Testimonianza Persona Offesa: Quando è Sufficiente per la Condanna?
La testimonianza della persona offesa rappresenta uno degli elementi probatori più delicati e al tempo stesso cruciali nel processo penale. Con l’ordinanza n. 17259 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale: le dichiarazioni della vittima possono essere sufficienti, anche da sole, a fondare un’affermazione di responsabilità penale. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un’imputata, condannata nei precedenti gradi di giudizio per concorso in tentata estorsione (artt. 110, 56, 629 c.p.). La difesa contestava la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che la motivazione fosse illogica e basata unicamente sulle dichiarazioni della vittima, ritenute inattendibili. Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel valutare le prove, in particolare la credibilità della testimonianza della persona offesa.
La Questione della Testimonianza Persona Offesa e i Poteri della Cassazione
Il nodo centrale della questione riguarda il valore probatorio che può essere attribuito alla parola della vittima. La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, chiarisce innanzitutto i limiti del proprio sindacato. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’attendibilità dei testimoni. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.
L’imputata chiedeva, di fatto, una nuova e diversa valutazione delle dichiarazioni della vittima, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della decisione confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto esente da vizi logici. I giudici di merito avevano chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, indicando il preciso contributo causale dell’imputata nella realizzazione del reato. In particolare, era stata valorizzata l’intimidazione operata nei confronti della vittima, approfittando della piena consapevolezza del suo delicato stato di salute.
La Cassazione ha poi ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: le regole probatorie previste dall’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale (che impongono la ricerca di riscontri esterni per le dichiarazioni di coimputati o persone imputate in procedimenti connessi) non si applicano alla testimonianza della persona offesa. Le dichiarazioni della vittima possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della condanna, a patto che il giudice compia una verifica rigorosa, corredata da idonea motivazione, sulla:
1. Credibilità soggettiva del dichiarante.
2. Attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano compiuto tale valutazione con argomenti logici e non incongrui, ritenendo pienamente attendibile la vittima, le cui dichiarazioni erano peraltro state anche riscontrate.
Le Conclusioni
La decisione in commento rafforza la centralità della vittima nel processo penale e il valore della sua testimonianza. Stabilisce che, pur in assenza di altri elementi di prova diretti, la parola della persona offesa può essere sufficiente per arrivare a una condanna. Tuttavia, ciò non avviene automaticamente: è richiesto al giudice un vaglio particolarmente attento e scrupoloso sulla credibilità del racconto. Questa ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione basato sulla semplice contestazione dell’attendibilità della vittima, senza evidenziare vizi logici manifesti nella motivazione del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Una persona può essere condannata sulla base della sola testimonianza della vittima?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti da sole a fondare un’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, è necessaria una previa verifica, supportata da adeguata motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del suo racconto.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nella valutazione delle prove?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o la credibilità dei testimoni. Il suo compito è limitato a verificare la correttezza giuridica e l’assenza di vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza emessa dai giudici dei gradi precedenti. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legge o illogicità della motivazione, chiedeva alla Corte una nuova valutazione dell’attendibilità della persona offesa. Questa attività di valutazione dei fatti è preclusa alla Corte di Cassazione e spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17259 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; si veda, in particolare, pag. 6 della impugnata sentenza ove si indica quale contributo causale alla realizzazione del reato l’intimidazione operata nei confronti della persona offesa nonostante la COGNOME fosse pienamente consapevole del delicato stato di salute della COGNOME;
che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; il giudice di appello con argomenti logici e non incongrui ha ritenuto pienamente attendibile la persona offesa – anche mediante richiamo alla motivazione resa dal giudice di prime cure – le cui dichiarazione sono state, peraltro, riscontrate;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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