Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5603 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione di marijuana e di cocaina, quest’ultima rinvenuta all’interno di una borsa nell’abitazione materna.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.
Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito una valutazione di superfluità alle propalazioni accusatorie della madre del prevenuto (COGNOME), citando tra gli elementi di prova assorbenti la circostanza che il prevenuto possedesse la chiave di accesso all’abitazione materna, nonostante tale elemento discendesse proprio dalle dichiarazioni della madre del COGNOME.
II) Vizio di motivazione in punto di inutilizzabilità patologica delle propalazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE, per violazione delle garanzie di cui agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., per avere eluso la questione della qualità di indagato attribuibile alla RAGIONE_SOCIALE sulla base di un dato del tutto estraneo alla normativa vigente, consistente nell’età avanzata della donna (“settantasettenne”).
III) Violazione di legge, non avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, pacificamente mai assunta dalla propalante, la testimone esaminata non fosse soggetta da reputarsi “indagabile” al momento delle deposizioni rese alla polizia giudiziaria. Né la Corte ha dato conto delle obiezioni difensive in ordine alla scarsa attendibilità della RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale motiva adeguatamente in ordine alle prove a carico del COGNOME, precisando che il possesso da parte del prevenuto della chiave di accesso alla casa della madre era pacificamente risultato dalla perquisizione svolta, e non era, quindi, emerso soltanto dalle dichiarazioni della donna.
4.2. Il secondo motivo non coglie nel segno, visto che la Corte barese non illogicamente ha escluso la qualità di indagata della madre del prevenuto, sulla base non soltanto dell’età avanzata della stessa ma anche di tutte le altre
circostanze emerse, vale a dire: la qualità di sodale del figlio nel gruppo delinquenziale operante nella zona, il ritrovamento nella sua persona della marijuana e il possesso della chiave di accesso a casa della madre (dove era stata trovata la cocaina). Tutti elementi che sono stati adeguatamente valutati nella sentenza impugnata per ritenere priva dei caratteri di serietà e concretezza la individuazione della donna quale soggetto da sottoporre ad indagini.
4.3. Il terzo motivo è infondato, per le stesse ragioni già dette nel paragrafo che precede. Peraltro, la doglianza sul punto è priva di autosufficienza, non avendo documentato le ragioni per cui la madre del prevenuto avrebbe dovuto essere considerata soggetto indagabile nel procedimento in disamina.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 novembre 2022
Il Consigl ere estensore
Il Presidente