Testimonianza persona offesa: il valore probatorio nel processo penale
La testimonianza persona offesa rappresenta spesso il pilastro centrale, se non l’unico, su cui si fonda l’accusa in numerosi procedimenti penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui limiti e sulle modalità di valutazione di tale fonte di prova, distinguendola nettamente dalle dichiarazioni rese dai coimputati.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello che ne confermava la responsabilità penale. Il ricorrente lamentava, in particolare, una carenza nella valutazione delle prove, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e chiedendo, di fatto, una nuova analisi delle fonti probatorie.
La distinzione tra merito e legittimità
Il Supremo Collegio ha immediatamente rilevato come il motivo di ricorso fosse privo di specificità. In sede di legittimità, infatti, non è possibile richiedere una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il compito della Cassazione è verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione, non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli eventi.
La testimonianza persona offesa come prova esclusiva
Il punto focale della decisione riguarda l’applicabilità dell’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma impone che le dichiarazioni dei coimputati siano valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità (i cosiddetti riscontri esterni). La Corte ha ribadito che questa regola non si applica alla testimonianza persona offesa.
Le dichiarazioni della vittima, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a fondamento della condanna. Tuttavia, proprio perché manca l’obbligo di riscontri esterni, il giudice deve compiere una verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e della coerenza intrinseca del suo racconto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul consolidato orientamento delle Sezioni Unite. I giudici hanno evidenziato che, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva ampiamente e correttamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento. La valutazione della testimonianza persona offesa era stata condotta seguendo criteri logici e giuridici ineccepibili, rendendo il ricorso dell’imputato una mera critica generica volta a ottenere un terzo grado di merito, vietato dall’ordinamento. La mancanza di specifici travisamenti delle prove ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza conferma che la testimonianza persona offesa gode di una forza probatoria autonoma, ma richiede una motivazione giudiziaria estremamente solida e dettagliata per superare il vaglio di legittimità. Per i cittadini e i professionisti, ciò significa che la difesa deve concentrarsi non sulla richiesta di un nuovo processo, ma sull’individuazione di eventuali vizi logici o travisamenti macroscopici nella valutazione della credibilità della vittima operata dai giudici di merito.
La sola parola della vittima è sufficiente per una condanna penale?
Sì, la testimonianza della persona offesa può essere l’unica prova della responsabilità dell’imputato, purché il giudice ne verifichi con estremo rigore la credibilità e la coerenza.
Servono riscontri esterni per confermare quanto dichiarato dalla persona offesa?
No, a differenza delle dichiarazioni dei coimputati, per la persona offesa non sono necessari riscontri esterni, ma è richiesto un controllo di attendibilità più approfondito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione contesta solo la valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché la Cassazione non può rivalutare le prove o i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e logica della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48429 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48429 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHERZAD BERDAWEED GOVAND nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è p di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alter ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di speci decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall’art. 192, comma cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costi parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazion di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggetti dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2 Bell’Arte, Rv. 253214);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomen logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.