Testimonianza persona offesa: quando basta per la condanna?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del processo penale: il valore probatorio della testimonianza persona offesa. La decisione offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato della Suprema Corte e sulla sufficienza delle dichiarazioni della vittima per giungere a una sentenza di condanna, specialmente quando corroborate da altri elementi.
I Fatti del Caso e il Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina aggravata emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentrava sulla motivazione della sentenza di secondo grado, ritenuta illogica e basata su una lettura errata delle prove raccolte. In particolare, l’imputato contestava l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato, proponendo una diversa valutazione dei fatti e delle fonti di prova.
La Valutazione della testimonianza persona offesa in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali del processo penale. Innanzitutto, ha ricordato che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito non è quello di decidere se le prove siano state interpretate nel modo “migliore”, ma solo di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa lettura delle prove, come le dichiarazioni della vittima o i filmati di videosorveglianza, è un’operazione non consentita dalla legge.
Il Valore delle Dichiarazioni della Vittima
Il punto centrale della decisione riguarda il peso della testimonianza persona offesa. La Corte ha sottolineato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere poste da sole a fondamento di una sentenza di condanna. A differenza delle dichiarazioni di un normale testimone, quelle della persona offesa richiedono una verifica di credibilità più penetrante e rigorosa da parte del giudice.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima perché erano state riscontrate da altri elementi di prova, come i filmati del sistema di videosorveglianza e la testimonianza di un carabiniere. Questa convergenza di prove ha reso la motivazione della condanna solida e immune da vizi logici.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla distinzione netta tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. Il ricorso dell’imputato, contestando l’attendibilità delle fonti di prova, mirava a un riesame del merito, precluso in sede di Cassazione. La Corte ha verificato che il giudice d’appello avesse esposto in modo logico e coerente le ragioni del suo convincimento, ritenendo attendibile la vittima e valorizzando gli elementi di riscontro oggettivi. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esente da vizi logici, avendo applicato correttamente i principi giuridici sulla valutazione della prova, in particolare sulla testimonianza persona offesa.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza conferma che la testimonianza persona offesa è uno strumento probatorio di fondamentale importanza nel processo penale. Se il giudice, attraverso una motivazione rigorosa e logica, ne accerta la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca, anche alla luce di altri elementi di prova, questa è pienamente sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità penale. Inoltre, viene ribadito un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: il ricorso non può trasformarsi in un appello mascherato per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La sola testimonianza della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Sì, le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti per una condanna, a condizione che il giudice ne verifichi con particolare rigore la credibilità e l’attendibilità, fornendo una motivazione adeguata. Nel caso specifico, la testimonianza era inoltre supportata da altri elementi, come filmati e la deposizione di un carabiniere.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31429 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il 08/02/1992
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa – non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata, ove correttamente il giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa riscontrate da ulteriori elementi acquisiti, quali i filmati del sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dal carabiniere Acca), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
che, inoltre, le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto» (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 1 Nilo 2025.