Testimonianza Persona Offesa: Quando è Sufficiente per la Condanna?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema centrale del processo penale: il valore probatorio della testimonianza della persona offesa. La decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando come le dichiarazioni della vittima possano, da sole, fondare una sentenza di condanna, ma solo a seguito di una rigorosa verifica della loro credibilità e attendibilità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine da una condanna per il reato di minaccia grave. L’imputato, dopo aver visto confermata la sua colpevolezza dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e, in particolare, l’affidabilità delle dichiarazioni rese dalla vittima.
Secondo la difesa, il giudizio di responsabilità si basava su una ricostruzione dei fatti errata e su una valutazione parziale delle prove disponibili. L’imputato chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa lettura del materiale probatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorso non fossero altro che una ripetizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di appello. Tali motivi sono stati qualificati come ‘non specifici’ e ‘meramente apparenti’, incapaci di avviare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorso mirava a ottenere una ricostruzione dei fatti inammissibile in sede di legittimità, cercando di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della difesa, in un contesto, peraltro, di ‘doppia conforme’ (decisione identica in primo e secondo grado).
Le motivazioni: Il Valore Cruciale della Testimonianza della Persona Offesa
Il cuore della decisione risiede nella trattazione della doglianza relativa alle dichiarazioni della vittima. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, sancito anche dalle Sezioni Unite: la testimonianza della persona offesa può essere posta da sola a fondamento della responsabilità penale dell’imputato.
Tuttavia, questo non avviene automaticamente. È necessaria una verifica particolarmente penetrante e rigorosa da parte del giudice, che deve valutare due aspetti chiave:
1. Credibilità soggettiva: Il giudice deve analizzare la personalità del dichiarante, le sue condizioni psicofisiche, i suoi rapporti con l’imputato e l’eventuale presenza di motivi di rancore o interesse.
2. Attendibilità intrinseca: Il racconto deve essere logico, coerente, preciso e privo di contraddizioni.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente eseguito questa verifica, motivando in modo esauriente sull’attendibilità della vittima. Inoltre, la sua testimonianza era supportata da ‘riscontri estrinseci’ non indispensabili ma comunque presenti: le dichiarazioni di altri testimoni e, soprattutto, le immagini di un sistema di videosorveglianza che documentavano la gestualità e i movimenti dell’imputato durante l’episodio denunciato.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida la centralità della vittima nel processo penale, riconoscendo il peso probatorio delle sue dichiarazioni. Per chi subisce un reato, ciò significa che la propria parola può essere decisiva per ottenere giustizia, a patto che sia credibile e coerente. Per la difesa, invece, emerge la necessità di non limitarsi a contestare genericamente le accuse, ma di sviluppare, fin dalle prime fasi del processo, argomenti specifici e concreti per minare la credibilità soggettiva della vittima o l’attendibilità intrinseca del suo racconto. Limitarsi a riproporre le stesse censure in ogni grado di giudizio si rivela una strategia processuale inefficace e destinata all’insuccesso.
La sola dichiarazione della persona offesa può portare a una condanna penale?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, purché venga effettuata una previa e rigorosa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti e respinti in appello, risultando quindi non specifici e meramente apparenti. Inoltre, il ricorso mirava a una inammissibile ricostruzione dei fatti, diversa da quella operata dal giudice di merito.
Quali elementi hanno confermato l’attendibilità della persona offesa in questo caso?
L’attendibilità della persona offesa è stata confermata da riscontri estrinseci, quali le dichiarazioni di testimoni presenti e il contenuto delle immagini di una telecamera di videosorveglianza, che hanno documentato la gestualità e le movenze dell’imputato durante l’episodio denunciato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45141 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALDERICE il 15/07/1978
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di minaccia grave;
Considerato che entrambi i motivi di ricorso che deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al giudizio di responsabilità, sono indeduci bili perché fondati su censur che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicchè le stesse debbono considerarsi non specifiche, meramente apparenti, ed incapaci di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criter di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immun da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 1-2 de sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme);
Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offesa manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idone motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01); la Corte territoriale ha dato atto della attendibilità della per offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici e non ha mancato di illustrarne i pur n indispensabili riscontri estrinseci, costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni presenti contenuto delle immagini della telecamera di videosorveglianza in relazione alla gestualità e alle movenze del prevenuto in occasione dell’episodio denunciato dalla persona offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.