOME non sarebbe stato presente al momento della perquisizione, trovandosi lo stesso in Caserma.
1.4.2. Non può che rilevarsi come la motivazione resa dalla Corte di appello risulti intrinsecamente e patologicamente contraddittoria, in quanto con essa si fa richiamo sia alle “dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto”, sia “alla descrizione di un fatto storico caduto sotto la diretta percezione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, ossia a due evenienze che conoscono differenti regimi tra loro inconciliabili- quanto alla possibilità di costituire oggetto di testimonianza dibattimentale da parte degli operanti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Invero:
1.4.2.1. Con riguardo alle dichiarazioni rese dall’indagato nel corso delle indagini preliminari, va ribadito che «il divieto di assunzione di testimonianza avente ad oggetto le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini ha carattere assoluto e generale, e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell’imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale» r (cos), Sez. 2, Sentenza n. 1863 del 19/12/2005 Ud., dep. il 2006, Portogallo, Rv. 233362 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 19647 del 08/04/2008, COGNOME, Rv. 239784 – 01; più di recente, non massimate: Sez. 5, Sentenza n. 28384 del 17/09/2020, Lonoce; Sez. 3, Sentenza n. 18305 del 26/03/2014, COGNOME).
1.4.2.2. Al contrario, la testimonianza dell’operatore di polizia RAGIONE_SOCIALE il quale descriva le condotte tenute in sua presenza dall’indagato è pienamente utilizzabile in dibattimento, giacché, in questo caso, il testimone di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riferisce su fatti storici caduti sotto la sua diretta percezione, sui qua
rende una testimonianza diretta e non una testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute dall’indagato.
1.4.3. A fronte di regimi così differenti, la motivazione della Corte di appello rimane incerta e inespressa quanto alla situazione verificatasi nel caso in esame. Incertezza ancor di più aggravata dal brano della motivazione -già riportato- secondo cui sarebbe ininfluente stabilire se NOME fosse presente o meno al momento del ritrovamento della refurtiva là dove, invece, tale circostanza risulta piuttosto decisiva quanto alla individuazione dell’oggetto della testimonianza resa dai testimoni appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Invero, ove NOME non fosse stato presente al momento della perquisizione verrebbe meno la possibilità di affermare che il ritrovamento sarebbe avvenuto sulla base del solo comportamento tenuto dall’indagato e da loro osservato e non anche grazie alle sue dichiarazioni.
1.5. L’evidenziata contraddittorietà importa l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, che avrà il compito di chiarire l’oggetto della testimonianza resa dagli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando se COGNOME, COGNOME e COGNOME abbiano riferito circa le dichiarazioni da loro rese da COGNOME ovvero circa fatti caduti sotto la loro diretta percezione.
In tale ambito il giudice del rinvio terrà conto sia delle censure quanto alla possibilità di ritenere la spontaneità di dichiarazioni rese dall’indagato in caserma, sia del contenuto delle testimonianze di COGNOME, COGNOME e COGNOME quanto alla presenza di COGNOME al momento del ritrovamento della refurtiva, essendo rimasto inesplorata la censura difensiva che ha rimarcato le incongruenze delle dichiarazioni rese a tale riguardo dai menzionati testimoni.
1.6. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 12 luglio 2022
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presidente