Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31195 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Croazia il 24/07/1987
avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Brescia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in primis in merito all’accertamento della responsabilità dell’odierno ricorrente effettuato sulla base delle testimonianze della persona offesa in secundis relativamente al trattamento sanzionatorio reputato eccessivo, risulta non deducibile in sede di legittimità;
che, quanto al primo punto, il motivo risulta manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e considerando che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto;
che, in merito al secondo aspetto, la doglianza non è consentita ed è manifestamente infondata poiché, da un lato, la Corte di appello ha correttamente
applicato il principio secondo il quale, in caso di ricettazione avente a oggetto moduli in bianco relativi ad assegni o documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, COGNOME, Rv. 279194);
che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.