Testimonianza persona offesa: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla valutazione della testimonianza persona offesa nel processo penale e sui limiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che una critica generica alla credibilità della vittima, non supportata da una specifica analisi delle lacune motivazionali della sentenza impugnata, non è sufficiente per ottenere un annullamento della condanna, specialmente quando le dichiarazioni sono corroborate da altri elementi di prova.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di due imputati per il reato di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La condanna, emessa in primo grado e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, si basava in modo significativo sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Insoddisfatti della decisione di secondo grado, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico difensore.
Il Ricorso e la critica alla testimonianza persona offesa
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta violazione dell’articolo 500 del codice di procedura penale e un vizio di motivazione relativo alla valutazione del narrato della persona offesa. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente alcune contraddizioni emerse nelle dichiarazioni della vittima, minandone così l’attendibilità complessiva. L’obiettivo era quello di smontare l’impianto accusatorio, che poggiava in gran parte proprio sulla credibilità della testimonianza persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Gli Ermellini hanno ritenuto che il ragionamento seguito dai giudici di merito fosse scevro da contraddizioni e illogicità. La sentenza impugnata, infatti, non si basava unicamente sulle parole della vittima, ma aveva valorizzato anche argomenti logici e riscontri provenienti da altre prove orali convergenti, che confermavano l’occasione dell’infortunio e lo svolgimento dell’incarico su disposizione datoriale.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso non erano stati formulati come una necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata, ma si limitavano a una generica contestazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. La valutazione delle prove, inclusa la credibilità dei testimoni, è una prerogativa dei giudici di merito.
Il compito della Cassazione è verificare la coerenza e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella della corte territoriale. Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano congruamente motivato in ordine alle presunte contraddizioni, ritenendole ininfluenti, soprattutto alla luce delle conferme ottenute aliunde (da altre fonti). Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge né alcun vizio di motivazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: per contestare efficacemente la valutazione della testimonianza persona offesa in Cassazione, non basta evidenziare presunte incongruenze. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, e che le contraddizioni evidenziate siano decisive e non superate da altri elementi probatori. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione basato sulla valutazione della testimonianza della persona offesa viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è inammissibile quando i motivi non costituiscono un’analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata, ma si limitano a contestare la valutazione del giudice di merito, il cui ragionamento risulta logico, coerente e supportato da ulteriori elementi di prova.
Le contraddizioni nel racconto della persona offesa sono sempre sufficienti per annullare una condanna?
No. Secondo questa ordinanza, le contraddizioni non sono sufficienti se i giudici le hanno ritenute motivatamente ininfluenti, specialmente se esistono conferme da altre fonti di prova (‘aliunde accertate’) che corroborano l’impianto accusatorio.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12926 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTICHIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONTICHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto e difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indica epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino di con degli stessi a pena sospesa per il reato di cui all’art. 590, c. 1, 2 e 3, cod. pen., con v delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (in Montichiari, il 23/11/201 riconoscimento delle generiche equivalenti, rideterminazione della pena e conferma nel resto;
considerato che i ricorrenti con i motivi del ricorso hanno dedotto violazione dell’art. 5 proc. pen. e vizio della motivazione quanto alla valutazione del riferito della persona offes che, quanto a quest’ultima, il ragionamento dei giudici del merito (che hanno valorizzato an argomenti logici, oltre che i riscontri provenienti da altre, convergenti prove orali occasione dell’infortunio e lo svolgimento dell’incarico su disposizione datoriale) è sce contraddizioni e non illogico, i motivi non risultando scanditi da necessaria analisi crit argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’at d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 de 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, allo stesso modo, non sussiste la denunciata violazione di legge, avendo i giu congruamente motivato in ordine alle rilevate contraddizioni (ritenute motivatamente ininflu soprattutto alla luce delle conferme aliunde accertate) e alla portata della norma di riferimento rispetto alla quale le argomentazioni dei giudici territoriali sono coerenti con i princip già affermati in materia, tenuto conto della diversa funzione del riferito dibattimentale agli atti nei quali sarebbero state colte le prospettate contraddizioni, ritenute co irrilevanti (sez. 2, n. 16026 del 12/2/2020, COGNOME, Rv. 279226; sez. 5, n. 21665 del 16/2/2018, COGNOME, Rv. 273167);
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 27 febbraio 2023