Testimonianza Persona Offesa: Quando Basta per una Condanna?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18258 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del processo penale: il valore probatorio della testimonianza persona offesa. Questa decisione ribadisce principi consolidati, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità e confermando come le dichiarazioni della vittima possano, a determinate condizioni, essere sufficienti per fondare un verdetto di colpevolezza. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto
Due persone, condannate in primo e secondo grado per concorso in furto aggravato, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello di Milano aveva parzialmente riformato la prima sentenza, rideterminando la pena ma confermando la responsabilità penale degli imputati.
I ricorrenti lamentavano vizi motivazionali nella sentenza d’appello. Nello specifico, contestavano sia l’affermazione di responsabilità di uno degli imputati a titolo di concorso, sia l’attribuzione complessiva del reato a entrambi. Sostanzialmente, i motivi del ricorso miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, in particolare mettendo in discussione l’attendibilità della persona offesa e proponendo una lettura alternativa dei fatti.
La Decisione della Cassazione e la Valutazione della Testimonianza Persona Offesa
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi di fondamentale importanza nel nostro ordinamento processuale.
Il Ruolo del Giudice di Legittimità
In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Non può, cioè, riesaminare i fatti o valutare nuovamente l’attendibilità delle testimonianze. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Chiedere alla Corte di “rileggere” gli elementi di fatto o di preferire una diversa ricostruzione della vicenda è un’attività estranea al giudizio di legittimità. Prospettare una valutazione delle risultanze processuali semplicemente diversa e più favorevole non costituisce un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione.
La Testimonianza Persona Offesa come Prova Unica
Il secondo e più rilevante punto toccato dall’ordinanza riguarda il valore della testimonianza persona offesa. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui le dichiarazioni della vittima possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale. Non è sempre necessaria la presenza di riscontri esterni (i cosiddetti “corroboranti” previsti dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.).
Questo, tuttavia, è possibile solo a una condizione: il giudice di merito deve aver compiuto una verifica rigorosa, corredata da idonea motivazione, sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del suo racconto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento in modo logico e giuridicamente corretto. Inoltre, la Corte ha sottolineato un dettaglio non trascurabile: la persona offesa non si era costituita parte civile, un elemento che rafforza ulteriormente la genuinità delle sue dichiarazioni, non essendo mossa da un interesse economico diretto nel processo.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Le motivazioni della Corte Suprema sono state chiare e lineari. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché:
1. Sconfinavano nel merito: Le censure sollevate dagli imputati non denunciavano vizi di legge o difetti logici della motivazione, ma sollecitavano una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
2. La sentenza impugnata era ben motivata: La Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali sulla valutazione della testimonianza della persona offesa, fornendo una spiegazione logica e coerente delle ragioni per cui aveva ritenuto attendibile il racconto della vittima.
3. Corretta applicazione dei principi probatori: È stato confermato che la testimonianza della vittima, se vagliata con attenzione, può essere autosufficiente ai fini della prova, specialmente quando non vi sono interessi economici in gioco (mancata costituzione di parte civile).
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame, pur non introducendo elementi di novità, serve come un importante promemoria dei principi che governano il processo penale. Essa chiarisce che la strategia difensiva non può basarsi sulla speranza che la Cassazione rivaluti i fatti a proprio piacimento. Il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione.
Inoltre, viene riaffermata la centralità e la delicatezza della valutazione della testimonianza persona offesa da parte dei giudici di merito. Tale testimonianza ha un peso probatorio significativo, ma deve essere sempre oggetto di un attento e motivato scrutinio di credibilità per garantire un giusto processo.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, come la testimonianza di una vittima?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o l’attendibilità delle prove. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della vicenda.
La sola testimonianza della persona offesa è sufficiente per arrivare a una sentenza di condanna?
Sì, secondo la giurisprudenza costante, le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti da sole a fondare una condanna, a condizione che il giudice abbia attentamente verificato e motivato la credibilità della persona e l’attendibilità del suo racconto.
Perché il fatto che la persona offesa non si sia costituita parte civile è rilevante?
È un elemento che il giudice può considerare per rafforzare il giudizio di attendibilità. La mancata costituzione di parte civile indica che la persona offesa non ha un interesse economico diretto nell’esito del processo, il che può rendere la sua testimonianza ancora più credibile e genuina.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronunc resa dal Tribunale di Pavia, ha confermato la condanna dei predetti imputati per concorso nel reato di furto aggravato, rideterminando il trattamento sanzionator loro inflitto;
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali denunziano vizi motivazionali rispettivamente in ordine all’affermazione di penal responsabilità a titolo di concorso di NOME COGNOME e in relazione all’attribuz del fatto di reato ai due ricorrenti, non sono consentiti in questa sede, p invocano un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa e prefigurano u rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio che è estraneo al sindacato di questa Corte, non potendo integrare il vizio legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME
Rv. 216260); a ben vedere, la Corte d’appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo altresì buon governo del consolidato principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato – previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto – senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214; in senso conforme, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104), tanto più, nel caso in esame, in quanto la persona offesa non si era costituita parte civile;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024