Testimonianza Persona Offesa: Quando Basta per una Condanna?
La testimonianza della persona offesa assume un ruolo cruciale nel processo penale, ma quale è il suo effettivo peso probatorio? Può da sola sostenere un’intera accusa e portare a una sentenza di condanna? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su questo tema delicato, chiarendo i criteri di valutazione e i limiti del sindacato di legittimità sulla credibilità delle dichiarazioni accusatorie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato nei gradi di merito per il reato di tentata rapina. La difesa dell’imputato aveva costruito il proprio appello su un unico motivo: la contestazione della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel ricostruire i fatti, basandosi su una testimonianza che, a suo dire, non era pienamente credibile. Si chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa lettura delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La decisione si fonda su due principi cardine del nostro ordinamento processuale penale, che limitano fortemente il perimetro del giudizio di legittimità e, al contempo, valorizzano il ruolo del giudice di merito nella valutazione delle prove.
Limiti del Giudizio di Cassazione e Valore della Testimonianza Persona Offesa
I giudici hanno innanzitutto ribadito che alla Corte di Cassazione è precluso riesaminare i fatti. Il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né di verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con possibili ricostruzioni alternative. Il controllo della Suprema Corte si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici manifesti o da errori di diritto.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per ritenere pienamente attendibili le dichiarazioni della vittima, spiegando le ragioni del proprio convincimento in modo ineccepibile.
Le Motivazioni: la Persona Offesa come Fonte di Prova
Il fulcro dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul valore della testimonianza della persona offesa. La Corte ha ricordato che, a differenza di altre fonti di prova, alle dichiarazioni della vittima non si applicano le regole probatorie più stringenti previste dall’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale (che richiedono riscontri esterni per le dichiarazioni dei coimputati).
Questo significa che le dichiarazioni della vittima possono, anche da sole, costituire il fondamento di una affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, proprio per la potenziale posizione di ‘antagonista’ dell’imputato, il giudice di merito ha l’obbligo di sottoporre tali dichiarazioni a un vaglio di credibilità particolarmente penetrante e rigoroso. Deve essere verificata sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l’attendibilità intrinseca del suo racconto, con una motivazione che dia conto di questo specifico percorso valutativo. Essendo stato questo l’iter seguito dalla Corte d’Appello, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza pratica. Da un lato, essa tutela la posizione della vittima, riconoscendo alle sue parole la dignità di prova piena, a patto che superino un vaglio di credibilità rafforzato. Dall’altro, traccia una linea netta sulle competenze della Corte di Cassazione, chiarendo che i ricorsi basati esclusivamente su una diversa interpretazione delle prove testimoniali, senza evidenziare vizi logici manifesti nella motivazione del giudice di merito, sono destinati all’inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che l’unica strada per contestare efficacemente la valutazione di una testimonianza è dimostrare una palese illogicità o contraddittorietà nel ragionamento del giudice, e non semplicemente proporre una lettura alternativa dei fatti.
La sola dichiarazione della persona offesa può essere sufficiente per una condanna penale?
Sì, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
Quale tipo di valutazione deve compiere il giudice sulle dichiarazioni della vittima?
Il giudice deve sottoporre tali dichiarazioni a una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella di qualsiasi altro testimone. Questa valutazione deve riguardare sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l’attendibilità intrinseca del suo racconto, e deve essere supportata da una solida motivazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la credibilità della persona offesa?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è verificare la presenza di vizi logici o errori di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti o l’attendibilità delle fonti di prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 01/07/2002
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, non è consentito, poiché espone doglianze sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di logici ed ineccepibili argomenti nell’affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (si vedano le pagg. 2-4 della motivazione della sentenza impugnata);
che, inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto» (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.