Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO in data 10/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso
lette conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 10/10/2023 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 7/10/2022 con la quale, riqualificato il fatto di cui all’art. 629 cod pen., ai sensi dell’art. 393 cod. pen., reato aggravato dall’art. 71 D.Igs.
159/2011 e dalla recidiva qualificata di cui all’art. 99, co. 4, cod. pen. era stat condannato alla pena ritenuta di giustizia, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per i seguenti motivi : violazione di legge in relazione all’art. 500, co. 4, cod. proc. pen.; illogicità de motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art 393 cod. pen., avuto riguardo alla deposizione del teste NOME; violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena ; violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato dal che discende l’assorbimento degli ulteriori motivi a quello connessi.
La Corte di appello ha risolto la questione della legittimità della acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone COGNOME ai sensi dell’art. 500, co. 4 cod. proc. pen., ritenendo che questi non avesse deposto in quanto intimidito e traendo tale convincimento dalla presentazione di undici denunce nel periodo da marzo 2018 a novembre 2019, dall’episodio del taglio delle quattro ruote della sua autovettura e dai manoscritti allegati dalla persona offesa a supporto delle denunce.
Deve osservarsi che ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste ai sensi dell’art. 500, co. 4, cod. proc. pen., è richiesta la sussistenza di ” elementi concreti” per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualsiasi circostanza sintomatica della subita intimidazione.
In particolare, il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza minaccia, offerta o promessa di denaro, al fine di non deporre o di deporre il falso, non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell’intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timor soggettivo di poter essere minacciato (Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, Rv. 264016; Sez. 2, n. 13550 del 17/02/2017, Rv. 269566; Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021,Rv. 281522).
Tanto premesso, nella specie, la Corte di appello non ha dato corretta applicazione a tale regula iuris, limitandosi ad affermare “la non cristallina attendibilità dello COGNOME, soggetto fragile, verosimilmente ludopatico, e più
che altro preoccupato di coprire i debiti che contrae, non inficia il materiale probatorio costituente riscontro estrinseco delle sue denunce”.
Ebbene non si comprende quale sia il materiale probatorio posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato posto che la mancata presentazione della persona offesa in dibattimento ha comportato la acquisizione di una querela che, come affermato dal primo giudice, contiene un racconto dei fatti del tutto illogico ed incoerente; a ciò deve aggiungersi che nella sentenza di primo grado si dà atto della simulazione di reato ( danneggiamento della autovettura mediante taglio delle ruote) e della non veridicità dei manoscritti allegati alle querele della persona offesa ( pag. 28 della sentenza di primo grado), sicchè l’acquisizione delle denunce da parte del giudice di appello ai sensi dell’art. 500 co. 4 c.p.p., motivata sul fatto che non poteva ipotizzarsi “una messa in scena”, avrebbe dovuto indicare elementi connotati da precisione, obiettività e significatività , sintomatici della violenza o intimidazione subìta da teste e non limitarsi ad affermare che egli era intimorito (Sez. 1, n. 39850 del 01/03/2012, Rv. 253951)
In conclusione la Corte distrettuale non ha dato risposta alla doglianza difensiva con la quale si contestava l’intimidazione del teste a fronte di atti intimidatori ritenuti non veritieri · pertanto deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; yncl. 0..etz4A2:Z tt AAL· oQ
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 9/4/2024