Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16007 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 456/2025
NOME COGNOME
UP Ð 04/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 7782/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Canosa di Puglia il 26 marzo 1996;
avverso la sentenza del 13 settembre 2024 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria depositata il 31 marzo 2025, dallÕavv. NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME parte civile costituita, che ha concluso per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, dinanzi al Giudice di pace di Trinitapoli, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di minaccia continuata commessa ai danni di NOME COGNOME.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che, a fronte di una sostanziale inesistenza della motivazione offerta dal Giudice di pace, il Tribunale avrebbe fondato lÕaccertamento della responsabilitˆ del ricorrente sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla sua compagna, nonchŽ da un teste di polizia giudiziaria: le prime due inattendibili per lÕacredine che potrebbe esserci con lÕimputato, lÕaltra irrilevante in quanto nulla ha riferito sulla dinamica dei fatti.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, va ribadito che, anche a voler ritenere che la sentenza di primo grado sia sostanzialmente carente di un compiuto tessuto argomentativo (circostanza manifestamente infondata, atteso che il Giudice di pace ha esplicitamente indicato e valutato il dato probatorio alla luce del quale ha ritenuto lÕimputato responsabile dei fatti contestati), lÕeventuale mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullitˆ della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505).
Ci˜ considerato, nel ricostruire analiticamente i fatti oggetto della contestazione, il Tribunale ha effettivamente valorizzato in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, della quale, per˜, ha valutato analiticamente lÕattendibilitˆ, evidenziando la loro precisione e coerenza e lÕesterno riscontro ravvisato nelle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e dal teste di polizia giudiziaria intervenuto su richiesta della stessa persona offesa (che, pur essendo giunto successivamente alla consumazione dei fatti, ha riferito di aver scortato lo stesso fino alla sua residenza).
Ebbene, sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilitˆ, pu˜ essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessitˆ di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilitˆ dellÕimputato (
s, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104), le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitˆ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali sono inammissibili.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchŽ, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.100, oltre accessori di legge.
Cos’ deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME