Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 603 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 603 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIRO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 5 luglio 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 1, 2 lett b), Cod. strada.
L’imputato propone ricorso per cassazione, per vizio di motivazione, osservando che la prova dello stato di ebbrezza sarebbe stata ricondotta agli esiti di un referto ospedaliero non presente agli atti, del quale v’era traccia soltanto nelle dichiarazioni, de relato, dei Carabinieri intervenuti.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della Puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno puntualmente dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare la testimonianza di NOME COGNOME, Carabiniere in servizio al momento dei fatti, il quale confermava che gli accertamenti tossicologici eseguiti presso l’ospedale dove l’COGNOME era stato trasportato avevano rilevato il tasso alcolemico di 1,47 g/I.
Al riguardo è da aggiungere che lo stesso ricorrente, a pagina 3 del ricorso, richiamando il contenuto del proprio atto di appello, sottolinea “l’affermazione del teste COGNOME, Carabiniere della compagnia di Cirò all’epoca dei fatti, il quale, all’udienza del 5/04/2024, afferma(va) di aver visioNOME le analisi le analisi il giorno dopo (rispetto al sinistro)”.
La decisione impugnata pertanto è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda solo le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni; ne deriva che è utilizzabile la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria su dati di fatto direttamente percepiti dall’agent (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Rv. 264973 – 01).
Il suddetto divieto, infatti, ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell’art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264878 – 01).
D’altro canto, la decisione impugnata, con argomentazione immune da vizi logici, ha altresì valorizzato ulteriori elementi per corroborare lo stato di ebbrezza alcolica al momento della guida, quali le modalità del sinistro e l’impossibilità di assunzione di alcol nell’intervallo di tempo tra l’incidente e il ricovero in pronto soccorso, in considerazione del fatto che il prevenuto, dopo essere stato estratto dall’auto ribaltata grazie all’intervento dei RAGIONE_SOCIALE, fu trasportato direttamente in ospedale dal personale medico in lettiga.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025