Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40198 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale ed il travisamento della prova, nonché l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 546 cod. proc. pen. e 640 comma secondo n. 2 cod. pen., è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 – 01);
tenuto conto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
che manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
I Consigliere Es nsore