Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3945 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3945 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 del Tribunale di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 367 cod. pen. per essere il fatto non punibile ex art. 131bis cod. pen. L’imputato era accusato di aver riferito falsamente alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni assunte nell’ambito
dell’indagine avviata dalla denuncia di scomparsa sporta dalla sua compagna, di essere stato vittima di un rapimento.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62, 63 e 195 cod. proc. pen. La condanna si basa su un’unica prova, costituita dalle dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria, che sono inutilizzabili:
per violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui riportano il contenuto delle dichiarazioni rese dalla compagna dal ricorrente e del fratello dello stesso, mai sentiti in dibattimento;
per violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., nella parte in cui riportano le dichiarazioni rese dall’imputato, che non è stato sentito come persona sottoposta ad indagini ma solo a sommarie informazioni, senza che l’atto sia stato interrotto quando ha cambiato versione, rendendo dichiarazioni auto-indizianti, peraltro non verbalizzate.
2.2. Difetto di motivazione in ordine ai pretesi atti di autolesionismo posti in essere, di cui avrebbe parlato solo genericamente l ‘ operante e in assenza di riscontri documentali
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 367 cod. pen. di cui difetterebbe l’elemento oggettivo, in quanto nessuna denuncia è stata presentata dal ricorrente. Inoltre, la probabile presenza dei suoi familiari durante l’escussione in ospedale farebbe venire meno anche l’elemento soggettivo del reato, in quanto l’imputato , davanti a loro, non avrebbe potuto fare altro che confermare la versione a loro riferita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, COGNOME, Rv. 280226 -01, riferita ad un reato militare).
Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente.
Il ricorrente è st ato condannato per il delitto di cui all’art. 367 cod. pen., per avere falsamente affermato ai sanitari del Pronto soccorso, prima, e agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo stavano escutendo a sommarie informazioni, poi, di essere stato vittima di sequestro di persona.
La scomparsa del ricorrente era stata denunciata dalla sua compagna, il 18/07/2020; la sera stessa il fratello ha riferito alla polizia giudiziaria che lo scomparso aveva fatto spontaneamente rientro presso la propria abitazione, che si trovava in uno stato di shock e che presentava graffi ed escoriazioni. Il giorno successivo l’imputato è stato sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria presso l’ospedale e, in quella sede, ha affermato di essere stato caricato su un furgone mentre andava al lavoro, derubato e poi abbandonato lungo la via. Sentito a chiarimenti, una volta dimesso dall’ospedale, ha confessato di aver inventato tutto.
Ebbene, l’unica prova assunta in dibattimento sono le dichiarazioni dell’operante, che ha riferito, prima, il contenuto delle dichiarazioni della compagna e del fratello dell’imputato e, poi, quelle dello stesso imputato, sentito in veste di persona informata sui fatti.
L’a rt. 195 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 4, che « gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo » .
Le Sezioni unite hanno chiarito che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di cui al comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen., si riferisce tanto alle dichiarazioni che sono state ritualmente assunte e documentate in applicazione degli artt. 351, 357, comma 2, lett. a) e b), quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non ha provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime. Si è aggiunto che il comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. preclude la testimonianza con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, mentre gli “altri casi”, cui si riferisce l’ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di
un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225468- 469).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché ha utilizzato ai fini della prova le dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, in violazione del divieto di cui all’art. 195, comma 4, citato, in quanto relative a fatti appresi dalla compagna del ricorrente e dal fratello di costui. Tali dichiarazioni, infatti, non erano utilizzabili, se non con il consenso delle parti, e la prova dei fatti da esse emergenti avrebbe dovuto essere acquisita mediante escussione diretta dei dichiaranti.
Fondata è anche la censura relativa alla violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen.
La prima disposizione, al comma 1, prevede che « le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza » .
La seconda stabilisce, al comma 1, che « se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese » e, al comma 2, che « se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate » .
L’inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall’inizio dell’esame o dopo l’emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3 , n. 30922 del 18/09/20201, Rv. 280277).
Pertanto, nel momento in cui il ricorrente ha reso dichiarazioni auto-indizianti innanzi all’ufficiale di polizia giudiziaria , l’atto doveva essere interrotto e né le dichiarazioni rese prima né quelle rese dopo potevano essere utilizzate, tanto meno attraverso la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, assunta in violazione dell’art. 62 citato.
In conclusione, la sentenza impugnata, che fonda la condanna su dichiarazioni inutilizzabili di un teste di polizia giudiziaria, deve essere annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di secondo grado alla
Corte di appello di Roma.
Così deciso il 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME