Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25046 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25046 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.09.2022 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma de sentenza emessa, in data 21.11.2016, dal Tribunale della medesima città – che COGNOME condanNOME COGNOME NOMENOME in concorso con altri, riqualificando l’originaria imputazione correlativa fattispecie tentata ai sensi dell’art. 56, 624-bis e 525 comma 1, n. 2 cod. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa – ha dichiarat non doversi COGNOME nei confronti degli altri coimputati in ordine al reato loro a perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata nei confronti del predetto (stante la recidivé a lui contestata).
Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il prop difensore di fiducia, prospettando due motivi.
2.1. Il primo motivo, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza degli ai Li. 195 comma 1, 2 e 3 e 194 comma 4 cod, proc. pen.
Si evidenzia, al riguardo, come l’affermazione di responsabilità si fondi sulla testimoni de relato del carabiniere NOME NOME che deve ritenersi inutilizzabile nella par cui il predetto depone su quanto appreso dal collega NOME COGNOME COGNOME COGNOME l’unico ad av COGNOME gli imputati uscire dall’appartamento oggetto del tentativo di ‘urto.
Il Pubblico ministero ha rinunziato al testimone di riferimento COGNOMECOGNOME COGNOME agli solamente la testimonianza de relato suindicata.
Richiamando la disciplina del divieto della testimonianza indiretta della polizia giudi si evidenzia come, nel caso di specie, il testimone di riferimento è un agente di po giudiziaria che ha svolto indagini ed il teste escusso non può dunque rendere dichiarazi de relato su indagini svolte dal collega a cui non ha assistito personalmente, ed, inoltre, alla testimonianza indiretta vi osta il dispositivo di cui all’art. 195, comma 4, co pen.: le dichiarazioni testimoniali dell’agente giudiziario andavano acquisite medi verbalizzazione e dunque non possono essere oggetto di deposizione da parte degli agenti di p.g. ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Inoltre, sì evidenzia come la circostanza per cui il difensore abbia dichiarato, in dibattimentale, di non avere alcuna domanda da porre al testimone, non implica che vi si stata una rinunzia implicita od espressa. Invero, la Corte territoriale, erroneamente ha propria la giurisprudenza della Suprema Corte per cui le dichiarazioni di un testim indiretto sono utilizzabili allorchè le parti rinunciano espressamente all’audizione del t riferimento.
2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in relazione alle modalit svenimento, asporto e trasporto della merce oggetto del tentato furto.
In particolare, la motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto si rende il apodittica posto che per COGNOME ad uno svellimento del pavimento sarCOGNOME stato necessario l’utilizzo dì ben altri attrezzi – con conseguenti rumori udibili all’esterno ad utensili, cacciavite e pinze.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.20 senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso; chidendo subordinata dichiararsi prescritto il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. Va dunque preliminarmente precisato che non è maturata la prescrizione, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, re ed infraquinquennale (che comporta sia l’aumento di un terzo della pena base ex art. comma 4, cod. pen, che quello di due terzi ex art. 161 cod. pen.). Sicchè il termine mass di prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., sarà pari ad anni quindici mesi due e sette, a cui devono aggiungersi i periodi di sospensione come calcolati in atti (risal commissione del reato al 22.7.2010).
1.1,11 primo motivo è infondato. Esso mira a contestare l’utilizzabilità della deposi del verbalizzante COGNOMECOGNOME assumendo, innanzitutto, che, essendo il testimone riferimento un agente di polizia giudiziaria che ha svolto indagini, il teste escusso, a s agente dì p.g., non può rendere dichiarazioni de relato su indagini svolte dal collega a cui non ha assistito personalmente, e che in ogni caso alla testimonianza indiretta vi osta il d di cui all’articolo 195, comma 4, del codice dì rito, dal momento che nel caso di spe dichiarazioni testimoniali dell’agente giudiziario necessariamente avrCOGNOMEro dovuto ess acquisite mediante verbalizzazione. Sicchè esse non avrCOGNOMEro potuto essere oggetto d deposizione da parte degli agenti/ufficiali di p.g. ex articolo 195 cit,
A ben vedere, tuttavia, non si versa nel caso della testimonianza de relato dal momento che l’agente COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME all’arresto del ricorrente, e dei suoi c nell’immediatezza del fatto, dopo essersi dato all’inseguimento dei presunti autori del t furto unitamente al carabiniere, collega, COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME
dall’abitazione all’interno della quale vi erano le mattonelle divelte pronte per essere via. I due agenti operarono insieme e sulla base dell’input visivo dell’uno entrambi giuns fermare i fuggitivi nell’ambito di un continuum operativo cocomure, che non implicava né la necessità di un’assunzione a sommarie informazioni del COGNOME COGNOME parte del COGNOME COGNOMEquanto alla circostanza della visione dei tre uscire dall’appartamento oggetto del t furto), né impediva al verbalizzante COGNOME COGNOME COGNOME la complessiva ricostruzion fatto annotando anche il particolare COGNOME solo dal co-agente (essendo egli caduto me correva verso l’appartamento in questione).
Questa Corte ha già affermato che quando la deposizione del testimone ha ad oggetto una complessa attività di polizia giudiziaria, caratterizzata anche da plurime acquis documentali, la consultazione di documenti in aiuto della memoria, di cui all’art. 499, c quinto, cod. proc. pen., può realizzarsi attraverso la lettura dei dati risultanti da redatti dallo stesso teste, ovvero, nel caso di ufficiale o agente dì polizia giudiz verbali e degli altri atti di documentazione dell’attività da lui svolta che tali da (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800 in fattispecie in c stato ritenuto legittimo l’utilizzo di prospetti formati dal teste che riassumevano il di documenti acquisiti nel corso delle indagini dall’articolazione di polizia giudiziari medesimo faceva parte). Con tale pronuncia si è, in buona sostanza, inteso sottolineare com sia da valorizzare il dato della collaborazione nell’ambito delle medesime indagini risp quello formale. E nel caso di specie l’agente di p.g. COGNOME non solo a compiere la compless operazione unitamente all’altro agente ma anche a sottoscrivere l’atto – il verbale di ar in cui essa fu descritta in tutti i suoi segmenti.
Del resto, non si contesta che il dichiarante abbia partecipato alle operazioni tr nell’informativa, ma solo che egli non avrCOGNOME poi potuto riferire anche in ordine segmento della complessiva operazione che portò all’arresto degli autori del tentato furto trattandosi di attività, nel suo complesso, svolta, nell’ambito del medesimo contesto sp temporale, anche dall’operante che COGNOME poi a riferirne in dibattimento.
A ciò si aggiunga quanto opportunamente osservato dai giudici di merito che nel riten pienamente utilizzabile l’intera deposizione del COGNOME hanno evidenziato – sulla bas verbale stenotipico – come in realtà la difesa dopo la rinuncia all’escussione del Rug presente in udienza, avesse espressamente affermato di non avere domande da rivolgere al teste, in tal modo prestando quiescenza alla rinuncia del Pm e comunque palesando di non avere avuto alcuno interesse alla sua escussione (dal verbale dell’udienza del 24.11.20 emerge che a fronte della rinuncia all’escussione del teste, da parte del PM, la difesa osservava), circostanza che è stata quindi ritenuta sufficiente per affermare il risp disposto normativo dì cui all’art.195 c.p.p., che prevede la necessità dell’esame del diretto solo ove richiesto (o dì ufficio).
Questa Corte ha d’altra parte già avuto modo di affermare che nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art.195, comma 1, cod. proc. dichiarazioni “de relato”, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia ri l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a pr suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 33100 del 07/06/2022, Rv. 283651 – 02).
Tutto ciò senza considerare che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una onere della parte che la eccepisce, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incid complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisiv riferimento al provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv 243416).
1.2.11 secondo motivo, che pone una questione di puro merito, circa le modalità sottrazione dei beni rubati, è inammissibile, facendo peraltro esso leva su pretese ill che non trovano addentellati in atti e si risolvono in mere congetture prive, peraltro, d stringente logicità idonea a porre in crisi la ricostruzione del fatto come appura conformi pronunce dì merito.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per leg ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2024.