Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a PORTICO di CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 gennaio 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in composizione monocratica), che ha confermato la sentenza del Giudice di pace della medesima città, che aveva condannato COGNOME NOME, per il reato di lesioni personali, commesso in danno di COGNOME NOME.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputata avrebbe cagionato lesioni personali alla persona offesa, colpendola più volte al viso e facendola cadere in terra.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 64 e 210 cod. proc. pen.
Rappresenta che: nel corso del giudizio di primo grado, prima che avesse inizio l’esame della persona offesa, la difesa aveva tempestivamente dedotto e documentato la qualità di indagata in procedimento connesso, rivestita dalla COGNOME, a seguito della querela sporta dall’imputata, in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo; il Giudice di pace aveva rigettato la richiesta di escutere la persona offesa nelle forme previste dall’art. 210 cod. proc. pen.; la difesa, con l’atto di appello, aveva eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del persona offesa, poiché rese in violazione dell’art. 210 cod. proc. pen. e in assenza degli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen.
Tanto premesso, il ricorrente deduce il vizio di motivazione, atteso che il Tribunale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla questione posta dalla difesa, e, in ogni caso, il vizio della sentenza impugnata, atteso che essa si baserebbe, essenzialmente, sulla testimonianza della persona offesa, che sarebbe del tutto inutilizzabile, in quanto assunta in violazione degli artt. 210 e 64 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’art. 371 comma 2, lett. b), cod. proc. pen. dell’ipotesi dei reati commessi da imputato e persona offesa, in danno reciproco l’uno dell’altra, implica lo svolgimento dell’esame ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, con l’atto di gravame, l’appellante aveva eccepito l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, poiché rese in violazion dell’art. 210 cod. proc. pen., sostenendo che la difesa avesse tempestivamente dedotto e documentato la qualità di indagata in procedimento connesso, rivestita dalla COGNOME, a seguito della querela sporta dall’imputata, in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo.
Il Tribunale, tuttavia, ha completamente omesso di pronunciarsi su tale questione, che implicava la verifica, in termini sostanziali, dell’attribuibilità a COGNOME della qualità di indagata in procedimento connesso, nel momento in cui era stata escussa (cfr. Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030).
La questione assumeva indubbio rilievo, atteso che la pronuncia di condanna si fondava, principalmente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di un magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso, il 10 luglio 2024.