Testimonianza indiretta: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Nel processo penale, le regole sulla formazione della prova sono fondamentali per garantire un giudizio equo. Tra le prove più delicate vi è la testimonianza indiretta, ovvero quando un testimone riferisce fatti appresi da terzi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale sull’utilizzabilità di tale prova, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e fornendo importanti lezioni sulla strategia difensiva.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Condanna
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sua affermazione di responsabilità penale.
Le Motivazioni del Ricorso: Testimonianza Indiretta e Attenuanti
I primi due motivi del ricorso si concentravano sulla presunta violazione di legge nell’utilizzo di una testimonianza indiretta, cosiddetta de relato. La difesa sosteneva che tali dichiarazioni non potessero essere usate per fondare la condanna.
Il terzo motivo, invece, chiamava in causa una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n. 141 del 2023) per sostenere un errore nel bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche riconosciute all’imputato.
L’Analisi della Corte e l’utilizzo della testimonianza indiretta
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, ritenendoli infondati e, in parte, meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte. Sul punto cruciale della testimonianza indiretta, i giudici hanno richiamato un principio consolidato: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato non può essere invocata se la difesa, durante il processo di primo grado, non ha avanzato la richiesta di ascoltare il testimone diretto, ovvero la fonte originaria dell’informazione.
La mancata richiesta viene interpretata come una rinuncia implicita al diritto di contro-esaminare la fonte diretta. Di conseguenza, la prova testimoniale indiretta, in assenza di tale richiesta, diventa pienamente utilizzabile nei successivi gradi di giudizio. I primi due motivi sono stati quindi giudicati come una semplice riproposizione di censure già correttamente respinte dal giudice di merito.
Anche il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha precisato che la sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente riguardava una specifica attenuante (quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, art. 62 n. 4 c.p.) e il suo rapporto con la recidiva, un tema del tutto diverso da quello delle attenuanti generiche concesse nel caso di specie.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, la riaffermazione che le strategie processuali hanno conseguenze definitive: un diritto processuale, come quello di chiedere l’audizione di un teste, se non esercitato tempestivamente, si considera rinunciato. In secondo luogo, il rigore nell’applicazione dei precedenti giurisprudenziali, specialmente quelli della Corte Costituzionale, che devono essere pertinenti al caso concreto e non invocati a sproposito.
Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché riproponeva doglianze già vagliate e disattese, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto, e si basava su un’interpretazione palesemente errata di una pronuncia costituzionale.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza offre spunti pratici di notevole importanza. Anzitutto, sottolinea l’onere della difesa di essere proattiva durante il dibattimento di primo grado. La scelta di non richiedere l’escussione di un testimone diretto è una decisione strategica che preclude la possibilità di lamentarsene in futuro. Inoltre, viene ribadito che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge. Proporre motivi generici, ripetitivi o manifestamente infondati conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso in esame.
Quando è utilizzabile una testimonianza indiretta in appello?
Una testimonianza indiretta (o ‘de relato’) è utilizzabile nel giudizio di appello se la difesa, nel corso del primo grado, non ha mai richiesto di sentire il testimone diretto da cui è originata la dichiarazione. Tale omissione viene interpretata come una rinuncia implicita a tale diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, mentre il terzo motivo era manifestamente infondato, in quanto invocava una sentenza della Corte Costituzionale non pertinente al caso specifico delle attenuanti generiche.
Cosa succede se non si chiede di sentire un testimone diretto in primo grado?
Secondo la sentenza, se la difesa non richiede l’audizione del teste diretto nel giudizio di primo grado, rinuncia implicitamente al diritto di procedere al suo esame. Di conseguenza, non potrà poi lamentare in appello l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ‘de relato’ basate su quella fonte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4306 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4306 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, nonchØ violazione di legge in tema di testimonianza c.d. indiretta, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sconfessato l’invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, in quanto alcuna richiesta di sentire il dichiarante era stata formulata dalle parti (si veda sul punto Sez.6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259: “Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni “de relato”, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame”);
che manifestamente infondato appare il terzo motivo posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha avuto ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’attenuante del 62 n 4 cod. pen. rispetto alla recidiva e non anche delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1297/2026