Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5080 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5080 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva depositata in data 4/11/2025;
ritenuto che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, fondato esclusivamente sulla contraddittoria testimonianza della persona offesa, priva di riscontri;
che tale doglianza è pedissequamente reiterativa di argomentazioni già dedotte nell’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, sicchè va considerata non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) proceduto ad un autonomo e puntuale vaglio del narrato reso dalla vittima da reato, anche in rapporto alle deduzioni difensive, e lo ha ritenuto coerente, dettagliato, privo di aporie rispetto al nucleo essenziale, scevro da intenti calunniosi nei confronti dell’imputati con il quale non vi erano pregressi rapporti, così facendo buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ritenuto congrua la sanzione irrogata dal giudice di primo grado alla luce del concreto disvalore del fatto illecito in tutte le su connotazioni (intensità del dolo, entità e reiterazione della pretesa estorsiva), così applicando uno dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 133 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.