Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40770 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
XXXXXXXXXXXXX, NOMEXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/06/2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 21/04/2021 del Tribunale di Crotone, che aveva condannato
XXXXXXXXXXXXX, in esito a rito abbreviato, alla pena di anni 8 di reclusione per i delitti di violenza sessuale continuata e aggravata (capo A) e maltrattamenti in famiglia (capo B).
Avverso tale sentenza l’imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata effettuazione di una perizia volta ad accertare, in capo alla ricorrente, la capacità di intendere e volere ai fini della sua imputabilità, richiesta avanzata sia in primo grado che con l’atto di gravame, non in modo esplorativo, ma supportata da documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica.
La Corte rigetta l’istanza con motivazioni parascientifiche, senza confrontarsi con le motivazioni della richiesta formulate con l’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 196, commi 1 e 2, cod. proc. pen..
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di perizia sulla capacità di testimoniare dei minori, soggetti altamente suggestionabili, ma la richiesta anche qui Ł stata respinta senza addurre motivazioni plausibili, a fronte della evidente presenza nei bambini di una ‘rabbia non elaborata’ nei confronti della madre (v. deposizioni delle D.sse XXXXXXXXe XXXXX).
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen..
La sentenza Ł afflitta da c.d. ‘circolarità della prova’.
Quelli che la Corte chiama ‘riscontri esterni’ non sono infatti ‘indipendenti’, ma derivano dal narrato delle persone offese ai testimoni.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e 546 cod. proc. pen..
L’omessa risposta alle doglianze difensive relative alla assenza di riscontri medici e alla inesistenza di traumi e violenze sulle stesse persone offese, determina la violazione dei principi sul ‘ragionevole dubbio’.
In data 28 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO del Foro di Crotone, in qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale della Sig.ra NOME, in proprio e quale ‘affidataria’ e ‘curatore speciale’ delle minori parti offese, costituite parte civili, XXXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXX, depositava conclusioni scritte e nota spese, in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con conferma delle statuizioni civili.
In data 3 novembre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputata, depositava memoria scritta in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito.
Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, Ł giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis , Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, COGNOME, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
Nel caso in esame, a pagina 3, la sentenza impugnata rinvia per relationem alla sentenza di primo grado, i cui contenuti debbono essere considerati dal ricorrente ai fini della specificità dei motivi di impugnazione.
Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia come colga nel segno il AVV_NOTAIO generale quando afferma che la richiesta di rito abbreviato non condizionato formulata dall’imputato, comporta l’accettazione del giudizio «allo stato degli atti» e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non Ł suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso ai poteri d’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45806 del 08/10/2008, COGNOME e altri, Rv. 241766), in quanto la scelta dell’imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, che Ł valutazione totalmente discrezionale e non può costituire oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 282395 – 01).
E’ stato così in effetti rilevato che, in tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che
richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell’art. 360 cod. proc. pen. ovvero di richiedere al G.i.p. l’incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall’art. 359 cod. proc. pen., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endo-processuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l’operato del consulente. In definitiva, quindi, vi Ł stata piena accettazione di tutti gli atti formati.
4. Tanto premesso, la doglianza relativa all’omessa perizia psichiatrica sulla imputata Ł infondata.
Come correttamente sottolineato dalla parte civile nella sua memoria, già la sentenza di primo grado aveva evidenziato la mancata emersione di elementi utili – sulla base della documentazione prodotta – a mettere in dubbio la capacità di intendere e volere della stessa al momento dei fatti, risultando tale documentazione carente (non essendosi presentata ai concordati appuntamenti e riferendo lei stessa in occasione di un accesso al pronto soccorso, di avere ingerito farmaci ma, di contro, risultando al personale medico e ospedaliero vigile e collaborante).
La sentenza di appello, dal canto suo, oltre a motivare per relationem con la prima sentenza, ha ritenuto che il tentato suicidio mediante assunzione di psicofarmaci e la richiesta di visita psichiatrica non costituissero elementi idonei a porre in serio dubbio la capacità di intendere e volere al momento del fatto.
La doppia, conforme, valutazione di entrambi i giudici del merito non appare manifestamente illogica o contraddittoria, anche in considerazione del fatto che l’imputata abbia chiesto e ottenuto di essere giudicata con rito contratto.
A tal proposito, se da un lato Ł vero che la richiesta di perizia psichiatrica per l’accertamento di eventuali vizi di mente, totali o parziali, non Ł in astratto inconciliabile con il rito abbreviato, la cui ammissione presuppone che l’imputato abbia la piena capacità di intendere e di volere; per altro verso (così Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016, H., Rv. 268532 01), «spetta al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l’esistenza di vizi di mente, per apprezzare, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica» (fattispecie di giudizio abbreviato per reati sessuali, nella quale la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto non illogico il rigetto della richiesta di perizia formulata dalla difesa in sede di discussione, fondato dal giudice di merito sulla rilevata mancanza di relazione fra i comportamenti sessuali accertati e l’esistenza di patologie o disturbi incidenti sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato).
Si Ł anche affermato (Sez. 1, n. 8965 del 31/05/2016, dep. 2017, Abastante, Rv. 269417 – 01) che la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non esime il giudice dalla verifica della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto; tuttavia, Ł onere delle parti allegare su tale aspetto elementi concreti e non manifestamente inconferenti ovvero questi emergano ictu oculi dagli atti (in applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione impugnata, ritenendola non sufficientemente motivata riguardo alle ragioni per cui il giudice non aveva disposto perizia psichiatrica, disattendendo i dati emergenti dalla documentazione in atti, relativa ad un precedente procedimento penale, nel quale l’organo giudicante, recependo le conclusioni del perito, aveva ritenuto l’imputato incapace di intendere di volere).
Il motivo Ł pertanto infondato, in quanto meramente contestativo di una motivazione,
resa in procedimento definito allo stato degli atti, non manifestamente illogica o contraddittoria, la quale ha ritenuto che non sussistessero elementi che ictu oculi indirizzassero nel senso della incapacità dell’imputata al momento del fatto.
Il secondo motivo Ł inammissibile.
5.1. L’art. 196 c.p.p. («ogni persona ha la capacità di testimoniare»), la cui violazione Ł censurata dalla ricorrente, stabilisce un principio generale dell’ordinamento penalprocessuale.
In altri termini, la legge stabilisce che chiunque ha capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 02); pertanto, il giudice non Ł «tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, sino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero e quello che emerge dall’ulteriore contesto probatorio» (Sez. 2, n. 16627 del 28/02/2007, Calderone, Rv. 236652 – 01).
Per conseguenza, non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto determina l’obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare, nØ questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti «qualificati».
Deve, per conseguenza, trattarsi di elementi oggettivi tali da comprovare l’esistenza di ostacoli tali da inficiare la percezione della realtà, quali comprovati elementi patologici che possano farne dubitare (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, Rv. 272299 – 01; Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 2016, Rv. 267323 – 01).
Ancora, si Ł ritenuto che «in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poichØ tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità» (Sez. 3, n. 25800 del 01/07/2015, dep. 2016, C., Rv. 267323).
Nel caso in esame, la Corte territoriale – nel richiamare i contenuti della prima sentenza -ha escluso che la credibilità del narrato delle bambine (pag. 4) fosse riconducibile a rabbia non elaborata delle stesse nei confronti della madre per il fatto che la stessa avesse intrapreso una relazione extraconiugale, dovendosi al contrario ritenere che la sofferenza e la rabbia delle persone offese fossero piuttosto la conseguenza degli abusi sessuali e delle violenze subite da parte della figura materna.
Va in proposito rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua «credibilità» in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Sez. 3 n. 29612 del 05/05/2020, Rv. 247740).
5.2. La doglianza Ł inammissibile anche per tardività.
La censura difensiva dedotta con l’atto di appello si appuntava, così come ricapitolata dalla sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), non sulla omessa indagine in ordine alla «capacità di testimoniare» delle persone offese (consistente nella verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche), quanto sulla loro inattendibilità (v. par. che segue).
Sotto tale profilo, dunque, la censura deve ritenersi inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in Cassazione.
La doglianza relativa all’attendibilità delle persone offese Ł inammissibile.
6.1. Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., va ribadito il principio secondo cui non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). NØ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. AltoŁ e altri, Rv. 268404).
6.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, il Collegio rammenta che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piø penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (v., ex plurimis , Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 3, n.
5915/2020, cit.), «non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto … … consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, Rv. 261730)».
Si Ł anche ritenuto che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nØ assistere ogni segmento della narrazione» (Sez. 5, n. 27892 del 9/04/2021, dep. 2022, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312), ben potendo, tali riscontri, essere costituiti, come nel caso di specie, da testimonianze de relato (circostanza peraltro frequente poichØ, proprio per la natura predatoria del reato di violenza sessuale, esso difficilmente avviene in presenza di testimoni.
6.3. Si Ł visto al paragrafo che precede che (v. pag. 6 del provvedimento impugnato) l’art. 196 c.p.p. stabilisce un principio generale dell’ordinamento penal-processuale, secondo cui chiunque ha capacità di comprensione le domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 02).
Il fondamento di tale assetto Ł rinvenibile non solo nella riconosciuta generale capacità a testimoniare, ma soprattutto in un complesso di regole di esperienza ritenute astrattamente valide ed affidabili (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Rv. 272152-01).
La prima di tali regole Ł quella della normale «terzietà» del teste (elemento che, nel caso di specie, tuttavia, non ricorre, posto che i testi sono anche persone offese); la seconda Ł, invece, desumibile dal riconoscimento anche alla persona offesa della possibilità di testimoniare dato che, evidentemente, essa non viene considerata come portatrice di un interesse di per sØ inquinante. Ciò Ł possibile in forza di un ulteriore presunzione, e cioŁ che, di solito, chi comunica a terzi un fatto, dice la verità (principio di «affidabilità», sul quale si fonda la normale vita di relazione) e che mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di «normalità»), e ciò specialmente se dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sØ o per altri (principio di «responsabilità»).
Tali considerazioni spiegano allora perchØ in tema di valutazione della prova, quella della prova testimoniale, pur dovendo essere una valutazione critica non deve tuttavia essere per ciò condotta all’insegna della preconcetta sfiducia nei confronti del teste.
In particolare, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti «elementi di riscontro», richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell’art. 192 cod. proc. pen., il giudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152 – 01).
Peraltro, l’espressione «fino a prova contraria» non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risultino positivamente dimostrati il mendacio ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che (Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922 – 01) il giudice deve ritenere raggiunta la prova, secondo la versione del dichiarante, «a condizione che» detta versione non sia manifestamente illogica,
intrinsecamente contraddittoria o dispercettiva (attendibilità intrinseca), ovvero contrastante con altre prove acquisite al processo (attendibilità estrinseca).
6.4. Ciò posto, coglie nel segno il AVV_NOTAIO generale laddove evidenzia che la sentenza gravata contiene sul punto ampia motivazione, che si incentra non solo sulla genuinità, intima coerenza e concordanza del narrato delle persone offese, ma anche sulla progressione dichiarativa, avendo le vittime riferito alla zia dei rapporti sessuali avuti con la madre.
Le vittime, prosegue la Corte, sono state molto dettagliate nelle date, nei contesti temporali e spaziali e nella descrizione delle modalità delle violenze perpetrate dalla madre nei loro confronti, ed Ł del tutto congruo che le minori possano aver descritto le violenze in tempi e luoghi diversi, in quanto spesso tali violenze avvenivano separatamente.
Le dichiarazioni delle minori, prosegue la sentenza impugnata, oltre a dimostrarsi coerenti al loro interno e non influenzate da motivi di ritorsione, hanno poi trovato riscontri nelle dichiarazioni degli altri testi, che hanno, per un verso, raccontato le violenze loro riferite dalle persone offese, e, per altro verso, deposto su episodi di maltrattamenti da parte della madre, cui hanno direttamente assistito (dichiarazioni degli zii e del padre delle bambine).
6.5. La doglianza, al contrario, procede ad una rivalutazione meramente atomistica delle prove assunte e concordemente valutate dai giudici del merito.
Come noto, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito; pertanto, il ricorso per cassazione Ł inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una inammissibile rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che la Corte territoriale ha operato (v. pag. 15 ss.) senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
Nel caso in esame, il ricorrente si limita a «dissentire» rispetto al percorso logico seguito dalle due sentenze, «sfogliando» il materiale probatorio e valorizzando solo quegli elementi favorevoli alla sua ricostruzione, omettendone altri che, ictu oculi , sostengono la decisione impugnata (valgano per tutte le concordi dichiarazioni di tutte le persone offese, che descrivono le incessanti e diuturne angherie dell’imputato e le sue violente reazioni, scatenate anche da motivi futili).
La doglianza Ł pertanto inammissibile in quanto sollecita questa Corte a effettuare una rivalutazione del compendio probatorio evidentemente preclusa in sede di legittimità e propone, in ogni caso, censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito.
7. La quarta doglianza, in cui, tramite la denunciata violazione degli articoli 125 e 546 cod. proc. pen., sostanzialmente si lamenta la violazione della regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», Ł manifestamente infondata.
Per costante giurisprudenza della Corte, infatti, il principio per il quale il giudice
pronuncia sentenza di condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio» non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, NOME, Rv. 270108).
Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, Rv 262280).
In tale contesto, pertanto, la violazione dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» Ł configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e piø coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.
Non può, al contrario, tale principio essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un’attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non Ł la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna.
Non ogni «dubbio», infatti, sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una «illogicità manifesta», essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giudiziale giustificativo della condanna.
Si ritiene, cioŁ, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia pronunciata se Ł fugato ogni «dubbio ragionevole», opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità; in tale ultima sede, tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale (Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020, Curca, n.m.): infatti, può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte.
In sintesi: la «regola B.A.R.D.» (acronimo anglosassone per « beyond any reasonable doubt ») in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108).
Nel caso concreto, la Corte territoriale sottolinea (pag. 5) come la circostanza che nessuno dei familiari abbia visto lividi sul corpo delle bambine fosse dipesa dal fatto che entrambe li nascondevano sotto i vestiti perchØ intimorite dall’atteggiamento minaccioso della madre, che le obbligava ad accusare l’altra sorella qualora qualcuno si fosse accorto di quei segni, motivazione certamente non illogica nØ censurabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso non può quindi che essere rigettato.
Al rigetto consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese
dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Crotone con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 11/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.