Testimonianza persona offesa: quando basta per la condanna
La testimonianza persona offesa rappresenta spesso il pilastro portante di un processo penale, specialmente in assenza di prove documentali o filmate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali sul valore probatorio delle dichiarazioni della vittima e sui limiti del ricorso di legittimità.
Il valore della testimonianza persona offesa nel processo
Nel sistema processuale penale italiano, la parola della vittima non è equiparabile a quella di un testimone qualsiasi, ma non è nemmeno soggetta ai rigidi limiti previsti per i coimputati. La giurisprudenza consolidata chiarisce che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
La verifica di attendibilità
Affinché la testimonianza persona offesa sia sufficiente per una condanna, il giudice deve compiere uno scrutinio rigoroso. Tale analisi deve riguardare:
1. La credibilità soggettiva del dichiarante (assenza di intenti calunniatori o rancori).
2. L’attendibilità intrinseca del racconto (coerenza logica e costanza nel tempo).
3. L’attendibilità estrinseca (eventuali riscontri esterni, sebbene non obbligatori).
Il caso analizzato dalla Cassazione
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, lamentando un vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi proposti erano una mera ripetizione di quanto già dedotto e respinto nel grado precedente, senza una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata.
L’inammissibilità per mancanza di specificità
Un ricorso che si limita a reiterare le difese dell’appello, ignorando le risposte fornite dai giudici di secondo grado, viene considerato “non specifico”. In ambito penale, la funzione del ricorso per Cassazione è quella di censurare errori di diritto o vizi logici della motivazione, non di richiedere una terza valutazione dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’interpretazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. I giudici hanno chiarito che le regole che impongono la presenza di riscontri esterni per le dichiarazioni dei coimputati non si applicano alla testimonianza persona offesa. Se il racconto della vittima supera il vaglio di attendibilità e coerenza, esso ha piena dignità di prova. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione analitica e logica, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi reali della sentenza, evitando di trasformare il ricorso in Cassazione in una sterile ripetizione di argomenti già ampiamente vagliati e respinti nei gradi di merito.
La parola della vittima è sufficiente per condannare un imputato?
Sì, la testimonianza della persona offesa può costituire l’unica prova di colpevolezza, a condizione che il giudice ne verifichi rigorosamente la credibilità soggettiva e la coerenza logica del racconto.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non assolve alla funzione di critica argomentata contro la decisione impugnata ma si limita a una sterile reiterazione.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40197 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40197 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 189, 213 e 361 cod. proc. pen., è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
tenuto conto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto: scrutinio, questo, esattamente avvenuto nel caso di specie;
che manifestamente infondato, alla stregua della corretta, analitica e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata, è anche il denunciato vizio di motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Consiglier COGNOME stent ,