Testimonianza persona offesa: quando è sufficiente per la condanna?
La testimonianza della persona offesa rappresenta uno degli elementi probatori più delicati e centrali nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri di valutazione di tale testimonianza e i limiti del sindacato della Suprema Corte. Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni aggravate, che ha presentato ricorso lamentando un’errata valutazione dell’attendibilità della vittima e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I fatti del processo e i motivi del ricorso
Un soggetto, ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, proponeva ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della vittima.
2. Vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nell’eccessività della pena inflitta.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
La valutazione della testimonianza della persona offesa secondo la Cassazione
La Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire principi consolidati. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
La Suprema Corte ha richiamato un principio pacifico: la testimonianza della persona offesa può, da sola, costituire il fondamento per un’affermazione di colpevolezza. A differenza di quanto previsto dall’art. 192, comma 3, c.p.p. per altri testimoni, le sue dichiarazioni non necessitano di riscontri esterni per essere valide. Tuttavia, proprio per la posizione particolare della vittima, il giudice deve sottoporre la sua testimonianza a un vaglio di credibilità particolarmente rigoroso e penetrante. Questo controllo deve riguardare:
* La credibilità soggettiva del dichiarante: la sua personalità, i suoi rapporti con l’imputato e la sua attendibilità generale.
* L’attendibilità intrinseca del racconto: la coerenza, la logicità e la precisione dei fatti narrati.
Qualora la persona offesa si costituisca anche parte civile, diventando portatrice di un interesse economico nel processo, è opportuno che le sue dichiarazioni siano corroborate da altri elementi di prova.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e coerente per ritenere credibile la vittima, rendendo il ricorso su questo punto inattaccabile.
Il diniego delle attenuanti generiche e la decisione finale
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha specificato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Se la motivazione è esente da illogicità manifeste, come nel caso esaminato, la decisione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove, come la testimonianza della persona offesa, ma solo controllare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito dai giudici dei gradi precedenti. Il principio consolidato è che la deposizione della vittima, se attentamente vagliata e ritenuta credibile, è una prova piena e sufficiente per fondare una sentenza di condanna. Analogamente, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in Cassazione se supportato da una motivazione non palesemente illogica.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato, volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per l’imputato, ciò significa che le censure sull’attendibilità dei testimoni o sulla congruità della pena hanno scarse possibilità di successo se non dimostrano una palese illogicità o una violazione di legge nella sentenza impugnata. Per la giustizia penale, questo principio garantisce la stabilità delle decisioni di merito e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, chiamata a garantire l’uniforme interpretazione della legge e non a rivedere all’infinito i singoli casi concreti.
Quando la testimonianza della persona offesa è sufficiente per una condanna?
Secondo la giurisprudenza costante, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità penale dell’imputato, a condizione che il giudice compia una verifica rigorosa sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del suo racconto, fornendo una motivazione adeguata.
La Corte di Cassazione può rivalutare l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è limitato a verificare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della valutazione delle prove, come l’attendibilità di un testimone.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche anche in presenza di elementi favorevoli all’imputato?
Perché il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione, purché la motivazione sia esente da evidenti illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11409 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 27/04/1983
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione de ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Considerato che in base a principio pacificamente accolto dalla giurisprudenza in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non vi si applicano e le relative dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilit intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e seguenti) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilit e della sussistenza del reato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabi
dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqu rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.