Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8775 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8775 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME NOME, nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta in maniera equivoca il vizio di motivazione (in ogni sua possibile forma) in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perchØ fondati su argomenti di critica demolitoria, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che la persona offesa abbia chiarito in maniera lineare ed univoca ogni circostanza della vicenda, ricostruendo l’intera dinamica dei fatti (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8);
considerato che, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2573/2026
CC – 17/02/2026
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